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Decisione

15.2018.61

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito

23 luglio 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 5 luglio 2018, RI 1 postula l’annulla­­mento della comminatoria di

fallimento.

C. Con

osservazioni del 12 luglio 2018, l’UE chiede di valutare la possibilità di dichiarare

il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori. Stante l’esito del

giudizio odierno, l’impugnativa non è stata notificata all’escutente per

osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma

unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF).

La

via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla

validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta

esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in

particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80

Considerandi

segg. LEF).

2.

Nel

caso specifico, RI 1 contesta di dover pagare i salari arretrati dell’ex dipendente

PI 1 per il periodo dal giugno del 2017 al gennaio del 2018, perché davanti al

Giudice di pace le parti avrebbero convenuto un pagamento alla dipendente di fr. 1'500.–,

poi effettivamente avvenuto, a saldo di ogni sua pretesa salariale. Orbene, si

tratta di una censura di merito, che il ricorrente avrebbe dovuto far valere

interponendo opposizione al precetto esecutivo e producendo nell’eventuale

procedura di rigetto dell’opposizione indizi propri a rendere verosimili le

proprie affermazioni (art. 82 cpv. 2 LEF). In questa sede ciò non è più

possibile. Il ricorso è così inammissibile.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.