15.2018.49
Verbale di pignoramento e decisione relativa a domande per le quali la ricorrente si era doluta di diniego di giustizia in un precedente ricorso, nel frattempo liquidato
13 giugno 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.49
Lugano
13 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 31 marzo 2018 (recte: 28 maggio 2018) di
RI 1RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro i provvedimenti del 16 marzo e 9 maggio 2018 emessi nella
procedura di pignoramento eseguita nei confronti della ricorrente a favore dell’esecuzione
n. __________ e di altre 85;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con un ricorso (n. 14/2018) del 31 marzo 2018 l’avv. RI 1 aveva
chiesto di accertare: 1) la nullità assoluta della decisione del 16 marzo 2018,
con cui l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha invitato l’PI 2 a versare la
somma di fr. 14'536.– pignorata sul conto n. __________ dell’avv. RI 1
nonché i dinieghi di giustizia per avere l’UE omesso di statuire sulle sue
istanze, 2) del 29 novembre 2017 intesa allo sblocco del suddetto conto, 3) del
26 dicembre 2017 volta a constatare l’avvenuta perenzione dell’esecuzione n. __________
della PI 1 e 4) dello stesso
26 dicembre 2017 tesa ad appurare la nullità del verbale
di pignoramento dell’8 settembre 2017;
che
Considerandi
con sentenza del 22 maggio 2018 la Camera ha respinto il ricorso nella misura
in cui era ammissibile e non era diventato senza oggetto (inc. 15.2018.31);
che
la Camera ha considerato in particolare che le domande di accertamento di
dinieghi di giustizia erano nel frattempo diventata senza oggetto, siccome con decisione del 4 maggio 2018 l’UE aveva respinto le richieste di liberare il conto pignorato (ritenendo
tardiva la censura fondata sull’art. 93 LEF, sollevata a quasi quattro anni dal
sequestro) e di accertare la perenzione dell’esecuzione n. __________
(ricordando che il pignoramento ha potuto essere eseguito solo nel settembre del 2017), e ha informato la ricorrente
dell’avvenuto pignoramento complementare dei suoi conti posti sotto
sequestro penale (cui è stato attribuito un valore di stima di fr. 1.–);
che
con il ricorso in esame (n. 20/2018) RI 1 ripropone il ricorso del 31 marzo
2018.
contro il provvedimento del 16 marzo con cui l’UE ha
invitato la banca a versare sul suo conto la somma di fr. 14'536.–
pignorata e “ora” impugna il verbale di pignoramento
del 9 maggio 2018 e la decisione del 4 maggio 2018;
che,
come detto, il primo ricorso è già stato trattato con la sentenza 15.2018.31
del 22 maggio 2018, ritirata dalla ricorrente il 1° giugno 2018, e non può più
quindi essere riproposto;
che
è invece infondato il secondo ricorso, con cui RI 1 si limita
a contestare “risolutamente le
attività illegali dell’UE ovvero i suoi provvedimenti in titolo a motivo che
pende avanti la vostra Corte il ricorso innanzi indicato”, poiché i ricorsi all’autorità di vigilanza non
hanno effetto sospensivo automatico (art. 36 LEF);
che
ad ogni modo l’UE poteva legittimamente statuire sulle domande in merito alle
quali la stessa ricorrente si doleva di un diniego di giustizia;
che
la richiesta generica di “accertare
la nullità assoluta dei provvedimenti dell’UE” è
irricevibile in quanto priva di motivazione – in contrasto con l’esigenza posta
all’art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2);
che
stante l’esito del giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo si rivela
senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia
e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.
]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso contro il provvedimento del 16 marzo 2018 è inammissibile.
2. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso contro il provvedimento del 4 maggio
2018 e contro il verbale di pignoramento del 9 maggio 2018 è respinto.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione all’avv. RI 1, .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.