15.2018.52
Ricorso contro il precetto esecutivo ritenuto abusivo
20 luglio 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.52
Lugano
20 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso interposto il 7 giugno 2018 da
RI 1
(patrocinato dall’__________. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 23 maggio 2018 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 23 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di
Locarno, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 2'373.70 oltre agli
interessi dell’8% dal 18 aprile 2018 indicando come titolo del credito il “decreto d’accusa no. DA 1506/2018/BOR/brp,
emesso in data 18 aprile 2018”.
Fatti
B. Con
ricorso del 7 giugno 2018, RI 1 chiede alla Camera di dichiarare il precetto
esecutivo nullo, subordinatamente di annullarlo, vietando all’UE di portarne l’esistenza
a conoscenza dei terzi.
C. Stante
l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato comunicato né all’UE né alla
controparte.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta
il 28 maggio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente espone di essere stato querelato da PI 1, proprietario di un
autocarro Steyr posteggiato su un suo fondo, per avere danneggiato il veicolo,
causando un danno quantificato in fr. 2'373.70. Per tale fatto, egli è
stato condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 210.–
cadauna, sospesa condizionalmente, e a una multa di fr. 400.– con decreto
d’accusa n. 1506/2018 del 18 aprile 2018, cui ha prontamente interposto
opposizione. Per le pretese di natura civile, PI 1 è stato rinviato al
competente foro civile. Il ricorrente ne deduce che nulla è stato riconosciuto
a titolo di risarcimento a favore del querelante, che d’altronde non dispone di
alcun titolo di rigetto provvisorio o definitivo. La prescrizione essendo per
ora sospesa dalla causa penale, RI 1 sostiene che il precetto esecutivo abbia
scopo eminentemente ritorsivo e debba di conseguenza essere dichiarato nullo,
subordinatamente annullato.
3. La
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di
una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza
della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro
chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza
5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III
149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di
vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF
140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente
abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto
dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per
frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a
LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice,
potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare
sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e
3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio
al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF
(sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).
3.1 Per
il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta
in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i
Considerandi
propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza
di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto
manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III
5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso
di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla
stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione
né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla
reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure
riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta
procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale
5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio
di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva
legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente
(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La
censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso
stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa
in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid.
4.3
; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.108 del 10 maggio 2017, consid. 3).
3.2
L’ufficio d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità
dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF).
Tale competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF),
pure nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile
solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza CEF
15.2014
/124 del 12 febbraio 2015, consid. 6.1).
4.
Nel
caso specifico PI 1 fa valere contro il ricorrente una pretesa di risarcimento
danni invocando un decreto d’accusa. L’esecuzione
impugnata risulta così diretta contro la persona che l’escutente considera effettivamente suo debitore e fondata su motivi
apparentemente non estranei all’istituto dell’esecuzione,
che né l’UE né la Camera sono abilitati a sindacare.
Il
fatto poi che l’escutente sia stato rinviato al competente foro
civile per far valere la sua pretesa e non disponga apparentemente di alcun
titolo di rigetto provvisorio o definitivo non rende in sé la sua esecuzione
abusiva, dal momento che secondo il diritto svizzero l’avvio di un’esecuzione
non è subordinato alla condizione che il procedente dimostri l’esistenza
della propria pretesa (sopra consid. 3) o produca un titolo esecutivo (lo deve
fare solo in sede di rigetto dell’opposizione). D’altronde, neppure emergono
dagli atti concreti indizi per ritenere che l’esecuzione abbia carattere
manifestamente abusivo o che il comportamento dell’escutente sia
contraddittorio. Di fronte a un unico precetto esecutivo emesso in tempi
recenti – sicché non si può d’acchito escludere che il procedente prosegua l’esecuzione
– per un motivo non manifestamente estraneo all’istituto dell’esecuzione (incasso
di un credito per risarcimento danni, di un importo oltretutto
non delirante) non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che
giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto.
La censura si rivela pertanto infondata.
5.
In
attesa dell’entrata in vigore – verosimilmente il prossimo anno con la
revisione della OTLEF (www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/
2018/ref_2018-04-11.html) – della
modifica legislativa adottata il 16 dicembre 2016 sulla scorta dell’iniziativa
parlamentare Abate (FF 2016 8631), che istituisce una procedura volta a
sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (nuova lett. d
all’art. 8a cpv. 3 LEF), rimane la possibilità per il ricorrente di fare
accertare giudizialmente l’inesistenza del credito posto in esecuzione.
6.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.