15.2018.64
Inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali. Deposito delle pigioni per cui procede l’istante presso l’ufficio di conciliazione
13 novembre 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.64
Lugano
13 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso interposto il 23 luglio 2018 dalla
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’inventario degli oggetti vincolati a un diritto di ritenzione
(n. __________) emesso l’11 luglio 2018 nei confronti della ricorrente a
richiesta della
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Con
domanda del 6 luglio 2018 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione (UE) di
Lugano di allestire l’inventario degli oggetti vincolati da un diritto di
ritenzione situati nei locali commerciali locati alla RI 1 presso il Centro __________
di __________ (mappale n. __________), adibiti alla rivendita di motoveicoli d’occasione
e ad ufficio, a garanzia del suo credito per pigioni scadute per i mesi da
maggio a luglio 2018, di fr. 7'803.15.
Fatti
B. Il 10 luglio 2018, in
presenza dell’impiegato della debitrice __________, l’UE ha proceduto a erigere l’inventario
di uno dei beni presenti nei locali appigionati, ossia un motoveicolo marca __________
del 2009, con km 9430. Il verbale definitivo, che indica un valore di stima di fr. 8'000.–,
è stato spedito alle parti l’11 luglio 2018.
C. Con
ricorso del 23 luglio 2018, la RI 1 chiede che l’inventario sia “stralciato” e le
spese e ripetibili poste a carico dell’istante.
D. Nel
termine impartito per esprimersi sul ricorso la PI 1 è rimasta silente, mentre
l’UE si è rimesso al giudizio dell’autorità di vigilanza, pur ritenendo di
aver agito correttamente. Interpellata dalla Camera, la ricorrente ha prodotto
il 12 novembre 2018 la prova del deposito di fr. 7'803.15 presso l’Ufficio
di conciliazione di Agno a saldo delle pigioni poste in esecuzione e ha chiesto
di essere autorizzata a vendere la moto inventariata e a depositare il
ricavato, a concorrenza di fr. 7'803.15, sul conto corrente postale del
Tribunale d’appello.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 283 cpv. 1 LEF, anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di locali
commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio per la provvisoria tutela
del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c CO). A tal uopo, l’ufficio
fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al
locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno
(art. 283 cpv. 3 LEF). L’allestimento dell’inventario è una procedura
unilaterale. L’ufficio vi procede a semplice richiesta del creditore, il quale
deve rendere verosimile il diritto di ritenzione (Stoffel/Oulevey in: Commentaire romand, Poursuite et faillite,
2005, n. 24 ad art. 283 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 27 ad art. 283 LEF).
2.1 Nel
caso specifico, la ricorrente fa valere di essersi vista costretta a rivolgersi
il 29 maggio 2018 all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno
dopo che la PI 1, il 14 maggio, aveva disdetto il contratto di locazione con
effetto dal 30 novembre 2018, per chiedere la protrazione della locazione, la
riduzione della pigione per minor valore dell’ente locato, un risarcimento
spese, oltre che l’esecuzione di un sopralluogo e l’immediata facoltà di
versare al predetto ufficio i canoni di locazione. Fallito il tentativo di
conciliazione all’udienza del 17 luglio 2018, alla ricorrente è stata
rilasciata un’autorizzazione ad agire. Allegando di avere versato all’ufficio
di conciliazione le pigioni poste per cui procede l’istante, la ricorrente
ritiene che non erano dati i presupposti per l’erezione dell’inventario
contestato, di cui postula pertanto lo stralcio.
2.2 Prima
di procedere all’erezione di un inventario giusta l’art. 283 LEF, l’ufficio d’esecuzione,
in via pregiudiziale, deve procedere a un esame sommario dei suoi presupposti.
In particolare, esso deve verificare se, prima facie, esiste tra le
parti un valido contratto di locazione di locali commerciali e se il credito
vantato dall’escutente verte su pigioni o prestazioni analoghe, quali spese accessorie, indennità per rescissione anticipata
Considerandi
del contratto, ecc. L’ufficio può,
per ragioni di diritto materiale, rifiutare di erigere l’inventario
degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se l’inesistenza
(o la minore estensione) di questo diritto è manifesta e inequivocabile. L’esame
di merito sull’esistenza e l’estensione del diritto di ritenzione, così come
sull’esistenza e l’ammontare del credito garantito vantato dal locatore, è infatti
demandato al giudice nell’ambito di un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione
(art. 79 segg. LEF) (sentenza della CEF 15.2012.71 del 30 luglio 2012, RtiD
2013.
I 849 n. 62c consid. 2 e i rinvii).
2.3
Nel
caso in esame con il ricorso la RI 1 ha allegato di avere versato
all’Ufficio di conciliazione di Agno le pigioni per cui procede l’istante e,
dietro richiesta della Camera – tenuta ad accertare d’ufficio i fatti (art. 20a
cpv. 2 n. 2 LEF) a prescindere dal silenzio della controparte –, ha prodotto la
documentazione bancaria che dimostra tale deposito (con il ricorso si era
limitata – in modo invero minimalista – a richiamare l’incarto di quell’ufficio).
Ne discende che le pigioni per i mesi da maggio a luglio 2018, siccome
depositate presso l’ufficio di conciliazione, possono essere reputate pagate (art.
259g al. 2 CO). È così manifesta l’inesistenza delle pretese vantate
dalla procedente e – dato il
suo carattere accessorio – del diritto di ritenzione (in questo senso in
materia di rigetto dell’opposizione: Andrea Braconi,
L’exécution forcée des créances pécuniaires et en prestation
de sûretés en matière de bail / I – IV, 16e Séminaire sur le droit
du bail, 2010, pag. 132 n. 16).
2.4
In
accoglimento del ricorso, l’inventario impugnato va quindi annullato. Diventa
così senza oggetto la richiesta della ricorrente, contenuta nello scritto 12
novembre 2018, tesa alla vendita della moto inventariata, per tacere del fatto
che la Camera non era comunque competente per concedere una simile
autorizzazione (semmai entrava in considerazione lo svincolo da parte dell’UE
dietro fornitura di una garanzia: Stoffel/Oulevey,
op. cit., n. 36 ad art. 283).
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’inventario impugnato è annullato.
2.
La
richiesta contenuta nello scritto 12 novembre 2018 della ricorrente è dichiarata
senza oggetto.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
–
;
– __________
PA 2, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.