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Decisione

15.2018.64

Inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali. Deposito delle pigioni per cui procede l’istante presso l’ufficio di conciliazione

13 novembre 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 10 luglio 2018, in

presenza dell’impiegato della debitrice __________, l’UE ha proceduto a erigere l’inventario

di uno dei beni presenti nei locali appigionati, ossia un motoveicolo marca __________

del 2009, con km 9430. Il verbale definitivo, che indica un valore di stima di fr. 8'000.–,

è stato spe­dito alle parti l’11 luglio 2018.

C. Con

ricorso del 23 luglio 2018, la RI 1 chiede che l’inventario sia “stralciato” e le

spese e ripetibili poste a carico dell’istante.

D. Nel

termine impartito per esprimersi sul ricorso la PI 1 è rimasta silente, mentre

l’UE si è rimesso al giudizio del­l’autorità di vigilanza, pur ritenendo di

aver agito correttamente. Interpellata dalla Camera, la ricorrente ha prodotto

il 12 novembre 2018 la prova del deposito di fr. 7'803.15 presso l’Ufficio

di conciliazione di Agno a saldo delle pigioni poste in esecuzione e ha chiesto

di essere autorizzata a vendere la moto inventariata e a depositare il

ricavato, a concorrenza di fr. 7'803.15, sul conto corrente postale del

Tribunale d’appello.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 283 cpv. 1 LEF, anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di locali

commerciali può domandare l’assistenza del­l’ufficio per la provvisoria tutela

del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c CO). A tal uopo, l’ufficio

fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al

locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno

(art. 283 cpv. 3 LEF). L’allestimento dell’inventario è una procedura

unilaterale. L’ufficio vi procede a semplice richiesta del creditore, il quale

deve rendere verosimile il diritto di ritenzione (Stoffel/Oulevey in: Commentaire romand, Poursuite et faillite,

2005, n. 24 ad art. 283 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 27 ad art. 283 LEF).

2.1 Nel

caso specifico, la ricorrente fa valere di essersi vista costretta a rivolgersi

il 29 maggio 2018 all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno

dopo che la PI 1, il 14 maggio, aveva disdetto il contratto di locazione con

effetto dal 30 novembre 2018, per chiedere la protrazione della locazione, la

riduzione della pigione per minor valore dell’ente locato, un risarcimento

spese, oltre che l’esecuzione di un sopralluogo e l’im­­mediata facoltà di

versare al predetto ufficio i canoni di locazione. Fallito il tentativo di

conciliazione all’udienza del 17 luglio 2018, alla ricorrente è stata

rilasciata un’autorizzazione ad agire. Allegando di avere versato all’ufficio

di conciliazione le pigioni poste per cui procede l’istante, la ricorrente

ritiene che non erano dati i presupposti per l’erezione dell’inventario

contestato, di cui postula pertanto lo stralcio.

2.2 Prima

di procedere all’erezione di un inventario giusta l’art. 283 LEF, l’ufficio d’esecuzione,

in via pregiudiziale, deve procedere a un esame sommario dei suoi presupposti.

In particolare, esso deve verificare se, prima facie, esiste tra le

parti un valido contratto di locazione di locali commerciali e se il credito

vantato dal­l’escutente verte su pigioni o prestazioni analoghe, quali spese accessorie, indennità per rescissione anticipata

Considerandi

del contratto, ecc. L’ufficio può,

per ragioni di diritto materiale, rifiutare di erigere l’in­­ventario

degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se l’inesistenza

(o la minore estensione) di questo diritto è manifesta e inequivocabile. L’esame

di merito sull’esistenza e l’estensione del diritto di ritenzione, così come

sull’esistenza e l’ammontare del credito garantito vantato dal locatore, è infatti

demandato al giudice nell’ambito di un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione

(art. 79 segg. LEF) (sentenza della CEF 15.2012.71 del 30 luglio 2012, RtiD

2013.

I 849 n. 62c consid. 2 e i rinvii).

2.3

Nel

caso in esame con il ricorso la RI 1 ha allegato di avere versato

all’Ufficio di conciliazione di Agno le pigioni per cui procede l’istante e,

dietro richiesta della Camera – tenuta ad accertare d’ufficio i fatti (art. 20a

cpv. 2 n. 2 LEF) a prescindere dal silenzio della controparte –, ha prodotto la

documentazione bancaria che dimostra tale deposito (con il ricorso si era

limitata – in modo invero minimalista – a richiamare l’incarto di quell’uffi­­cio).

Ne discende che le pigioni per i mesi da maggio a luglio 2018, siccome

depositate presso l’ufficio di conciliazione, possono essere reputate pagate (art.

259g al. 2 CO). È così manifesta l’inesistenza delle pretese vantate

dalla procedente e – dato il

suo carattere accessorio – del diritto di ritenzione (in questo senso in

materia di rigetto dell’opposizione: Andrea Braconi,

L’exécution forcée des créances pécuniaires et en prestation

de sûretés en matière de bail / I – IV, 16e Séminaire sur le droit

du bail, 2010, pag. 132 n. 16).

2.4

In

accoglimento del ricorso, l’inventario impugnato va quindi annullato. Diventa

così senza oggetto la richiesta della ricorrente, contenuta nello scritto 12

novembre 2018, tesa alla vendita della moto inventariata, per tacere del fatto

che la Camera non era comunque competente per concedere una simile

autorizzazione (semmai entrava in considerazione lo svincolo da parte dell’UE

dietro fornitura di una garanzia: Stoffel/Oulevey,

op. cit., n. 36 ad art. 283).

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’inventario impugnato è annullato.

2.

La

richiesta contenuta nello scritto 12 novembre 2018 della ricorrente è dichiarata

senza oggetto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

;

– __________

PA 2, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.