15.2018.65
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione dell’indicazione dei creditori sul precetto esecutivo e della loro rispettiva quota del credito posto in esecuzione
16 gennaio 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.65
Lugano
16 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 4 e completato il
10 luglio 2018 da
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso l’8 giugno 2018 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
PI 2, __________
PI 3, D- __________
PI 4, D- __________
CO 5, D-__________
(patrocinati dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Con domanda d’esecuzione del 3 luglio
2017 PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e __________ hanno chiesto di
procedere contro RI 1 per l’incasso di fr. 740'000.– oltre agli interessi
del 5% dall’11 agosto 2014.
B. Nel
precetto esecutivo n. __________, emesso il successivo 6 luglio 2017, l’Ufficio
di esecuzione (UE) di Locarno ha indicato quali creditori unicamente PI 1, PI 2
e __________, omettendo di menzionare anche PI 3 e PI 4.
C. Avendo
RI 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 luglio
2017 CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 ne hanno chiesto il rigetto al Pretore della
Giurisdizione di Locarno-Campagna, che con sentenza del 3
novembre 2017 ha accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta. Il reclamo interposto da RI 1 contro la
sentenza del Pretore è stato respinto da questa Camera con decisione del 4
giugno 2018 (inc. 14.2017.214). Il successivo ricorso al Tribunale federale è
stato dichiarato inammissibile con decisione del 21 settembre 2018 (sentenza
5A_593/2018).
D. Avendo
Fatti
i creditori chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, l’8 giugno 2018 l’UE ha
emesso l’avviso di pignoramento a concorrenza di fr. 888'383.95, indicando
quale parte creditrice PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e __________.
E. Con
scritto del 4 luglio 2018 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di respingere la
domanda di proseguimento dell’esecuzione e di annullare l’avviso di
pignoramento. Il 6 luglio 2018 l’UE ha comunque eseguito il pignoramento.
F. Con
ricorso del 10 luglio 2018, RI 1 chiede di annullare il pignoramento e tutti
gli atti posti in essere a seguito della domanda di proseguimento dell’esecuzione.
G. Con
osservazioni del 30 luglio 2018 rispettivamente del 22 agosto 2018 PI 1, PI 2, PI
3, PI 4 e __________ da una parte, e l’UE dall’altra si sono opposti al ricorso.
Con allegati di replica e di duplica spontanee le parti si sono riconfermate nelle
loro precedenti richieste.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 4 luglio 2018 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente si duole che le sentenze sui cui si basano i creditori per chiedere
il proseguimento dell’esecuzione sono state emesse a richiesta di cinque parti istanti,
mentre nel precetto esecutivo sono stati indicate solo tre parti quali creditori,
ossia PI 1, PI 2 e __________. A mente del ricorrente non vi è quindi identità
tra le parti procedenti nell’esecuzione e le parti che hanno promosso l’istanza
di rigetto dell’opposizione. PI 3 e PI 4, che non hanno promosso l’esecuzione,
non possono beneficiare del pignoramento. Secondo il ricorrente si è
confrontati nel caso in esame con un litisconsorzio facoltativo e pertanto si
può senz’altro ritenere che solo tre dei cinque creditori abbiano “sentito la necessità” di promuovere l’esecuzione. Solo loro però potrebbero validamente
richiedere il pignoramento.
2.1 L’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF stabilisce che la domanda d’esecuzione
deve in particolare enunciare il nome del creditore. Tale indicazione dev’essere
riportata nel precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF). Secondo la
giurisprudenza, il nome del creditore va indicato in modo chiaro e univoco.
Cionondimeno l’indicazione inesatta, equivoca, totalmente errata o incompleta
comporta la nullità dell’esecuzione soltanto se è tale da indurre in errore le
parti interessate e ciò si è concretamente realizzato. Ove ciò non fosse il
caso e la parte che si prevale della designazione viziata non poteva nutrire
dubbi circa l’identità della persona in questione e non ha subito pregiudizio
ai propri interessi, l’esecuzione non va annullata, essendo sufficiente, se
necessario, rettificare o completare gli atti esecutivi già emessi (DTF 114 III
62 consid. 1; 102 III 135 consid. 2/a; 98 III 24; sentenza della CEF 15.2013. 116
dell’11 febbraio 2014 consid. 1.1).
2.2 Nel
caso in rassegna l’indicazione nel precetto esecutivo di solo tre dei cinque
creditori che hanno presentato la domanda di esecuzione, dovuta a un’evidente
svista dell’UE, non ha invero suscitato dubbi sulla circostanza che a
promuovere l’esecuzione siano stati PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e __________.
Tanto che l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata presentata a nome dei
cinque creditori, agenti quale parte istante sia nella procedura dinnanzi al
Pretore sia nella successiva procedura di reclamo dinanzi a questa Camera,
senza contestazione da parte di RI 1. Solo in ultima istanza egli ha sollevato
la questione, ma il suo ricorso è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale
federale. L’incompleta designazione dei creditori non ha indotto quindi in
errore il ricorrente né tantomeno ha pregiudicato i propri diritti, dal momento
ch’egli ha avuto modo di farli valere in sede di rigetto dell’opposizione. Anche
per questo motivo, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento. Neppure è
necessario ordinare all’UE di completare la designazione della parte procedente
nel suo registro elettronico THEMIS, atteso che come emerge dagli atti
esecutivi successivi al precetto esecutivo ciò è già avvenuto.
3. RI
1 si lamenta inoltre che gli escutenti, a suo dire tre, non hanno indicato
quale sarebbe la loro quota del credito vantato nei confronti dell’escusso. Non
è quindi dato di sapere se il credito è stato ceduto in mano comune a tutti i
cessionari, per cui essi potevano promuovere una procedura esecutiva unicamente
in comune, oppure se la cessione non è avvenuta in mano comune, per cui ogni
cessionario è titolare di una quota e avrebbe potuto promuovere esecuzione
unicamente per la propria quota. Perché la sentenza di rigetto dell’opposizione
non menziona solo i tre escutenti né indica le rispettive quote di credito in
capo a ciascuno di loro, secondo il ricorrente l’UE non avrebbe dovuto dare
seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione.
3.1 L’Ufficio
di esecuzione non è competente a esaminare l’esistenza o l’ammontare del
credito posto in esecuzione. Non lo è neppure l’autorità di vigilanza cantonale,
ricordato che il ricorso dell’art. 17 LEF è un istituto di natura
amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi
(solitamente gli uffici di esecuzione o di fallimento) e non di accertare con
giudizio di merito il diritto materiale posto a fondamento dell’esecuzione
forzata, ciò che compete esclusivamente al giudice (tra altre: DTF 109 III 100
consid. 2; sentenze della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 5 e
15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2;
Cometta/Möckli in: Basler
Kommentar zum SchKG I, 2010, n. 1 segg. ad art. 17 LEF; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, pag. 14 n. 3/c). L’escusso,
di conseguenza, è legittimato a opporsi, mediante ricorso, alla continuazione
dell’esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata
fatta domanda di prosecuzione o l’opposizione non è stata rigettata in via
definitiva (tra altre: sentenze della CEF appena
citate).
3.2 Nella
fattispecie, dunque, né l’UE né questa Camera sono competenti a esaminare se i creditori che hanno promosso l’esecuzione
dovevano indicare la loro quota di credito vantato nei confronti dell’escusso, trattandosi di una questione esclusivamente di merito,
che come appena precisato è sottratta al potere di cognizione di questa
autorità di vigilanza. Sarebbe dovuta essere sollevata nella causa di rigetto
dell’opposizione. Essendo la decisione emessa in tale contesto ormai passata in
giudicato, la questione non può più essere rimessa in discussione dalle autorità
esecutive. Nella presente procedura di ricorso la censura è di conseguenza irricevibile.
I cinque escutenti sono da reputare creditori collettivi o solidali (cfr. DTF
71 III 165 seg.; sentenza del Tribunale federale 4C.4/2004 del 20 aprile 2004
consid. 3.2; Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,
n. 19 ad art. 67 LEF).
4. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– avv. __________,
__________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.