15.2018.61
Comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito
23 luglio 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.61
Lugano
23 lugliio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 5 luglio 2018 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 22 maggio 2018 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il
18 gennaio 2018 PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 8'840.–
oltre agli accessori, il 22 maggio 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano,
appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli ha notificato la
comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Con
ricorso del 5 luglio 2018, RI 1 postula l’annullamento della comminatoria di
fallimento.
C. Con
osservazioni del 12 luglio 2018, l’UE chiede di valutare la possibilità di dichiarare
il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori. Stante l’esito del
giudizio odierno, l’impugnativa non è stata notificata all’escutente per
osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma
unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF).
La
via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla
validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta
esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in
particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80
Considerandi
segg. LEF).
2.
Nel
caso specifico, RI 1 contesta di dover pagare i salari arretrati dell’ex dipendente
PI 1 per il periodo dal giugno del 2017 al gennaio del 2018, perché davanti al
Giudice di pace le parti avrebbero convenuto un pagamento alla dipendente di fr. 1'500.–,
poi effettivamente avvenuto, a saldo di ogni sua pretesa salariale. Orbene, si
tratta di una censura di merito, che il ricorrente avrebbe dovuto far valere
interponendo opposizione al precetto esecutivo e producendo nell’eventuale
procedura di rigetto dell’opposizione indizi propri a rendere verosimili le
proprie affermazioni (art. 82 cpv. 2 LEF). In questa sede ciò non è più
possibile. Il ricorso è così inammissibile.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.