15.2018.54
Avviso di pignoramento. Ritiro dell’opposizione in seguito a un accordo di dilazione
16 gennaio 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.54
Lugano
16 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 giugno 2018 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 29 maggio 2018
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dall’Amministrazione federale
delle finanze, Berna)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2017 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Locarno, la Confederazione Svizzera procede contro RI 1
per l’incasso di fr. 4'662.30.
Fatti
B. Al
precetto esecutivo l’escussa ha interposto tempestiva opposizione per non ritorno
a miglior fortuna.
C. Il
18 settembre 2017 RI 1 ha comunicato all’Ufficio di ritirare l’opposizione.
D. Il
25 maggio 2018 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione per
fr. 4'362.30 e il 29 maggio 2018 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento.
E. Con
ricorso del 4 giugno 2018, RI 1 ha chiesto di annullare sia l’avviso di pignoramento
sia il pignoramento previsto per il 26 giugno 2018. Con decreto del 19 giugno
2018 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo contenuta nel ricorso.
F. Con
osservazioni del 6 luglio 2018 l’UE si è opposto al ricorso, mentre la Confederazione
Svizzera non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 25 maggio 2018 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente evidenzia di aver sottoscritto con la procedente il 12 settembre
2017 un accordo nel quale il suo debito è stato ridotto a fr. 2'000.– da
estinguere in 40 rate da fr. 50.– ciascuna a partire dal 5 ottobre 2017.
Essa afferma di essersi poi accordata con la creditrice in via telefonica di poter
pagare le rate al 4/5 del mese successivo alla scadenza così da ricevere prima
la rendita di vecchiaia. Motivo per cui il 4 novembre 2017 essa ha versato la
rata di ottobre e così di seguito ogni mese successivo. Ritiene quindi che
l’avviso di pignoramento impugnato contrasti con tale accordo e rimprovera alla
procedente di averla tratta in inganno, inducendola a ritirare l’opposizione.
3. Visto il rigore procedurale della LEF, solo un ritiro dell’opposizione chiaro e univoco, non
soggetto a interpretazione, può e dev’essere preso in
considerazione dalle autorità di esecuzione forzata ai fini del proseguimento
dell’esecuzione (sentenze della CEF 15.2013.111 del 19 ottobre 2013, RtiD 2014
Considerandi
II 885 n. 50c, e 15.2003.198 del 30 dicembre 2003 consid. 4).
3.1
In
concreto, la dichiarazione contenuta nello scritto del 18 settembre 2017
dell’escussa (“con la presente dichiaro di
ritirare l’opposizione al precetto n. __________ di fr. 4'663.30”)
è chiara e univoca e l’UE l’ha considerata a giusto titolo come un ritiro dell’opposizione
per l’intero importo posto in esecuzione, ricordato che una volta pervenuto all’ufficio
di esecuzione, il ritiro dell’opposizione è irrevocabile e va trattato alla
stregua di una mancata opposizione (DTF 62 III 125; Ruedin in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 20 ad art.
74.
LEF; Bessenich in: Basler
Kommentar zum SchKG, 2010, n. 2 ad art. 78 LEF).
3.2
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,
dal profilo esecutivo – l’unico da considerare in un ricorso fondato
sull’art. 17 LEF – è irrilevante la questione di sapere se essa abbia o meno
rispettato i termini di pagamento concordati nell’accordo
del 12 settembre 2017. Semmai la questione andrebbe sollevata con
un’azione di sospensione dell’esecuzione (art. 85 o 85a LEF). Del resto,
anche volendo ammettere che le parti abbiano verbalmente posticipato di un mese
la prima rata – ciò che la ricorrente non dimostra –, dalla documentazione
acclusa al ricorso non risulta che la rata di aprile 2018 sia stata pagata tempestivamente
entro il 5 maggio 2018. Il ricorso va dunque respinto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– Ufficio centrale d’incasso
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.