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Decisione

15.2018.49

Verbale di pignoramento e decisione relativa a domande per le quali la ricorrente si era doluta di diniego di giustizia in un precedente ricorso, nel frattempo liquidato

13 giugno 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.49

Lugano

13 giugno 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 31 marzo 2018 (recte: 28 maggio 2018) di

RI 1RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro i provvedimenti del 16 marzo e 9 maggio 2018 emessi nella

procedura di pignoramento eseguita nei confronti della ricorrente a favore dell’esecuzione

n. __________ e di altre 85;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con un ricorso (n. 14/2018) del 31 marzo 2018 l’avv. RI 1 aveva

chiesto di accertare: 1) la nullità assoluta della decisione del 16 marzo 2018,

con cui l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha invitato l’PI 2 a versare la

somma di fr. 14'536.– pignorata sul conto n. __________ dell’avv. RI 1

nonché i dinieghi di giustizia per avere l’UE omesso di statuire sulle sue

istanze, 2) del 29 novembre 2017 intesa allo sblocco del suddetto conto, 3) del

26 dicembre 2017 volta a constatare l’avvenuta perenzione dell’esecuzione n. __________

della PI 1 e 4) dello stesso

26 dicembre 2017 tesa ad appurare la nullità del verbale

di pignoramento dell’8 settembre 2017;

che

Considerandi

con sentenza del 22 maggio 2018 la Camera ha respinto il ricorso nella misura

in cui era ammissibile e non era diventato senza oggetto (inc. 15.2018.31);

che

la Camera ha considerato in particolare che le domande di accertamento di

dinieghi di giustizia erano nel frattempo diventata senza oggetto, siccome con decisione del 4 maggio 2018 l’UE aveva respinto le richieste di liberare il conto pignorato (ritenendo

tardiva la censura fondata sull’art. 93 LEF, sollevata a quasi quattro anni dal

sequestro) e di accertare la perenzione dell’esecuzio­­ne n. __________

(ricordando che il pignoramento ha potuto essere eseguito solo nel settembre del 2017), e ha informato la ricorrente

dell’avvenuto pignoramento complementare dei suoi conti posti sotto

sequestro penale (cui è stato attribuito un valore di stima di fr. 1.–);

che

con il ricorso in esame (n. 20/2018) RI 1 ripropone il ricorso del 31 marzo

2018.

contro il provvedimento del 16 marzo con cui l’UE ha

invitato la banca a versare sul suo conto la somma di fr. 14'536.–

pignorata e “ora” impugna il verbale di pignoramento

del 9 maggio 2018 e la decisione del 4 maggio 2018;

che,

come detto, il primo ricorso è già stato trattato con la sentenza 15.2018.31

del 22 maggio 2018, ritirata dalla ricorrente il 1° giugno 2018, e non può più

quindi essere riproposto;

che

è invece infondato il secondo ricorso, con cui RI 1 si limita

a contestare “risolutamente le

attività illegali dell’UE ovvero i suoi provvedimenti in titolo a motivo che

pende avanti la vostra Corte il ricorso innanzi indicato”, poiché i ricorsi all’autorità di vigilanza non

hanno effetto sospensivo automatico (art. 36 LEF);

che

ad ogni modo l’UE poteva legittimamente statuire sulle domande in merito alle

quali la stessa ricorrente si doleva di un diniego di giustizia;

che

la richiesta generica di “accertare

la nullità assoluta dei provvedimenti dell’UE” è

irricevibile in quanto priva di motivazione – in contrasto con l’esigenza posta

all’art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2);

che

stante l’esito del giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo si rivela

senza oggetto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia

e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.

]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso contro il provvedimento del 16 marzo 2018 è inammissibile.

2. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso contro il provvedimento del 4 maggio

2018 e contro il verbale di pignoramento del 9 maggio 2018 è respinto.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione all’avv. RI 1, .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.