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Decisione

15.2018.54

Avviso di pignoramento. Ritiro dell’opposizione in seguito a un accordo di dilazione

16 gennaio 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Al

precetto esecutivo l’escussa ha interposto tempestiva opposizione per non ritorno

a miglior fortuna.

C. Il

18 settembre 2017 RI 1 ha comunicato all’Ufficio di ritirare l’opposizione.

D. Il

25 maggio 2018 la creditrice ha chiesto il proseguimento del­l’esecuzione per

fr. 4'362.30 e il 29 maggio 2018 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento.

E. Con

ricorso del 4 giugno 2018, RI 1 ha chiesto di annullare sia l’avviso di pignoramento

sia il pignoramento previsto per il 26 giugno 2018. Con decreto del 19 giugno

2018 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo contenuta nel ricorso.

F. Con

osservazioni del 6 luglio 2018 l’UE si è opposto al ricorso, mentre la Confederazione

Svizzera non ha presentato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 25 maggio 2018 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente evidenzia di aver sottoscritto con la procedente il 12 settembre

2017 un accordo nel quale il suo debito è stato ridotto a fr. 2'000.– da

estinguere in 40 rate da fr. 50.– ciascuna a partire dal 5 ottobre 2017.

Essa afferma di essersi poi accordata con la creditrice in via telefonica di poter

pagare le rate al 4/5 del mese successivo alla scadenza così da ricevere prima

la rendita di vecchiaia. Motivo per cui il 4 novembre 2017 essa ha versato la

rata di ottobre e così di seguito ogni mese successivo. Ritiene quindi che

l’avviso di pignoramento impugnato contrasti con tale accordo e rimprovera alla

procedente di averla tratta in inganno, inducendola a ritirare l’opposizione.

3. Visto il rigore procedurale della LEF, solo un ritiro dell’opposizio­­ne chiaro e univoco, non

soggetto a interpretazione, può e dev’es­sere preso in

considerazione dalle autorità di esecuzione forzata ai fini del proseguimento

dell’esecuzione (sentenze della CEF 15.2013.111 del 19 ottobre 2013, RtiD 2014

Considerandi

II 885 n. 50c, e 15.2003.198 del 30 dicembre 2003 consid. 4).

3.1

In

concreto, la dichiarazione contenuta nello scritto del 18 settembre 2017

dell’escussa (“con la presente dichiaro di

ritirare l’op­posizione al precetto n. __________ di fr. 4'663.30”)

è chiara e univoca e l’UE l’ha considerata a giusto titolo come un ritiro dell’oppo­sizione

per l’intero importo posto in esecuzione, ricordato che una volta pervenuto all’ufficio

di esecuzione, il ritiro dell’opposi­­zione è irrevocabile e va trattato alla

stregua di una mancata opposizione (DTF 62 III 125; Ruedin in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 20 ad art.

74.

LEF; Bessenich in: Basler

Kommentar zum SchKG, 2010, n. 2 ad art. 78 LEF).

3.2

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,

dal profilo esecutivo – l’unico da considerare in un ricorso fondato

sull’art. 17 LEF – è irrilevante la questione di sapere se essa abbia o meno

rispettato i termini di pagamento concordati nell’ac­cordo

del 12 settembre 2017. Semmai la questione andrebbe sol­levata con

un’azione di sospensione dell’esecuzione (art. 85 o 85a LEF). Del resto,

anche volendo ammettere che le parti abbiano verbalmente posticipato di un mese

la prima rata – ciò che la ricorrente non dimostra –, dalla documentazione

acclusa al ricorso non risulta che la rata di aprile 2018 sia stata pagata tempestivamente

entro il 5 maggio 2018. Il ricorso va dunque respinto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– Ufficio centrale d’in­casso

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.