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Decisione

15.2018.52

Ricorso contro il precetto esecutivo ritenuto abusivo

20 luglio 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 7 giugno 2018, RI 1 chiede alla Camera di dichiarare il precetto

esecutivo nullo, subordinatamente di annullarlo, vietando all’UE di portarne l’esistenza

a conoscenza dei terzi.

C. Stante

l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato comunicato né all’UE né alla

controparte.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta

il 28 maggio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente espone di essere stato querelato da PI 1, proprietario di un

autocarro Steyr posteggiato su un suo fondo, per avere danneggiato il veicolo,

causando un danno quantificato in fr. 2'373.70. Per tale fatto, egli è

stato condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 210.–

cadauna, sospesa condizionalmente, e a una multa di fr. 400.– con decreto

d’accusa n. 1506/2018 del 18 aprile 2018, cui ha prontamente interposto

opposizione. Per le pretese di natura civile, PI 1 è stato rinviato al

competente foro civile. Il ricorrente ne deduce che nulla è stato riconosciuto

a titolo di risarcimento a favore del querelante, che d’altronde non dispone di

alcun titolo di rigetto provvisorio o definitivo. La prescrizione essendo per

ora sospesa dalla causa penale, RI 1 sostiene che il precetto esecutivo abbia

scopo eminentemente ritorsivo e debba di conseguenza essere dichiarato nullo,

subordinatamente annullato.

3. La

legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di

una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza

della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro

chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza

5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III

149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’ese­­cuzione né all’autorità di

vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF

140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente

abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto

dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per

frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a

LEF). L’ufficio d’ese­­cuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice,

potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’inda­­gare

sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e

3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio

al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF

(sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

3.1 Per

il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta

in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i

Considerandi

propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza

di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto

manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III

5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso

di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla

stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione

né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla

reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure

riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta

procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale

5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio

di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva

legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente

(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La

censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso

stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa

in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid.

4.3

; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.108 del 10 maggio 2017, consid. 3).

3.2

L’ufficio d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità

dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF).

Tale competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF),

pure nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile

solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza CEF

15.2014

/124 del 12 febbraio 2015, consid. 6.1).

4.

Nel

caso specifico PI 1 fa valere contro il ricorrente una pretesa di risarcimento

danni invocando un decreto d’accu­­sa. L’esecuzione

impugnata risulta così diretta contro la persona che l’escutente considera effettivamente suo debitore e fondata su motivi

apparentemente non estranei all’istituto dell’esecuzio­­ne,

che né l’UE né la Camera sono abilitati a sindacare.

Il

fatto poi che l’escutente sia stato rinviato al competente foro

civile per far valere la sua pretesa e non disponga apparentemente di alcun

titolo di rigetto provvisorio o definitivo non rende in sé la sua esecuzione

abusiva, dal momento che secondo il diritto svizzero l’avvio di un’esecuzione

non è subordinato alla condizione che il procedente dimostri l’esistenza

della propria pretesa (sopra consid. 3) o produca un titolo esecutivo (lo deve

fare solo in sede di rigetto dell’opposizione). D’altronde, neppure emergono

dagli atti concreti indizi per ritenere che l’esecuzione abbia carattere

manifestamente abusivo o che il comportamento dell’e­scutente sia

contraddittorio. Di fronte a un unico precetto esecutivo emesso in tempi

recenti – sicché non si può d’acchito escludere che il procedente prosegua l’esecuzione

– per un motivo non manifestamente estraneo all’istituto dell’esecuzione (incasso

di un credito per risarcimento danni, di un importo oltretutto

non delirante) non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che

giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto.

La censura si rivela pertanto infondata.

5.

In

attesa dell’entrata in vigore – verosimilmente il prossimo anno con la

revisione della OTLEF (www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/

2018/ref_2018-04-11.html) – della

modifica legislativa adottata il 16 di­cembre 2016 sulla scorta dell’iniziativa

parlamentare Abate (FF 2016 8631), che istituisce una procedura volta a

sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (nuova lett. d

all’art. 8a cpv. 3 LEF), rimane la possibilità per il ricorrente di fare

accertare giudizialmente l’inesistenza del credito posto in esecuzione.

6.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.