15.2018.53
Sospensione provvisoria dell’esecuzione giusta l’art. 85a cpv. 2 LEF
15 giugno 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.53
Lugano
15 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 7 giugno 2018 di
RI 1RI 1 __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il rifiuto di procedere al pignoramento nell’esecuzione n. __________
promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1,
(patrocinata dall’ PA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 dicembre
2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’avv. RI 1 procede contro PI 1
per l’incasso di una nota professionale di fr. 11'752.– oltre ad
accessori;
che
il 23 maggio 2018 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per l’8 giugno 2018;
che
nella causa intesa all’accertamento dell’inesistenza del debito posto in
esecuzione (giusta l’art. 85a LEF) promossa da PI 1 il 5 giugno 2018 nei
confronti dell’escutente (inc. SE.2018.179), con decisione del giorno
successivo il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano (sezione 3) ha ordinato
in via superprovvisoria la sospensione provvisoria dell’esecuzione e citato le
parti a comparire personalmente all’udienza del 12 luglio 2018 per procedere al
contraddittorio (inc. CA.2018.204-205);
che
con scritto del 7 giugno 2018, l’avv. RI 1 ha chiesto all’UE di confermare il
pignoramento previsto per il giorno successivo, facendo valere che l’art. 85a
LEF non permette l’adozione di decisioni supercautelari né la sospensione
provvisoria dell’esecuzione prima dell’esecuzione del pignoramento, sicché la
decisione pretorile sarebbe nulla;
che
con scritto del 12 giugno 2018 l’UE ha comunicato alla Camera di non ritenersi
abilitato a procedere al pignoramento e, come richiesto dall’avv. RI 1, ha
trasmesso lo scritto del 7 giugno quale ricorso giusta l’art. 17 LEF;
che
preso atto di tale decisione l’UE ha decisione informalmente di soprassedere al
Considerandi
pignoramento;
che
la ricevibilità di un ricorso formulato prima dell’adozione della decisione
impugnata (se così può essere qualificato lo scritto del 12 giugno) potrebbe
suscitare interrogativi;
che
ad ogni modo il ricorso va respinto, siccome né l’UE né la Camera sono
competenti per censurare la decisione di sospensione provvisoria dell’esecuzione
del 6 giugno 2018;
che
tale decisione non può infatti essere considerata nulla, poiché è stata
adottata dall’autorità competente in virtù degli art. 85a cpv. 2 LEF e
37.
cpv. 1 LOG;
che
del resto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è esclusa la
facoltà del giudice di sospendere provvisoriamente l’esecuzione in via
supercautelare (DTF 136 III 588 consid. 2; sentenze del Tribunale federale
5A_473/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.1 e 5A_712/2008 del 2 dicembre 2008
consid. 2.2; Bodmer/Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22/a ad art.
85a LEF; Brönnimann in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 13 ad art. 85a LEF);
che
non spetta a questa Camera stabilire se le condizioni per una pronuncia
superprovvisionale erano date;
che
non le incombe neppure verificare l’adempimento dei presupposti materiali
stabiliti dall’art. 85a cpv. 2 LEF, segnatamente se la sospensione
provvisoria sia possibile, a dipendenza del tipo di procedura, solo dopo l’esecuzione
del pignoramento (così: FF 1991 III 51 ad 202.75) o la notifica della comminatoria
di fallimento;
che
semmai l’escutente deve rivolgersi direttamente al Pretore aggiunto per
chiedergli di modificare la sua decisione o perlomeno precisarla per quanto
concerne il momento della sospensione provvisoria;
che
stante l’esito del ricorso non è necessario interpellare preventivamente la
controparte;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.