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Decisione

15.2018.5

Comminatoria di fallimento. Azione di disconoscimento promossa malgrado l’opposizione sia stata rigettata in via definitiva

11 gennaio 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.5

Lugano

11 gennaio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso del 9 gennaio 2018 presentato dalla

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 28 novembre 2017 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa il 28 novembre 2016 dall’PI

1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 125'469.76 oltre agli accessori, il

28 novembre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, appurato che l’opposizione

interposta dall’escussa era stata rigettata in via definitiva dal Pretore del

Distretto di Bellinzona il 23 ottobre 2017 (inc. SO.2017.405), le ha notificato

la comminatoria di fallimento il 5 gennaio 2018;

che

con il ricorso in esame del 9 gennaio 2018, la RI 1 chiede l’annullamento della

comminatoria di fallimento facendo valere di avere inoltrato azione di disconoscimento

di debito il 7 novembre 2017;

che,

tuttavia, ove l’opposizione sia stata rigettata in via definitiva, finché non

venga concesso effetto sospensivo a un eventuale reclamo contro la sentenza di

rigetto di rigetto (art. 325 cpv. 2 CPC) il creditore può chiedere l’immediata

continuazione dell’e­­secuzione (art. 88 cpv. 1 LEF) ed esigere, se il debitore

è iscritto a registro di commercio in una delle qualità esaustivamente enu­merate

all’art. 39 LEF, l’emissione della comminatoria di fallimento (art. 159 LEF);

che

la promozione di un’azione di disconoscimento di debito è ammissibile solo se l’opposizione

è stata rigettata in via provvisoria, come risulta dal titolo marginale dell’art.

83 LEF (“effetti”, intesi del rigetto provvisorio come si evince dal titolo

marginale dell’art. 82 LEF) e dai combinati cpv. 1 e 2 della medesima norma

(tra altri: Schmidt in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1-2 ad art. 83 LEF);

che

nel caso di specie, l’opposizione essendo stata rigettata in via definitiva, l’azione

di disconoscimento di debito inoltrata dalla reclamante non ostava all’emissione

della comminatoria di fallimento (sentenza dell’autorità di vigilanza ginevrina

del 12 dicembre 2013, BlSchK 2014, 230 seg.) contrariamente a quanto sarebbe

stato il caso se l’opposizione fosse stata rigettata in via provvisoria (sentenza

della CEF 15.2015.14 del 3 marzo 2015);

che

il ricorso va pertanto respinto;

che

stante il suo esito, il giudizio odierno può essere emesso senza ulteriore atto

istruttorio e in particolare senza preventivo interpello della parte escutente

(art. 12 della legge cantonale sulla procedura di ricorso

in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–__________PA 1, __________.

Comunicazione

a:

– Ufficio di esecuzione,

Bellinzona;

– Pretura del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.