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Decisione

15.2018.60

Comminatoria di fallimento. Debitore iscritto nel registro IDI ma non nel registro di commercio. Competenza per accertare la nullità della comminatoria di fallimento

1 ottobre 2018Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.60

Lugano

1 ottobre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sulla segnalazione inoltrata il 12 luglio 2018 dal

Pretore

aggiunto del Distretto di Bellinzona

in merito all’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio

alla comminatoria di fallimento emessa il 12 luglio 2018

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla

PI 1, __________

contro

RI 1

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa il 17 gennaio 2018 dalla PI

1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 753.50 oltre agli interessi del 5% dal

13 gennaio 2018 e di fr. 119.40, il 21 marzo 2018 l’Ufficio di esecuzione

(UE) di Locarno, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli

ha notificato la comminatoria di fallimento;

che nell’ambito della causa avviata dalla PI

1 per ottenere il fallimento di RI 1, con decisione del 12

luglio 2018 (inc. SO.2018.583) il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona

ha differito la decisione di fallimento sulla scorta dell’art. 173 cpv. 2 LEF e

trasmesso l’incarto alla Camera nella sua veste di autorità di vigilanza

affinché stabilisca se la parte escussa è soggetta all’esecuzione in via di

fallimento;

che

il termine impartito da questa Camera alle parti e all’UE per esprimersi in merito

alla validità della comminatoria di fallimento è rimasto infruttuoso;

che,

tuttavia, con decisione del 31 luglio 2018, l’UE di Locarno ha annullato la comminatoria di

fallimento e preannunciato l’emis­sione di un avviso di

pignoramento;

che

tale decisione non è stata impugnata ed è quindi definitiva;

che

ad ogni modo l’UE era competente per accertare la nullità della comminatoria di

fallimento (art. 22 cpv. 2 e 38 cpv. 3 LEF; DTF 101 III 20 consid. 1/a), emessa

nei confronti di un debitore – RI 1 – non iscritto a registro di commercio in

una delle qualità esaustivamente enumerate all’art. 39 LEF;

che

la sua iscrizione nel registro “IDI” dei numeri d’identificazione delle imprese

è senza rilievo dal profilo esecutivo;

ch’essendo

la segnalazione del Pretore aggiunto così diventata senza

oggetto, la causa va stralciata dal ruolo (art. 24b cpv. 1 LPR);

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La segnalazione è dichiarata senza oggetto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– Pretura

del Distretto di Bellinzona, Bellinzona;

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.