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Decisione

15.2018.66

Notifica del pignoramento di un credito al terzo debitore. Indicazione sul provvedimento dell’importo del credito posto in esecuzione. Stralcio dai ruoli perché il ricorso è diventato senza oggetto

16 gennaio 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorsi rispettivamente del 10 e 11 luglio 2018 l’RI 1 e l’RI 2 da una parte e

l’RI 1 dall’altra chiedono di annullare i pignoramenti.

C. Il

27 luglio 2018 l’UE ha annullato e sostituito le precedenti notifiche di pignoramento,

comunicando alle ricorrenti di aver pignorato nuovamente lo stesso diritto di

partecipazione e sempre a concorrenza di fr. 888'363.95, ma con interessi

e spese “su CHF 740'000.–”.

D. Con

osservazioni del 30 luglio 2018 rispettivamente del 22 agosto 2018 i procedenti

e l’UE si sono opposti ai ricorsi. Con allegati di replica

e di duplica spontanee le parti si sono riconfermate nelle loro precedenti

richieste.

Considerato

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso 6 luglio 2018 dall’UE, i ricorsi sono tempestivi (art.

17 LEF). Dubbi potrebbero invero sorgere sulla loro ricevibilità, poiché

le ricorrenti non dimostrano di avere un interesse degno di protezione a

contestare l’indicazione dell’importo del credito posto in esecuzione nella

notifica del pignoramento. In particolare esse nemmeno allegano che il valore

del diritto pignorato supera l’importo indicato sul precetto esecutivo né che

tale diritto sia divisibile, ciò che potrebbe imporre una limitazione del

pignoramento giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF. La questione può tuttavia rimanere

indecisa, perché i ricorsi sono comunque diventati senza oggetto, come risulta

dai successivi considerandi.

2. Le

ricorrenti si dolgono che sulla notifica di pignoramento impugnata l’UE ha indicato

come importo del credito “fr. 888'363.95

oltre interessi e spese”, senza specificare né quanto è dovuto per il

capitale, per gli interessi e per le spese, né la data di valuta del calcolo,

rendendo pertanto impossibile qualsivoglia verifica del quantum. Nelle sue osservazioni

al ricorso l’UE evidenzia che l’ammontare del credito contestato nel ricorso è

Considerandi

composto del capitale di fr. 740'000.–, oltre agli interessi del 5% dall’11

agosto 2014 fino alla data del pignoramento previsto per il 13 giugno 2018, della

tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili della procedura di rigetto

dell’opposizione.

3.

l’art. 89 né l’art. 99 LEF impongono all’ufficio d’indicare l’im­­porto preciso

del credito posto in esecuzione sull’avviso di pignoramento o sulla

notificazione del pignoramento di un credito al terzo debitore, ciò che è d’altronde

impossibile per quanto attiene agli interessi, il cui decorso cessa solo con l’ultima

realizzazione (art. 144 cpv. 4 LEF). Il modulo ufficiale di avviso di pignoramento

(mod. 5) prevede unicamente la menzione del capitale “con gli interessi e le spese”, senza specificazione

quantificata. La situazione è però diversa nel caso della notificazione del

pignoramento di un credito poiché il pignoramento è già stato eseguito, sicché si può porre da subito il

problema di delimitarne l’esten­­sione a norma dell’art. 97 cpv. 2 LEF,

segnatamente nell’ipotesi in cui l’importo del credito pignorato o il valore di

stima complessivo di tutti i beni pignorati potrebbe eccedere la somma posta in

esecuzione, ciò che si può verificare solo eseguendone il calcolo preciso.

4.

Nel

caso specifico, invero, il problema non si pone più. Con la nuova notificazione

del 27 luglio 2018, infatti, l’UE ha chiarito che gli interessi, come le spese inclusi

nella somma di fr. 888'363.95 indicata quale importo del credito posto in

esecuzione, vertono su fr. 740'000.–, e nelle sue osservazioni al ricorso

esso ha precisato che la somma di fr. 888'363.95 è composta del capitale

di fr. 740'000.–, degli interessi del 5% dall’11 agosto 2014 alla data del

pignoramento, previsto per il 13 giugno 2018, oltre alle spese e le ripetibili

sorte in sede di rigetto dell’opposizione.

Nella

loro replica spontanea del 31 agosto 2018 le ricorrenti hanno “volentieri preso atto che lo spettabile Ufficio di

esecuzione di Locarno ha provveduto (omissis) a rettificare i propri calcoli,

emettendo (omissis), il 27 luglio 2018, una nuova notifica che annulla e

sostituisce la precedente, segno evidente questo che le argomentazioni

addotte dallo scrivente legale erano fondate”. In realtà l’importo

posto in esecuzione – di fr. 888'363.95 al 13 giugno 2018 – è rimasto il

medesimo, l’UE avendo solo precisato che gli interessi decorrono al tasso del

5% su fr. 740'000.– dal­l’11 agosto 2014, così come stabilito in sede di

rigetto. Ad ogni modo non sussistono più dubbi sull’ammontare del credito posto

in esecuzione, neppure per le ricorrenti, sicché i ricorsi vanno considerati

perlomeno divenuti senza oggetto e come tale vanno stralciati dal ruolo (art. 24b cpv. 1 LPR).

5.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso delle società RI 1 e RI 2 è dichiarato senza oggetto ed è

stralciato dai ruoli.

2. Il ricorso dell’RI 3 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai

ruoli.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

;

__________ __________, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.