15.2018.66
Notifica del pignoramento di un credito al terzo debitore. Indicazione sul provvedimento dell’importo del credito posto in esecuzione. Stralcio dai ruoli perché il ricorso è diventato senza oggetto
16 gennaio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarti n.
15.2018.66
15.2018.67
Lugano
16 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sui ricorsi interposti il 10 e l’11 luglio 2018 dalle società
RI 1
RI 2
RI 3, __________
(rappresentate dall’amministratore RA 1, __________
e patrocinate dall’ PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione
di Locarno, o meglio contro la notificazione del pignoramento di diritti di
partecipazione societaria avvenuta il 6 luglio 2018 nell’esecuzione n. __________
promossa da
PI 1
PI 2
PI 3
PI 4
CO 5, __________-__________
(patrocinati dall’avv. __________,
__________
nei
confronti di
RA
1
(patrocinato
dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ promossa contro RA 1, il 6 luglio 2018 l’CO 1 ha
notificato all’RI 1, all’RI 2 e all’RI 3 l’avvenuto
pignoramento del credito dell’escusso “derivante
dal suo diritto di partecipazione” nelle due società a concorrenza di fr. 888'363.95 oltre a interessi e spese.
Fatti
B. Con
ricorsi rispettivamente del 10 e 11 luglio 2018 l’RI 1 e l’RI 2 da una parte e
l’RI 1 dall’altra chiedono di annullare i pignoramenti.
C. Il
27 luglio 2018 l’UE ha annullato e sostituito le precedenti notifiche di pignoramento,
comunicando alle ricorrenti di aver pignorato nuovamente lo stesso diritto di
partecipazione e sempre a concorrenza di fr. 888'363.95, ma con interessi
e spese “su CHF 740'000.–”.
D. Con
osservazioni del 30 luglio 2018 rispettivamente del 22 agosto 2018 i procedenti
e l’UE si sono opposti ai ricorsi. Con allegati di replica
e di duplica spontanee le parti si sono riconfermate nelle loro precedenti
richieste.
Considerato
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso 6 luglio 2018 dall’UE, i ricorsi sono tempestivi (art.
17 LEF). Dubbi potrebbero invero sorgere sulla loro ricevibilità, poiché
le ricorrenti non dimostrano di avere un interesse degno di protezione a
contestare l’indicazione dell’importo del credito posto in esecuzione nella
notifica del pignoramento. In particolare esse nemmeno allegano che il valore
del diritto pignorato supera l’importo indicato sul precetto esecutivo né che
tale diritto sia divisibile, ciò che potrebbe imporre una limitazione del
pignoramento giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF. La questione può tuttavia rimanere
indecisa, perché i ricorsi sono comunque diventati senza oggetto, come risulta
dai successivi considerandi.
2. Le
ricorrenti si dolgono che sulla notifica di pignoramento impugnata l’UE ha indicato
come importo del credito “fr. 888'363.95
oltre interessi e spese”, senza specificare né quanto è dovuto per il
capitale, per gli interessi e per le spese, né la data di valuta del calcolo,
rendendo pertanto impossibile qualsivoglia verifica del quantum. Nelle sue osservazioni
al ricorso l’UE evidenzia che l’ammontare del credito contestato nel ricorso è
Considerandi
composto del capitale di fr. 740'000.–, oltre agli interessi del 5% dall’11
agosto 2014 fino alla data del pignoramento previsto per il 13 giugno 2018, della
tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili della procedura di rigetto
dell’opposizione.
3.
Né
l’art. 89 né l’art. 99 LEF impongono all’ufficio d’indicare l’importo preciso
del credito posto in esecuzione sull’avviso di pignoramento o sulla
notificazione del pignoramento di un credito al terzo debitore, ciò che è d’altronde
impossibile per quanto attiene agli interessi, il cui decorso cessa solo con l’ultima
realizzazione (art. 144 cpv. 4 LEF). Il modulo ufficiale di avviso di pignoramento
(mod. 5) prevede unicamente la menzione del capitale “con gli interessi e le spese”, senza specificazione
quantificata. La situazione è però diversa nel caso della notificazione del
pignoramento di un credito poiché il pignoramento è già stato eseguito, sicché si può porre da subito il
problema di delimitarne l’estensione a norma dell’art. 97 cpv. 2 LEF,
segnatamente nell’ipotesi in cui l’importo del credito pignorato o il valore di
stima complessivo di tutti i beni pignorati potrebbe eccedere la somma posta in
esecuzione, ciò che si può verificare solo eseguendone il calcolo preciso.
4.
Nel
caso specifico, invero, il problema non si pone più. Con la nuova notificazione
del 27 luglio 2018, infatti, l’UE ha chiarito che gli interessi, come le spese inclusi
nella somma di fr. 888'363.95 indicata quale importo del credito posto in
esecuzione, vertono su fr. 740'000.–, e nelle sue osservazioni al ricorso
esso ha precisato che la somma di fr. 888'363.95 è composta del capitale
di fr. 740'000.–, degli interessi del 5% dall’11 agosto 2014 alla data del
pignoramento, previsto per il 13 giugno 2018, oltre alle spese e le ripetibili
sorte in sede di rigetto dell’opposizione.
Nella
loro replica spontanea del 31 agosto 2018 le ricorrenti hanno “volentieri preso atto che lo spettabile Ufficio di
esecuzione di Locarno ha provveduto (omissis) a rettificare i propri calcoli,
emettendo (omissis), il 27 luglio 2018, una nuova notifica che annulla e
sostituisce la precedente, segno evidente questo che le argomentazioni
addotte dallo scrivente legale erano fondate”. In realtà l’importo
posto in esecuzione – di fr. 888'363.95 al 13 giugno 2018 – è rimasto il
medesimo, l’UE avendo solo precisato che gli interessi decorrono al tasso del
5% su fr. 740'000.– dall’11 agosto 2014, così come stabilito in sede di
rigetto. Ad ogni modo non sussistono più dubbi sull’ammontare del credito posto
in esecuzione, neppure per le ricorrenti, sicché i ricorsi vanno considerati
perlomeno divenuti senza oggetto e come tale vanno stralciati dal ruolo (art. 24b cpv. 1 LPR).
5.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso delle società RI 1 e RI 2 è dichiarato senza oggetto ed è
stralciato dai ruoli.
2. Il ricorso dell’RI 3 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai
ruoli.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
–
;
–
__________ __________, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.