15.2018.5
Comminatoria di fallimento. Azione di disconoscimento promossa malgrado l’opposizione sia stata rigettata in via definitiva
11 gennaio 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.5
Lugano
11 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso del 9 gennaio 2018 presentato dalla
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 28 novembre 2017 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 28 novembre 2016 dall’PI
1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 125'469.76 oltre agli accessori, il
28 novembre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, appurato che l’opposizione
interposta dall’escussa era stata rigettata in via definitiva dal Pretore del
Distretto di Bellinzona il 23 ottobre 2017 (inc. SO.2017.405), le ha notificato
la comminatoria di fallimento il 5 gennaio 2018;
che
con il ricorso in esame del 9 gennaio 2018, la RI 1 chiede l’annullamento della
comminatoria di fallimento facendo valere di avere inoltrato azione di disconoscimento
di debito il 7 novembre 2017;
che,
tuttavia, ove l’opposizione sia stata rigettata in via definitiva, finché non
venga concesso effetto sospensivo a un eventuale reclamo contro la sentenza di
rigetto di rigetto (art. 325 cpv. 2 CPC) il creditore può chiedere l’immediata
continuazione dell’esecuzione (art. 88 cpv. 1 LEF) ed esigere, se il debitore
è iscritto a registro di commercio in una delle qualità esaustivamente enumerate
all’art. 39 LEF, l’emissione della comminatoria di fallimento (art. 159 LEF);
che
la promozione di un’azione di disconoscimento di debito è ammissibile solo se l’opposizione
è stata rigettata in via provvisoria, come risulta dal titolo marginale dell’art.
83 LEF (“effetti”, intesi del rigetto provvisorio come si evince dal titolo
marginale dell’art. 82 LEF) e dai combinati cpv. 1 e 2 della medesima norma
(tra altri: Schmidt in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1-2 ad art. 83 LEF);
che
nel caso di specie, l’opposizione essendo stata rigettata in via definitiva, l’azione
di disconoscimento di debito inoltrata dalla reclamante non ostava all’emissione
della comminatoria di fallimento (sentenza dell’autorità di vigilanza ginevrina
del 12 dicembre 2013, BlSchK 2014, 230 seg.) contrariamente a quanto sarebbe
stato il caso se l’opposizione fosse stata rigettata in via provvisoria (sentenza
della CEF 15.2015.14 del 3 marzo 2015);
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
stante il suo esito, il giudizio odierno può essere emesso senza ulteriore atto
istruttorio e in particolare senza preventivo interpello della parte escutente
(art. 12 della legge cantonale sulla procedura di ricorso
in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–__________PA 1, __________.
Comunicazione
a:
– Ufficio di esecuzione,
Bellinzona;
–
– Pretura del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.