Lexipedia

Decisione

15.2018.47

Revisione di una decisione dell’autorità di vigilanza. Fatti rilevanti che risultano dagli atti non presi in considerazione per inavvertenza

26 settembre 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti allegati dall’istante non sono d’altronde suscettibili di determinare

la nullità del pignoramento nel senso dell’art. 26 lett. b LPR, siccome la

decisione contestata non viola prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o

nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1

LEF), ciò che RI 1 neppure pretende;

che,

Considerandi

infine, l’istante non lamenta alcuna violazione del proprio diritto di essere

sentito, che ha del resto potuto esercitare con la presentazione di una replica

alle osservazioni dell’Ufficio;

che

la domanda di revisione va pertanto respinta;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano

indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR);

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio e Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.