15.2018.60
Comminatoria di fallimento. Debitore iscritto nel registro IDI ma non nel registro di commercio. Competenza per accertare la nullità della comminatoria di fallimento
1 ottobre 2018Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.60
Lugano
1 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sulla segnalazione inoltrata il 12 luglio 2018 dal
Pretore
aggiunto del Distretto di Bellinzona
in merito all’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio
alla comminatoria di fallimento emessa il 12 luglio 2018
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla
PI 1, __________
contro
RI 1
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 17 gennaio 2018 dalla PI
1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 753.50 oltre agli interessi del 5% dal
13 gennaio 2018 e di fr. 119.40, il 21 marzo 2018 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Locarno, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli
ha notificato la comminatoria di fallimento;
che nell’ambito della causa avviata dalla PI
1 per ottenere il fallimento di RI 1, con decisione del 12
luglio 2018 (inc. SO.2018.583) il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona
ha differito la decisione di fallimento sulla scorta dell’art. 173 cpv. 2 LEF e
trasmesso l’incarto alla Camera nella sua veste di autorità di vigilanza
affinché stabilisca se la parte escussa è soggetta all’esecuzione in via di
fallimento;
che
il termine impartito da questa Camera alle parti e all’UE per esprimersi in merito
alla validità della comminatoria di fallimento è rimasto infruttuoso;
che,
tuttavia, con decisione del 31 luglio 2018, l’UE di Locarno ha annullato la comminatoria di
fallimento e preannunciato l’emissione di un avviso di
pignoramento;
che
tale decisione non è stata impugnata ed è quindi definitiva;
che
ad ogni modo l’UE era competente per accertare la nullità della comminatoria di
fallimento (art. 22 cpv. 2 e 38 cpv. 3 LEF; DTF 101 III 20 consid. 1/a), emessa
nei confronti di un debitore – RI 1 – non iscritto a registro di commercio in
una delle qualità esaustivamente enumerate all’art. 39 LEF;
che
la sua iscrizione nel registro “IDI” dei numeri d’identificazione delle imprese
è senza rilievo dal profilo esecutivo;
ch’essendo
la segnalazione del Pretore aggiunto così diventata senza
oggetto, la causa va stralciata dal ruolo (art. 24b cpv. 1 LPR);
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. La segnalazione è dichiarata senza oggetto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
– Pretura
del Distretto di Bellinzona, Bellinzona;
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.