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Decisione

15.2018.53

Sospensione provvisoria dell’esecuzione giusta l’art. 85a cpv. 2 LEF

15 giugno 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.53

Lugano

15 giugno 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 7 giugno 2018 di

RI 1RI 1 __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro il rifiuto di procedere al pignoramento nell’esecuzione n. __________

promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1,

(patrocinata dall’ PA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 dicembre

2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’avv. RI 1 procede contro PI 1

per l’incasso di una nota professionale di fr. 11'752.– oltre ad

accessori;

che

il 23 maggio 2018 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per l’8 giugno 2018;

che

nella causa intesa all’accertamento dell’inesistenza del debito posto in

esecuzione (giusta l’art. 85a LEF) promossa da PI 1 il 5 giugno 2018 nei

confronti dell’escutente (inc. SE.2018.179), con decisione del giorno

successivo il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano (sezione 3) ha ordinato

in via superprovvisoria la sospensione provvisoria dell’esecuzione e citato le

parti a comparire personalmente all’udienza del 12 luglio 2018 per procedere al

contraddittorio (inc. CA.2018.204-205);

che

con scritto del 7 giugno 2018, l’avv. RI 1 ha chiesto al­l’UE di confermare il

pignoramento previsto per il giorno successivo, facendo valere che l’art. 85a

LEF non permette l’adozione di decisioni supercautelari né la sospensione

provvisoria del­l’esecuzione prima dell’esecuzione del pignoramento, sicché la

decisione pretorile sarebbe nulla;

che

con scritto del 12 giugno 2018 l’UE ha comunicato alla Camera di non ritenersi

abilitato a procedere al pignoramento e, come richiesto dall’avv. RI 1, ha

trasmesso lo scritto del 7 giugno quale ricorso giusta l’art. 17 LEF;

che

preso atto di tale decisione l’UE ha decisione informalmente di soprassedere al

Considerandi

pignoramento;

che

la ricevibilità di un ricorso formulato prima dell’adozione della decisione

impugnata (se così può essere qualificato lo scritto del 12 giugno) potrebbe

suscitare interrogativi;

che

ad ogni modo il ricorso va respinto, siccome né l’UE né la Camera sono

competenti per censurare la decisione di sospensione provvisoria dell’esecuzione

del 6 giugno 2018;

che

tale decisione non può infatti essere considerata nulla, poiché è stata

adottata dall’autorità competente in virtù degli art. 85a cpv. 2 LEF e

37.

cpv. 1 LOG;

che

del resto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è esclusa la

facoltà del giudice di sospendere provvisoriamente l’esecuzione in via

supercautelare (DTF 136 III 588 consid. 2; sentenze del Tribunale federale

5A_473/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.1 e 5A_712/2008 del 2 dicembre 2008

consid. 2.2; Bodmer/Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22/a ad art.

85a LEF; Brönnimann in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 13 ad art. 85a LEF);

che

non spetta a questa Camera stabilire se le condizioni per una pronuncia

superprovvisionale erano date;

che

non le incombe neppure verificare l’adempimento dei presupposti materiali

stabiliti dall’art. 85a cpv. 2 LEF, segnatamente se la sospensione

provvisoria sia possibile, a dipendenza del tipo di procedura, solo dopo l’esecuzione

del pignoramento (così: FF 1991 III 51 ad 202.75) o la notifica della comminatoria

di fallimento;

che

semmai l’escutente deve rivolgersi direttamente al Pretore aggiunto per

chiedergli di modificare la sua decisione o perlomeno precisarla per quanto

concerne il momento della sospensione provvisoria;

che

stante l’esito del ricorso non è necessario interpellare preventivamente la

controparte;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.