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Decisione

15.2018.57

Ricorso contro il verbale di sequestro. Contestazione del sequestro fiscale di conti bancari da parte del terzo a cui essi sono formalmente intestati

23 luglio 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i decreti menzionano il nome della banca presso la quale eseguire il sequestro (PI

7) e quello del titolare della relazione da sequestrare (RI 1), ciò che è

sufficiente a permetterne l’esecuzione (DTF 130 III 579 segg., 142 III 295

consid. 5.1; sentenza della CEF 15.2005.115 del 26 gennaio 2006 consid. 3.2).

b) Né

l’art. 274 cpv. 2 LEF né la giurisprudenza richiedono che il decreto menzioni

inoltre la motivazione del sequestro di beni formalmente intestati a terzi (v.

in particolare il modello di decreto di sequestro edito dal Tribunale federale,

mod. 45).

c) Infine, sta di fatto che le autorità procedenti erano competenti a

emettere i decreti di sequestro contestati (art. 169 e 170

LIFD, 248, 249 e 275 LT). Le censure della ricorrenti sono quindi infondate.

3.2 Certo,

la legge esclude la via dell’opposizione al sequestro fiscale ai sensi dell’art.

278 LEF (art. 170 cpv. 2 LIFD e 249 cpv. 2 LT). Ed è discusso se il presupposto

dell’esistenza e dell’appar­­tenenza dei beni sequestrati possa essere

contestato nel quadro di un ricorso contro la decisione di garanzia – il testo

degli art. 169 cpv. 3 e 248 cpv. 3 LT paiono escluderlo –, specie se il ricorrente non è il contribuente, ma un

terzo (pro: DTF 143 III 576 consid. 4.1.1; sentenza del Tribunale

federale 5A_394/2017 del 25 settembre 2017, consid. 4.1.1;

sentenza della CEF 15.2001.18 del 6 marzo 2001 consid. 2.2; contra: sentenza

della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello 80.2009.29-31 del 30

novembre 2009 consid. 3.2). Nondimeno, non incombe alle

autorità esecutive pronunciarsi su questioni di merito, se non nei casi in cui il

bene è manifestamente di un terzo

(sentenza del Tribunale federale 7B.4+6/2003 del 5 marzo 2003

consid. 4.2), ipotesi estranea al caso in esame, poiché la motivazione fornita

dalle autorità fiscali procedenti nelle osservazioni al ricorso in merito alla

riconducibilità dei conti sequestrati al debitore (pagg. 4-5) non possono dirsi

manifestamente inconsistenti. Sulla questione è se del caso chiamato a

esprimersi nel merito il giudice della rivendicazione nel quadro della

procedura definita agli art. 106 segg. LEF, che l’UE di Lugano avvierà d’ufficio

a ricezione del giudizio odierno. L’esistenza di tale via giudiziaria esclude

Considerandi

quella all’autorità di

vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF e sopra consid. 3). Nel­la

misura in cui tende a ottenere dalla Camera una valutazione non solo formale,

il ricorso è di conseguenza irricevibile.

4.

Di

sfuggita la ricorrente lascia ancora intendere che i sequestri sarebbero nulli,

perché la documentazione ricevuta dalla banca PI 7 include unicamente i decreti

di sequestro e non le richieste di garanzia. Sennonché secondo la stessa decisione

da essa citata (DTF 143 III 576 consid. 4.1.1), il decreto di sequestro e la richiesta

di garanzia vanno notificati al contribuente (e a eventuali terzi) solo dopo l’esecuzione

del sequestro (cfr. art. 276 LEF). Al terzo debitore – nella fattispecie

la PI 7 – va invece notificato unicamente il decreto di sequestro, che solo è

per lui d’interesse. Sapere se l’UE ha comunicato alla ricorrente anche le

richieste di garanzia può rimanere indeciso, poiché ad ogni modo esse sono

allegate alle osservazioni al ricorso (doc. B-F), debitamente intimate alla

ricorrente. Ciò segna definitivamente la sorte del ricorso.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.