15.2018.48
Attestato di carenza beni. Pignorabilità di un veicolo di 15 anni con 220'000 km. Inosservanza del termine entro il quale l’ufficio d’esecuzione deve trasmettere l’incarto all’autorità di vigilanza
11 aprile 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.48
Lugano
11 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 25 maggio 2018 di
RI 1 __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’attestato di carenza beni emesso il 9 maggio 2018 nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
(rappresentato dalla curatrice RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 19 dicembre 2017 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, l’avv. RI
1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 32'401.–
oltre agli interessi del 5% dal 17 gennaio 2014.
B. Avendo
l’escutente, il 23 gennaio 2018, chiesto il proseguimento dell’esecuzione, il 12 marzo l’UE ha emesso l’avviso
di pignoramento per il 13 aprile 2018. Già l’11 aprile,
esso ha proceduto all’esecuzione del pignoramento alla presenza della nuova
curatrice dell’escusso, RA 1, nominata il 28 febbraio 2018 in via cautelare. Il
9 maggio l’Ufficio ha poi emesso un attestato di carenza di beni dopo aver
accertato che “l’escusso non
possiede beni pignorabili. L’autovettura MERCEDES-BENZ A 160, anno 2003, è
priva di valore commerciale. Non raggiunge il minimo vitale, pertanto la
rendita II. Pilastro risulta impignorabile (vedi calcolo allegato). Rendita AI
e Prestazione Complementare sono impignorabili ai sensi dell’art. 92 LEF”.
C. Con ricorso del 25 maggio 2018, RI 1 ha
chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo e
ricusazione dei giudici della Camera Jaques e Grisanti, di accertare la nullità
assoluta della decisione del 9 maggio 2018 e in subordine di annullarla.
D. Statuendo
con decreto del 13 giugno 2018, il presidente della Camera ha dichiarato
inammissibili le domande di concessione dell’effetto sospensivo e di
ricusazione. Ha inoltre incaricato l’UE di verbalizzare lo stato attuale
della Mercedes-Benz A 160 dell’escusso e il numero di chilometri indicato sul
contatore e di farsi consegnare dalla sua
rappresentante, RA 1, il contratto di locazione e la prova del
pagamento degli ultimi canoni di locazione.
E. Con
sentenza del 13 agosto 2018 (inc.5A_609/2018), la seconda Corte di diritto
civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso per
denegata giustizia interposto da RI 1 il 19 luglio 2018 in merito all’operato di questa Camera nella procedura in esame.
F. Nelle
sue osservazioni del 27 agosto 2018, l’UE ha postulato la reiezione del
ricorso.
G. Mediante
“controdeduzioni” dell’11 settembre 2018, la ricorrente ha chiesto al presidente della
Camera di accertare “la
illegittima condotta” dell’UE ai suoi danni, di
ordinare “le misure atte a
stabilire la verità in punto ai beni pignorabili di PI 1, rispettivamente al
conteggio del minimo vitale”, di richiamare il
fascicolo integrale della Commissione tutoria regionale 8 di Pregassona
relativo all’escusso, se del caso d’interpellare e/o sentire la curatrice precedente
(__________) e il funzionario dell’UE incaricato di gestire la pratica, e di
assumere documenti e informazioni relative all’auto dell’escusso e alla “supposta” curatela
di RA 1. Con integrazione del 18 settembre 2018, la ricorrente si è rimessa al
giudizio della Camera in merito alla determinazione del minimo esistenziale di base, facendo valere
che la moglie dell’escusso risulta lavorare o percepire
una rendita d’invalidità e lamentando il fatto che l’UE non abbia accertato l’età
dei figli.
H. Come
richiesto il 9 ottobre 2018 dal presidente della Camera, il 10 ottobre 2018 RA
1 ha prodotto copia della decisione 21 giugno 2018 relativa alla sua nomina
come curatrice di PI 1 e copia dell’inventario iniziale del 30 maggio 2018, e
il 17 ottobre 2018 l’UE si è determinato sulle “controdeduzioni” e l’atto
integrativo della ricorrente.
Fatti
I. Con
ordinanza del 19 ottobre 2018, il presidente della Camera ha dichiarato l’istruttoria
chiusa e impartito un termine di dieci giorni alle parti per formulare
eventuali osservazioni conclusive.
L. Con
osservazioni dell’8 novembre e integrazione del 12 novembre 2018, la ricorrente
si è espressa in modo conclusivo sull’intera procedura.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 16 maggio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Per
contro, le censure presentate per la prima volta con le “controdeduzioni”
dell’11 settembre 2018 sono tardive e quindi inammissibili. Lo stesso dicasi
per gli ulteriori allegati della ricorrente. Sono pure tardive – integralmente – le
osservazioni conclusive e la relativa integrazione presentate rispettivamente l’8
e il 12 novembre 2018, allorché era già scaduto il termine
di dieci giorni impartitole con ordinanza del 19 ottobre 2018, pervenutale il 27 ottobre
(estratto EasyTrack n. 98.__________). Oltre che irricevibile, l’integrazione è
comunque senza rilievo concreto per l’esito del giudizio odierno.
2. Nelle
sue “controdeduzioni” la ricorrente chiede di accertare che le osservazioni
dell’UE sono nulle e inefficaci nella misura in cui l’organo esecutivo ha
notificato il ricorso alla controparte oltre un mese dopo il decreto 13 giugno
2018 della CEF e si è concesso un altro mese per redigere le proprie
osservazioni.
2.1 L’art.
9 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso
in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) non precisa entro
quanto tempo l’ufficio d’esecuzione deve impartire alle parti interessate un
termine per presentare osservazioni al ricorso, mentre l’art. 9 cpv. 5 gli prescrive
di trasmettere all’autorità di vigilanza l’incarto con le proprie osservazioni
entro un termine pari a quello di ricorso, ossia entro 10 giorni (tranne nelle
procedure cambiarie).
2.2 Nella
fattispecie, non si disconosce che l’UE, stante l’esigenza di celerità che
caratterizza tutta la procedura esecutiva, ha tardato a notificare il ricorso
alla controparte e non ha rispettato il termine di trasmissione dell’incarto
stabilito dall’art. 9 cpv. 5 LPR. La conseguenza di queste inosservanze non è
però, come crede la ricorrente, la nullità delle osservazioni presentate dall’UE,
siccome, da una parte, la legge non prevede una simile sanzione, quello dell’art.
9 cpv. 5 LPR essendo un termine ordinatorio, e dall’altra l’autorità di
vigilanza deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF),
sicché dovrebbe comunque valutare quanto esposto fattualmente dall’UE. Nulla
osta, quindi, alla ricevibilità delle osservazioni del 27 agosto 2018, sulle
quali la ricorrente ha avuto modo di esprimersi diffusamente nelle sue “controdeduzioni”.
3. Nel
merito, in primo luogo la ricorrente contesta i dati indicati nell’atto
impugnato, che ritiene totalmente falsi. Asserisce che l’UE avrebbe falsificato
il verbale in quanto non avrebbe convocato il debitore o si sarebbe basato su dichiarazioni
false di terzi. A suo parere il costo dell’affitto, di fr. 1'750.–
mensili, è “platealmente
falso”. Dice di essere in possesso del contratto di affitto, “il cui costo è di gran lunga inferiore”, e chiede da parte dell’UE la produzione
dell’esemplare in suo possesso.
3.1 Il
contratto di locazione contenuto nell’incarto dell’UE, cui la ricorrente aveva
accesso in ogni tempo, anche durante la procedura di ricorso come ricordatole
nell’ordinanza del 9 ottobre 2018, prevedeva, al momento della sua conclusione
il 15 aprile 2003, una pigione di fr. 1'400.– mensili oltre a un anticipo
spese di fr. 150.–. Essa è stata aumentata a fr. 1'600.–, oltre
sempre all’anticipo spese di fr. 150.–, dal 1° aprile 2015, come risulta
da uno scritto 5 marzo 2015 della __________ (rappresentante della locatrice), recante il
timbro dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di
Breganzona. L’effettivo pagamento di fr. 1'750.– mensili risulta dall’estratto
del conto bancario di PI 1, anche agli atti. La censura della ricorrente è
pertanto infondata, tanto più che non ha prodotto l’esemplare del contratto che
accerterebbe la pretesa falsità dell’importo computato dall’UE.
3.2 Nell’incarto
dell’UE figura anche un “verbale interno delle operazioni di pignoramento” dell’11
aprile 2018 firmato da RA 1, nominata quale curatrice di rappresentanza con amministrazione
dei beni dell’escusso il 28 febbraio 2018 in via cautelare e in via definitiva
il 22 giugno 2018 (v. decisione trasmessa dalla curatrice a questa Camera il 10
ottobre 2018). Cadono così nel vuoto sia la censura sulla mancata convocazione
dell’escusso – il quale può farsi rappresentare in occasione dell’esecuzione
del pignoramento (art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF) –, sia i dubbi sull’effettiva
istituzione di una curatela, avvenuta dopo che il precetto esecutivo fatto
emettere dalla ricorrente era stato notificato a PI 1 (il 20 dicembre 2017). Per
tacere del fatto che la ricorrente
non ha esplicitato quale interesse rivestano le sue contestazioni.
3.3 Quali
siano i dati falsificati dall’UE la ricorrente non specifica. Insufficientemente
motivato, al riguardo il ricorso è inammissibile.
4. In
secondo luogo RI 1 afferma che l’UE non avrebbe “dolosamente” riportato nel verbale
contestato i redditi della moglie dell’escusso, che dice di sapere “di certo” lavorare. La
ricorrente non fornisce però alcun indizio a sostegno della sua allegazione. L’UE
poteva quindi attenersi alle indicazioni fornite dalla curatrice del
debitore, peraltro confermate dai dati fiscali a disposizione, e non era tenuto
a effettuare ulteriori ricerche sulla base
di semplici asserzioni dell’escutente (Lebrecht
in: Basler Kommentar, SchKG
Considerandi
I, 2a ed. 2010, n. 12 e 13 ad art. 91). Tardive, le censure contenute
nell’integrazione del 18 settembre 2018 sono inammissibili (sopra consid. 1).
Comunque sia, l’UE ha accertato nel verbale interno delle operazioni di
pignoramento che i due figli minorenni dell’escusso, __________ (nato il __________)
e __________ (nata il 9 maggio 2008), hanno più di dieci anni.
5.
In
terzo luogo la ricorrente contesta che l’automobile dell’escussa fosse priva
di valore commerciale. Chiede di verificare tutte le “carte e prove” considerate dall’UE per prendere la sua decisione.
5.1
Ancora
una volta giova ricordare che spettava a lei consultare l’incarto prima d’inoltrare
il ricorso. Sia come sia, nelle sue osservazioni al ricorso l’UE ha precisato
che si tratta di un veicolo di quindici
anni, la cui realizzazione all’asta non avrebbe permesso nemmeno di coprire le spese, dal momento che automobili simili,
ancorché collaudate, sono offerte tra fr. 1'000.– e fr. 1'500.– sul sito www.Autoscout24.ch. Nelle sue “controdeduzioni” la ricorrente si duole che l’UE non ha dato seguito all’ordinanza 13 giugno 2018 con
cui gli era stato richiesto di accertare e verbalizzare lo stato attuale del
veicolo e il numero di chilometri indicato sul contatore. Al riguardo, tuttavia, nelle sue
osservazioni del 17 ottobre 2018 l’UE ha precisato di aver
appurato al momento dell’esecuzione del pignoramento, grazie all’applicativo
“Cariquest” dell’Ufficio della circolazione, che la prima messa in circolazione
della Mercedes-Benz A 160 risaliva al 14 novembre 2003, e che, secondo le dichiarazioni
dell’escusso, essa aveva percorso oltre 220'000 km, ciò che ha trovato
successiva conferma nella fotografia del contachilometri scattata l’11 ottobre
2018, che indica una percorrenza effettiva di 227'611 km. Altre foto, a sua
detta, documentano d’altronde la presenza di graffi e punti di ruggine. L’UE
spiega di non aver potuto produrre prima tali scatti a causa dell’assenza del fratello dell’escusso, PI 2, cui la
vettura risulta attualmente intestata.
5.2
Secondo
la giurisprudenza di questa Camera, le presumibili spese
di realizzazione di un veicolo ammontano a circa fr. 300.– ove non vengano
richieste misure cautelari particolari (custodia, confisca della targa, ecc.) (sentenze 15.2012.92 del 13 settembre 2012, pubblicata in RtiD 2013 I 835 n. 56c, e 15.2008.63 del 6 ottobre
2008.
consid. 6). Nella fattispecie l’UE non menziona elementi che
possano giustificare spese supplementari. Non si poteva quindi senz’altro
presumere che il ricavo della realizzazione del veicolo, stimato dall’UE tra fr. 1'000.–
e fr. 1'500.–, avrebbe ecceduto la somma delle spese di così poco da
ritenerlo impignorabile nel senso dell’art. 92 cpv. 2 LEF.
Anche se per esperienza il valore di realizzazione all’asta degli oggetti
mobili è generalmente inferiore al valore commerciale – visti i vincoli propri
delle aste coatte rispetto a libere contrattazioni, su tutte l’assenza
di garanzia da parte dell’ufficio d’esecuzione (cfr. art. 45 cpv. 1 lett.
g RFF) e di libera scelta nel fissare la data della vendita all’incanto (v. sentenze della CEF 15.2014.73
del 12 novembre 2014 consid. 4 e 15.2012.92 già citata) – nel caso concreto l’UE non ha menzionato
circostanze particolari che consentano di scostarsi dalla stima che ha esso
stesso indicato. In particolare, l’ultimo collaudo delle automobili vendute su
internet, citate dall’UE a sostegno della sua stima, risale al 2016, come per
quello che era dell’escusso (v. estratto di “Cariquest”). E la documentazione
fotografica acclusa alle osservazioni
del 17 ottobre 2018 attesta la presenza di un solo punto di ruggine.
5.3
In
base a quanto accertato dall’UE, la decisione d’impignorabilità dell’automobile
non può essere confermata. Ch’essa sia ora immatricolata a nome del fratello dell’escusso – apparentemente dal 23
aprile 2018, ossia dopo la rinuncia
dell’UE a pignorarla, decisa l’11 aprile 2018 (v. primo verbale interno delle
operazioni di pignoramento) – non ne esclude il pignoramento. In sé la nuova immatricolazione
non significa ancora che anche la proprietà sia passata validamente al fratello,
non essendo note le circostanze e le modalità del trasferimento del possesso. Ne
segue che il ricorso va accolto su questo punto, nel senso che devono essere
annullati sia il verbale impugnato, nella parte relativa alla Mercedes-Benz A 160, sia l’attestato di carenza di beni, con l’invito all’UE
a procederne al pignoramento, fatta salva la facoltà di PI 2 di rivendicarne la
proprietà (art. 106 segg. LEF).
6.
In
ultimo luogo, RI 1 afferma di essere a conoscenza, come precedente legale dell’escusso,
dell’esistenza di un suo conto di risparmio,
che nelle sue
“controdeduzioni” indica ammontare a circa fr. 60'000.–,
e a dimostrazione della propria affermazione chiede d’interpellare o sentire la
precedente curatrice, __________, e di richiamare l’intero incarto dell’Autorità
di tutela di Pregassona.
Sennonché dall’inventario iniziale allestito dalla nuova
curatrice RA 1 al 5 febbraio 2018, approvato dall’Autorità regionale di
protezione 3 di Lugano con decisione del 5 giugno 2018 e prodotto a domanda del
presidente della Camera il 10 ottobre 2018, non risulta che PI 1 disponga attualmente
di un conto di risparmio. È quindi inutile assumere le prove offerte dalla
ricorrente, dato che si riferiscono a un periodo passato senza rilievo concreto
dal profilo del pignoramento. La decisione impugnata va così confermata su
questo punto.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in
cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di conseguenza,
sono annullati l’attestato di carenza di beni emesso il 9 maggio 2018 nell’esecuzione
n. __________ e il relativo
verbale di pignoramento limitatamente all’autovettura
Mercedes-Benz A 160.
1.2
È fatto ordine
all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di pignorare l’autovettura Mercedes-Benz
A 160 targata TI __________ (numero telaio __________) e di emettere un nuovo
verbale di pignoramento.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– RA 1,
c/o Ufficio dell’aiuto e della protezione,
Lugano.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.