15.2018.55
Nullità di precetti esecutivi pubblicati sul foglio ufficiale da un ufficio che non era più competente territorialmente. Irricevibilità del ricorso presentato in lingua tedesca
30 luglio 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.55
Lugano
30 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato l’11 aprile 2018 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 24 agosto
2017 nelle esecuzioni n. __________,
__________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente
da
Confederazione Svizzera, Berna
Kanton Zürich, Zurigo
(rappresentati dal Steueramt
Zürich, Zurigo)
rispettivamente da
PI 2,
(patrocinata dal PA 1,
c/o __________, )
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che a domanda del Cantone Zurigo, il 24 agosto 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha spedito
per posta a RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di recuperi
dell’imposta cantonale di fr. 28'527.95 oltre agli
interessi del 4.5% dal 13 agosto 2016;
che
l’atto non essendo stato ritirato, il 1° settembre 2017 l’UE ha effettuato invano
un tentativo di notifica supplementare
tramite convocazione dell’escusso presso i suoi sportelli;
che
a domanda di PI 2 il 19 ottobre 2017 l’UE di Lugano ha spedito per posta a RI 1 un secondo precetto
esecutivo (n. __________) per l’incasso di un saldo di pigioni per i mesi da
gennaio a settembre 2017 di fr. 82'871.95 oltre agli interessi del 5% dal 1°
maggio 2017 e a un risarcimento di fr. 10'400.– più interessi del 5% dal
1° ottobre 2017;
che l’atto,
anche in questo caso, non essendo stato ritirato, il 24 ottobre 2017 l’UE ha effettuato invano un
tentativo di notifica supplementare tramite la cancelleria
comunale di Lugano;
che
a domanda della Confederazione Svizzera (rappresentata dallo Steueramt Zürich),
il 24 novembre 2017 l’UE di
Lugano ha spedito per posta sempre a RI 1 un terzo precetto esecutivo (n. __________)
per l’incasso dell’imposta federale del 2013 di fr. 37'257.75
oltre agli interessi del 3% dal 9 novembre 2017 e agli interessi di mora fino
all’8 novembre 2017 di fr. 936.25;
che
pure in questo caso l’atto non è stato ritirato, sicché il 29 novembre 2017 l’UE ha effettuato invano un
tentativo di notifica supplementare tramite la cancelleria
Considerandi
comunale di Lugano;
che
il 5 gennaio 2018, rispettivamente il 30 gennaio e il 16 marzo 2018 l’UE ha
proceduto alla pubblicazione dei tre precetti esecutivi sul foglio ufficiale
cantonale;
che
con scritto dell’11 aprile 2018 redatto in tedesco, RI 1 ha chiesto all’UE di
Lugano di accertare la nullità delle tre pubblicazioni, eseguite dopo che, il
20.
dicembre 2017, egli si era trasferito a Freienbach (SZ), e in ogni caso di
restituirgli il termine per interporre opposizione e di registrare le
opposizioni da lui formulate a tutti e tre i precetti esecutivi;
che
con scritto del 17 maggio 2018, sempre in tedesco, RI 1 ha chiesto all’UE di
sospendere le tre esecuzioni per nullità e di cancellarle dal registro delle
esecuzioni;
che
con provvedimento del 30 maggio 2018, l’UE ha informato RI 1 di ritenere
corretta l’emissione dei tre precetti esecutivi, siccome al momento in cui è
avvenuta egli era ancora domiciliato nel Distretto di Lugano, e di avere
registrato solo l’opposizione interposta al terzo precetto esecutivo (n. __________),
considerato formalmente notificato il 30 marzo 2018, mentre le due altre opposizioni
sono state reputate tardive;
che
l’UE ha inoltre ricordato a RI 1 che i ricorsi devono essere redatti in lingua
italiana e l’ha reso attento che se non avesse prodotto l’atto di ricorso nel
rispetto delle formalità stabilite dall’art. 7 LPR (legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, RL 280.200)
entro 10 giorni, i suoi scritti non sarebbero stati presi in considerazione e
il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che
nel termine impartito RI 1 non ha emendato i suoi scritti;
che
il ricorso va così dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 2 e 5 LPR);
che
si giungerebbe alla stessa conclusione pur volendo prescindere dall’inosservanza
formale, siccome il ricorso sarebbe comunque da considerare tardivo per le due
prime esecuzioni;
che
anche la terza esecuzione non potrebbe essere dichiarata nulla e cancellata dal registro delle esecuzioni, perché quando ha emesso il
precetto esecutivo, il 24 novembre 2017, l’UE di Lugano era ancora territorialmente
competente;
che
per il resto l’UE era sì incompetente per pubblicare il precetto esecutivo il
16.
marzo 2018, ma RI 1 ne ha avuto effettiva conoscenza e ha potuto interporre
opposizione – la quale è stata regolarmente registrata dall’UE – sicché non è
dato di capire quale interesse suo degno di protezione sarebbe stato leso, onde,
di nuovo, l’irricevibilità (doppia) del ricorso anche per la terza esecuzione;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– Steueramt Zürich, Baedliweg
21, Zürich;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.