15.2018.47
Revisione di una decisione dell’autorità di vigilanza. Fatti rilevanti che risultano dagli atti non presi in considerazione per inavvertenza
26 settembre 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.47
(REVISIONE)
Lugano
26 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sulla domanda di revisione presentata il 18
settembre 2018 da
RI
1
in merito alla decisione emanata il 7 settembre 2017
dalla Camera (inc. 15.2018.47) sul ricorso interposto dall’istante contro l’esecuzione
dei sequestri n. __________ e __________ degli Uffici di esecuzione
di Lugano e Mendrisio decretati nei confronti di
PI 2,
PI 1,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con sentenza del 7 settembre 2018 questa Camera ha parzialmente
accolto il ricorso interposto da RI 1 contro il calcolo del minimo esistenziale
dei coniugi PI 2 e PI 1, suoi debitori, riducendo il minimo del primo da fr. 3'149.97
a fr. 2'565.– e della seconda da fr. 1'742.05 a fr. 1'418.–;
che
con la domanda in esame RI 1 chiede la revisione di tale sentenza, nel senso di
stralciare la spesa per trasferte professionali di PI 2 stabilita dalla Camera
in fr. 380.– mensili, facendo valere che il tragitto dal domicilio al
luogo di lavoro con i trasporti pubblici non durerebbe due ore, come stimato
dall’autorità di vigilanza, bensì poco più di una sola, e che il costo di
spostamento con i trasporti pubblici sarebbe coperto dall’indennità di fr. 18.–
al giorno versata dalla datrice di lavoro;
che
secondo l’art. 26 Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il rimedio
della revisione se l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti
che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra di loro
contraddittorie (lett. a), se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non
risultano dagli atti e che determinano la nullità dell’esecuzione o del
provvedimento (lett. b) oppure se una parte non è stata sentita (lett. c);
che
nessuno dei tre presupposti di legge è adempiuto nel caso in esame;
che
infatti né le affermazioni dell’istante in merito ai tempi di percorrenza e
alla possibilità per l’escusso di spostarsi in bicicletta fino alla fermata di __________,
né i documenti sui quali esse sono fondate (doc. E, F e G acclusi alla domanda
di revisione) sono stati addotti con il ricorso o con la replica, sicché non “risultano
dagli atti” nel senso dell’art. 26 lett. a LPR;
che
pure l’allegazione secondo cui il datore di lavoro rimborsa le trasferte del dipendente
è nuova – in precedenza RI 1 aveva sostenuto, senza fornire prove, che PI 2
utilizza regolarmente il furgone dell’azienda –, per tacere del fatto che non è
dato di sapere se l’indennità di 18.– (versata solo 17 volte nel febbraio del
2018 e 64 volte nel 2017) indennizza davvero le trasferte dal domicilio al
luogo di lavoro (e ritorno) o non piuttosto le trasferte dalla sede della
datrice di lavoro ai vari cantieri;
che
Fatti
i fatti allegati dall’istante non sono d’altronde suscettibili di determinare
la nullità del pignoramento nel senso dell’art. 26 lett. b LPR, siccome la
decisione contestata non viola prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o
nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1
LEF), ciò che RI 1 neppure pretende;
che,
Considerandi
infine, l’istante non lamenta alcuna violazione del proprio diritto di essere
sentito, che ha del resto potuto esercitare con la presentazione di una replica
alle osservazioni dell’Ufficio;
che
la domanda di revisione va pertanto respinta;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano
indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR);
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio e Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.