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Decisione

15.2018.55

Nullità di precetti esecutivi pubblicati sul foglio ufficiale da un ufficio che non era più competente territorialmente. Irricevibilità del ricorso presentato in lingua tedesca

30 luglio 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.55

Lugano

30 luglio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato l’11 aprile 2018 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 24 agosto

2017 nelle esecuzioni n. __________,

__________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente

da

Confederazione Svizzera, Berna

Kanton Zürich, Zurigo

(rappresentati dal Steueramt

Zürich, Zurigo)

rispettivamente da

PI 2,

(patrocinata dal PA 1,

c/o __________, )

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che a domanda del Cantone Zurigo, il 24 agosto 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha spedito

per posta a RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di recuperi

dell’im­po­­sta cantonale di fr. 28'527.95 oltre agli

interessi del 4.5% dal 13 agosto 2016;

che

l’atto non essendo stato ritirato, il 1° settembre 2017 l’UE ha effettuato invano

un tentativo di notifica supplementare

tramite convocazione dell’escusso presso i suoi sportelli;

che

a domanda di PI 2 il 19 ottobre 2017 l’UE di Lugano ha spedito per posta a RI 1 un secondo precetto

esecutivo (n. __________) per l’incasso di un saldo di pigioni per i mesi da

gennaio a settembre 2017 di fr. 82'871.95 oltre agli interessi del 5% dal 1°

maggio 2017 e a un risarcimento di fr. 10'400.– più interessi del 5% dal

1° ottobre 2017;

che l’atto,

anche in questo caso, non essendo stato ritirato, il 24 ottobre 2017 l’UE ha effettuato invano un

tentativo di notifica sup­plementare tramite la cancelleria

comunale di Lugano;

che

a domanda della Confederazione Svizzera (rappresentata dallo Steueramt Zürich),

il 24 novembre 2017 l’UE di

Lugano ha spedito per posta sempre a RI 1 un terzo precetto esecutivo (n. __________)

per l’incasso dell’imposta federale del 2013 di fr. 37'257.75

oltre agli interessi del 3% dal 9 novembre 2017 e agli interessi di mora fino

all’8 novembre 2017 di fr. 936.25;

che

pure in questo caso l’atto non è stato ritirato, sicché il 29 novembre 2017 l’UE ha effettuato invano un

tentativo di notifica sup­plementare tramite la cancelleria

Considerandi

comunale di Lugano;

che

il 5 gennaio 2018, rispettivamente il 30 gennaio e il 16 marzo 2018 l’UE ha

proceduto alla pubblicazione dei tre precetti esecutivi sul foglio ufficiale

cantonale;

che

con scritto dell’11 aprile 2018 redatto in tedesco, RI 1 ha chiesto all’UE di

Lugano di accertare la nullità delle tre pubblicazioni, eseguite dopo che, il

20.

dicembre 2017, egli si era trasferito a Freienbach (SZ), e in ogni caso di

restituirgli il termine per interporre opposizione e di registrare le

opposizioni da lui formulate a tutti e tre i precetti esecutivi;

che

con scritto del 17 maggio 2018, sempre in tedesco, RI 1 ha chiesto all’UE di

sospendere le tre esecuzioni per nullità e di cancellarle dal registro delle

esecuzioni;

che

con provvedimento del 30 maggio 2018, l’UE ha informato RI 1 di ritenere

corretta l’emissione dei tre precetti esecutivi, siccome al momento in cui è

avvenuta egli era ancora domiciliato nel Distretto di Lugano, e di avere

registrato solo l’opposi­­zione interposta al terzo precetto esecutivo (n. __________),

considerato formalmente notificato il 30 marzo 2018, mentre le due altre opposizioni

sono state reputate tardive;

che

l’UE ha inoltre ricordato a RI 1 che i ricorsi devono essere redatti in lingua

italiana e l’ha reso attento che se non avesse prodotto l’atto di ricorso nel

rispetto delle formalità stabilite dall’art. 7 LPR (legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, RL 280.200)

entro 10 giorni, i suoi scritti non sarebbero stati presi in considerazione e

il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

che

nel termine impartito RI 1 non ha emendato i suoi scritti;

che

il ricorso va così dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 2 e 5 LPR);

che

si giungerebbe alla stessa conclusione pur volendo prescindere dall’inosservanza

formale, siccome il ricorso sarebbe comunque da considerare tardivo per le due

prime esecuzioni;

che

anche la terza esecuzione non potrebbe essere dichiarata nulla e cancellata dal registro delle esecuzioni, perché quando ha emesso il

precetto esecutivo, il 24 novembre 2017, l’UE di Lugano era ancora territorialmente

competente;

che

per il resto l’UE era sì incompetente per pubblicare il precetto esecutivo il

16.

marzo 2018, ma RI 1 ne ha avuto effettiva conoscenza e ha potuto interporre

opposizione – la quale è stata regolarmente registrata dall’UE – sicché non è

dato di capire quale interesse suo degno di protezione sarebbe stato leso, onde,

di nuovo, l’irricevibilità (doppia) del ricorso anche per la terza esecuzione;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– Steueramt Zürich, Baedliweg

21, Zürich;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.