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Decisione

15.2018.65

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione dell’indicazione dei creditori sul precetto esecutivo e della loro rispettiva quota del credito posto in esecuzione

16 gennaio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i creditori chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, l’8 giugno 2018 l’UE ha

emesso l’avviso di pignoramento a concorrenza di fr. 888'383.95, indicando

quale parte creditrice PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e __________.

E. Con

scritto del 4 luglio 2018 RI 1 ha chiesto all’Uffi­­cio di respingere la

domanda di proseguimento dell’esecuzione e di annullare l’avviso di

pignoramento. Il 6 luglio 2018 l’UE ha comunque eseguito il pignoramento.

F. Con

ricorso del 10 luglio 2018, RI 1 chiede di annullare il pignoramento e tutti

gli atti posti in essere a seguito della domanda di proseguimento dell’esecuzione.

G. Con

osservazioni del 30 luglio 2018 rispettivamente del 22 agosto 2018 PI 1, PI 2, PI

3, PI 4 e __________ da una parte, e l’UE dall’altra si sono opposti al ricorso.

Con allegati di replica e di duplica spontanee le parti si sono riconfermate nelle

loro precedenti richieste.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 4 luglio 2018 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente si duole che le sentenze sui cui si basano i creditori per chiedere

il proseguimento dell’esecuzione sono state emesse a richiesta di cinque parti istanti,

mentre nel precetto esecutivo sono stati indicate solo tre parti quali creditori,

ossia PI 1, PI 2 e __________. A mente del ricorrente non vi è quindi identità

tra le parti procedenti nell’esecuzio­­ne e le parti che hanno promosso l’istanza

di rigetto dell’opposi­­zione. PI 3 e PI 4, che non hanno promosso l’esecuzione,

non possono beneficiare del pignoramento. Secondo il ricorrente si è

confrontati nel caso in esame con un litisconsorzio facoltativo e pertanto si

può senz’altro ritenere che solo tre dei cinque creditori abbiano “sentito la necessità” di promuovere l’esecuzione. Solo loro però potrebbero validamente

richiedere il pignoramento.

2.1 L’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF stabilisce che la domanda d’esecuzione

deve in particolare enunciare il nome del creditore. Tale indicazione dev’essere

riportata nel precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF). Secondo la

giurisprudenza, il nome del creditore va indicato in modo chiaro e univoco.

Cionondimeno l’indicazione inesatta, equivoca, totalmente errata o incompleta

comporta la nullità dell’esecuzione soltanto se è tale da indurre in errore le

parti interessate e ciò si è concretamente realizzato. Ove ciò non fosse il

caso e la parte che si prevale della designazione viziata non poteva nutrire

dubbi circa l’identità della persona in questione e non ha subito pregiudizio

ai propri interessi, l’esecuzione non va annullata, essendo sufficiente, se

necessario, rettificare o completare gli atti esecutivi già emessi (DTF 114 III

62 consid. 1; 102 III 135 consid. 2/a; 98 III 24; sentenza della CEF 15.2013. 116

dell’11 febbraio 2014 consid. 1.1).

2.2 Nel

caso in rassegna l’indicazione nel precetto esecutivo di solo tre dei cinque

creditori che hanno presentato la domanda di esecuzione, dovuta a un’evidente

svista dell’UE, non ha invero suscitato dubbi sulla circostanza che a

promuovere l’esecuzione siano stati PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e __________.

Tanto che l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata presentata a nome dei

cinque creditori, agenti quale parte istante sia nella procedura dinnanzi al

Pretore sia nella successiva procedura di reclamo dinanzi a questa Camera,

senza contestazione da parte di RI 1. Solo in ultima istanza egli ha sollevato

la questione, ma il suo ricorso è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale

federale. L’incompleta designazione dei creditori non ha indotto quindi in

errore il ricorrente né tantomeno ha pregiudicato i propri diritti, dal momento

ch’egli ha avuto modo di farli valere in sede di rigetto dell’opposizione. Anche

per questo motivo, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento. Neppure è

necessario ordinare all’UE di completare la designazione della parte procedente

nel suo registro elettronico THEMIS, atteso che come emerge dagli atti

esecutivi successivi al precetto esecutivo ciò è già avvenuto.

3. RI

1 si lamenta inoltre che gli escutenti, a suo dire tre, non hanno indicato

quale sarebbe la loro quota del credito vantato nei confronti dell’escusso. Non

è quindi dato di sapere se il credito è stato ceduto in mano comune a tutti i

cessionari, per cui essi potevano promuovere una procedura esecutiva unicamente

in comune, oppure se la cessione non è avvenuta in mano comune, per cui ogni

cessionario è titolare di una quota e avrebbe potuto promuovere esecuzione

unicamente per la propria quota. Perché la sentenza di rigetto dell’opposizione

non menziona solo i tre escutenti né indica le rispettive quote di credito in

capo a ciascuno di loro, secondo il ricorrente l’UE non avrebbe dovuto dare

seguito alla domanda di continuazione del­l’esecuzione.

3.1 L’Ufficio

di esecuzione non è competente a esaminare l’esisten­­za o l’ammontare del

credito posto in esecuzione. Non lo è neppure l’autorità di vigilanza cantonale,

ricordato che il ricorso del­l’art. 17 LEF è un istituto di natura

amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la

proporzionalità dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi

(solitamente gli uffici di esecuzione o di fallimento) e non di accertare con

giudizio di merito il diritto materiale posto a fondamento dell’ese­­cuzione

forzata, ciò che compete esclusivamente al giudice (tra altre: DTF 109 III 100

consid. 2; sentenze della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 5 e

15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2;

Cometta/Möckli in: Basler

Kommentar zum SchKG I, 2010, n. 1 segg. ad art. 17 LEF; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, pag. 14 n. 3/c). L’escusso,

di conseguenza, è legittimato a opporsi, mediante ricorso, alla continuazione

dell’ese­­cuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata

fatta domanda di prosecuzione o l’opposizione non è stata rigettata in via

definitiva (tra altre: sentenze della CEF appena

citate).

3.2 Nella

fattispecie, dunque, né l’UE né questa Camera sono competenti a esaminare se i creditori che hanno promosso l’esecu­­zione

dovevano indicare la loro quota di credito vantato nei confronti dell’escusso, trattandosi di una questione esclusivamente di merito,

che come appena precisato è sottratta al potere di cognizione di questa

autorità di vigilanza. Sarebbe dovuta essere sollevata nella causa di rigetto

dell’opposizione. Essendo la decisione emessa in tale contesto ormai passata in

giudicato, la questione non può più essere rimessa in discussione dalle autorità

esecutive. Nella presente procedura di ricorso la censura è di conseguenza irricevibile.

I cinque escutenti sono da reputare creditori collettivi o solidali (cfr. DTF

71 III 165 seg.; sentenza del Tribunale federale 4C.4/2004 del 20 aprile 2004

consid. 3.2; Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,

n. 19 ad art. 67 LEF).

4. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– avv. __________,

__________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.