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Decisione

15.2018.48

Attestato di carenza beni. Pignorabilità di un veicolo di 15 anni con 220'000 km. Inosservanza del termine entro il quale l’ufficio d’esecuzione deve trasmettere l’incarto all’autorità di vigilanza

11 aprile 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

ordinanza del 19 ottobre 2018, il presidente della Camera ha dichiarato l’istruttoria

chiusa e impartito un termine di dieci giorni alle parti per formulare

eventuali osservazioni conclusive.

L. Con

osservazioni dell’8 novembre e integrazione del 12 novembre 2018, la ricorrente

si è espressa in modo conclusivo sull’inte­­ra procedura.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 16 maggio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

Per

contro, le censure presentate per la prima volta con le “controdeduzioni”

dell’11 settembre 2018 sono tardive e quindi inammissibili. Lo stesso dicasi

per gli ulteriori allegati della ricorrente. Sono pure tardive – integralmente – le

osservazioni conclusive e la relativa integrazione presentate rispettivamente l’8

e il 12 novembre 2018, allorché era già scaduto il termine

di dieci giorni impartitole con ordinanza del 19 ottobre 2018, pervenutale il 27 ottobre

(estratto EasyTrack n. 98.__________). Oltre che irricevibile, l’integrazione è

comunque senza rilievo concreto per l’esito del giudizio odierno.

2. Nelle

sue “controdeduzioni” la ricorrente chiede di accertare che le osservazioni

dell’UE sono nulle e inefficaci nella misura in cui l’organo esecutivo ha

notificato il ricorso alla controparte oltre un mese dopo il decreto 13 giugno

2018 della CEF e si è concesso un altro mese per redigere le proprie

osservazioni.

2.1 L’art.

9 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso

in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) non precisa entro

quanto tempo l’ufficio d’esecuzione deve impartire alle parti interessate un

termine per presentare osservazioni al ricorso, mentre l’art. 9 cpv. 5 gli prescrive

di trasmettere all’autorità di vigilanza l’incarto con le proprie osservazioni

entro un termine pari a quello di ricorso, ossia entro 10 giorni (tranne nelle

procedure cambiarie).

2.2 Nella

fattispecie, non si disconosce che l’UE, stante l’esigenza di celerità che

caratterizza tutta la procedura esecutiva, ha tardato a notificare il ricorso

alla controparte e non ha rispettato il termine di trasmissione dell’incarto

stabilito dall’art. 9 cpv. 5 LPR. La conseguenza di queste inosservanze non è

però, come crede la ricorrente, la nullità delle osservazioni presentate dall’UE,

siccome, da una parte, la legge non prevede una simile sanzione, quello dell’art.

9 cpv. 5 LPR essendo un termine ordinatorio, e dall’altra l’autorità di

vigilanza deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF),

sicché dovrebbe comunque valutare quanto esposto fattualmente dall’UE. Nulla

osta, quindi, alla ricevibilità delle osservazioni del 27 agosto 2018, sulle

quali la ricorrente ha avuto modo di esprimersi diffusamente nelle sue “controdeduzioni”.

3. Nel

merito, in primo luogo la ricorrente contesta i dati indicati nel­l’atto

impugnato, che ritiene totalmente falsi. Asserisce che l’UE avrebbe falsificato

il verbale in quanto non avrebbe convocato il debitore o si sarebbe basato su dichiarazioni

false di terzi. A suo parere il costo dell’affitto, di fr. 1'750.–

mensili, è “platealmente

falso”. Dice di essere in possesso del contratto di affitto, “il cui costo è di gran lunga inferiore”, e chiede da parte dell’UE la produzione

dell’esem­plare in suo possesso.

3.1 Il

contratto di locazione contenuto nell’incarto dell’UE, cui la ricorrente aveva

accesso in ogni tempo, anche durante la procedura di ricorso come ricordatole

nell’ordinanza del 9 ottobre 2018, prevedeva, al momento della sua conclusione

il 15 aprile 2003, una pigione di fr. 1'400.– mensili oltre a un anticipo

spese di fr. 150.–. Essa è stata aumentata a fr. 1'600.–, oltre

sempre all’anticipo spese di fr. 150.–, dal 1° aprile 2015, come risulta

da uno scritto 5 marzo 2015 della __________ (rappresentante della locatrice), recante il

timbro dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di

Breganzona. L’effettivo pagamento di fr. 1'750.– mensili risulta dall’estratto

del conto bancario di PI 1, anche agli atti. La censura della ricorrente è

pertanto infondata, tanto più che non ha prodotto l’esemplare del contratto che

accerterebbe la pretesa falsità dell’importo computato dall’UE.

3.2 Nell’incarto

dell’UE figura anche un “verbale interno delle operazioni di pignoramento” dell’11

aprile 2018 firmato da RA 1, nominata quale curatrice di rappresentanza con amministrazione

dei beni dell’escusso il 28 febbraio 2018 in via cautelare e in via definitiva

il 22 giugno 2018 (v. decisione trasmessa dalla curatrice a questa Camera il 10

ottobre 2018). Cadono così nel vuoto sia la censura sulla mancata convocazione

dell’escus­­so – il quale può farsi rappresentare in occasione dell’esecuzio­­ne

del pignoramento (art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF) –, sia i dubbi sul­l’effettiva

istituzione di una curatela, avvenuta dopo che il precetto esecutivo fatto

emettere dalla ricorrente era stato notificato a PI 1 (il 20 dicembre 2017). Per

tacere del fatto che la ricorrente

non ha esplicitato quale interesse rivestano le sue con­testazioni.

3.3 Quali

siano i dati falsificati dall’UE la ricorrente non specifica. Insufficientemente

motivato, al riguardo il ricorso è inammissibile.

4. In

secondo luogo RI 1 afferma che l’UE non avrebbe “dolosamente” riportato nel verbale

contestato i redditi della moglie dell’escusso, che dice di sapere “di certo” lavorare. La

ricorrente non fornisce però alcun indizio a sostegno della sua allegazione. L’UE

poteva quindi attenersi alle indicazioni fornite dalla curatrice del

debitore, peraltro confermate dai dati fiscali a dispo­sizione, e non era tenuto

a effettuare ulteriori ricerche sulla base

di semplici asserzioni dell’escutente (Lebrecht

in: Basler Kommentar, SchKG

Considerandi

I, 2a ed. 2010, n. 12 e 13 ad art. 91). Tardive, le censure contenute

nell’integrazione del 18 settembre 2018 sono inammissibili (sopra consid. 1).

Comunque sia, l’UE ha accertato nel verbale interno delle operazioni di

pignoramento che i due figli minorenni dell’escusso, __________ (nato il __________)

e __________ (nata il 9 maggio 2008), hanno più di dieci anni.

5.

In

terzo luogo la ricorrente contesta che l’automobile dell’escus­­sa fosse priva

di valore commerciale. Chiede di verificare tutte le “carte e prove” considerate dall’UE per prendere la sua decisione.

5.1

Ancora

una volta giova ricordare che spettava a lei consultare l’incarto prima d’inoltrare

il ricorso. Sia come sia, nelle sue osservazioni al ricorso l’UE ha precisato

che si tratta di un veicolo di quindici

anni, la cui realizzazione all’asta non avrebbe permesso nemmeno di coprire le spese, dal momento che automobili simili,

ancorché collaudate, sono offerte tra fr. 1'000.– e fr. 1'500.– sul sito www.Autoscout24.ch. Nelle sue “controdeduzioni” la ricor­rente si duole che l’UE non ha dato seguito all’ordinanza 13 giugno 2018 con

cui gli era stato richiesto di accertare e verbalizzare lo stato attuale del

veicolo e il numero di chilometri indicato sul contatore. Al riguardo, tuttavia, nelle sue

osservazioni del 17 ottobre 2018 l’UE ha precisato di aver

appurato al momento del­l’esecuzione del pignoramento, grazie all’applicativo

“Cariquest” dell’Ufficio della circolazione, che la prima messa in circolazione

della Mercedes-Benz A 160 risaliva al 14 novembre 2003, e che, secondo le dichiarazioni

dell’escusso, essa aveva percorso oltre 220'000 km, ciò che ha trovato

successiva conferma nella fotografia del contachilometri scattata l’11 ottobre

2018, che indica una percorrenza effettiva di 227'611 km. Altre foto, a sua

detta, documentano d’altronde la presenza di graffi e punti di ruggine. L’UE

spiega di non aver potuto produrre prima tali scatti a causa dell’assenza del fratello dell’escusso, PI 2, cui la

vettura risulta attualmente intestata.

5.2

Secondo

la giurisprudenza di questa Camera, le presumibili spese

di realizzazione di un veicolo ammontano a circa fr. 300.– ove non vengano

richieste misure cautelari particolari (custodia, confisca della targa, ecc.) (sentenze 15.2012.92 del 13 settembre 2012, pubblicata in RtiD 2013 I 835 n. 56c, e 15.2008.63 del 6 ot­tobre

2008.

consid. 6). Nella fattispecie l’UE non menziona elementi che

possano giustificare spese supplementari. Non si poteva quindi senz’altro

presumere che il ricavo della realizzazione del veicolo, stimato dall’UE tra fr. 1'000.–

e fr. 1'500.–, avrebbe ecceduto la somma delle spese di così poco da

ritenerlo impignorabile nel senso dell’art. 92 cpv. 2 LEF.

Anche se per esperienza il valore di realizzazione all’asta degli oggetti

mobili è generalmente inferiore al valore commerciale – visti i vincoli propri

delle aste coatte rispetto a libere contrattazioni, su tutte l’assen­­za

di garanzia da parte dell’ufficio d’esecuzione (cfr. art. 45 cpv. 1 lett.

g RFF) e di libera scelta nel fissare la data della vendita al­l’incanto (v. sentenze della CEF 15.2014.73

del 12 novembre 2014 consid. 4 e 15.2012.92 già citata) – nel caso concreto l’UE non ha menzionato

circostanze particolari che consentano di scostarsi dalla stima che ha esso

stesso indicato. In particolare, l’ultimo collaudo delle automobili vendute su

internet, citate dall’UE a sostegno della sua stima, risale al 2016, come per

quello che era del­l’escusso (v. estratto di “Cariquest”). E la documentazione

fotografica acclusa alle osservazioni

del 17 ottobre 2018 attesta la presenza di un solo punto di ruggine.

5.3

In

base a quanto accertato dall’UE, la decisione d’impignorabilità dell’automobile

non può essere confermata. Ch’essa sia ora immatricolata a nome del fratello dell’escusso – apparentemente dal 23

aprile 2018, ossia dopo la rinuncia

dell’UE a pignorarla, decisa l’11 aprile 2018 (v. primo verbale interno delle

operazioni di pignoramento) – non ne esclude il pignoramento. In sé la nuova immatricolazione

non significa ancora che anche la proprietà sia passata validamente al fratello,

non essendo note le circostanze e le modalità del trasferimento del possesso. Ne

segue che il ricorso va accolto su questo punto, nel senso che devono essere

annullati sia il verbale impugnato, nella parte relativa alla Mercedes-Benz A 160, sia l’attestato di carenza di beni, con l’invito all’UE

a procederne al pignoramento, fatta salva la facoltà di PI 2 di rivendicarne la

proprietà (art. 106 segg. LEF).

6.

In

ultimo luogo, RI 1 afferma di essere a conoscenza, come precedente legale dell’escusso,

dell’esistenza di un suo conto di risparmio,

che nelle sue

“controdeduzioni” indica ammontare a circa fr. 60'000.–,

e a dimostrazione della propria affermazione chiede d’interpellare o sentire la

precedente curatrice, __________, e di richiamare l’intero incarto dell’Autorità

di tutela di Pregassona.

Sennonché dall’inventario iniziale allestito dal­la nuova

curatrice RA 1 al 5 febbraio 2018, approvato dall’Autorità regionale di

protezione 3 di Lugano con decisione del 5 giugno 2018 e prodotto a domanda del

presidente della Camera il 10 ottobre 2018, non risulta che PI 1 disponga attualmente

di un conto di risparmio. È quindi inutile assumere le prove offerte dalla

ricorrente, dato che si riferiscono a un periodo passato senza rilievo concreto

dal profilo del pignoramento. La decisione impugnata va così confermata su

questo punto.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in

cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di conseguenza,

sono annullati l’attestato di carenza di beni emesso il 9 maggio 2018 nell’esecuzione

n. __________ e il relativo

verbale di pignoramento limitatamente all’autovettu­­ra

Mercedes-Benz A 160.

1.2

È fatto ordine

all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di pignorare l’autovettura Mercedes-Benz

A 160 targata TI __________ (numero telaio __________) e di emettere un nuovo

verbale di pignoramento.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– RA 1,

c/o Ufficio dell’aiuto e della protezione,

Lugano.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.