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Decisione

15.2018.68

Comminatoria di fallimento. Emissione prima della scadenza del termine per inoltrare l’azione di disconoscimento di debito, ma notificazione dopo tale scadenza

21 agosto 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 16 luglio 2018 la RI 1 si aggrava contro la comminatoria di fallimento,

chiedendone l’annul­­lamento.

C. Mediante

osservazioni del 24 luglio 2018 la PI 1 si oppone al gravame, postulandone la

reiezione, come pure l’UE nelle sue del 30 luglio 2018.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 5

luglio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il

ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un

ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o

un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento

può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

3. Nel

caso specifico, la ricorrente si duole anzitutto di un vizio nella

notificazione della comminatoria di fallimento, siccome – a suo parere – è

stata notificata a PI 4, anziché al­l’unica persona legittimata a rappresentare

validamente la società escussa, ovverosia a PI 2, iscritto a registro di

commercio quale amministratore unico con firma individuale.

3.1 Se

l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la

notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima

a qualunque membro del­l’amministrazione o della direzione, come pure a

qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone

non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario

o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

Gli

atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della

società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si

trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del

rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua

attività nelle mani di persona adulta della

sua famiglia o a un suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 73; Angst in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 9 ad art. 65 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 45 seg. ad art. 65 LEF). La notifica è

inoltre da considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2

LEF, quando avviene alla sede della società escussa in assenza del­l’amministratore.

Certo, quali possibili consegnatari questa norma menziona solo i funzionari e

gli impiegati della persona giuridica escussa. Tale elencazione non risulta

però esaustiva, dal momento che il Tribunale federale ha per esempio ammesso la

validità della notificazione sostitutiva

fatta a un impiegato di un’al­­tra società che esercita la propria

attività negli stessi locali del­l’escussa (DTF

96 III 5 consid. 1; 96 III 66 consid. 2), il criterio determinante essendo

quello secondo cui il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza

ritardo al rappresentante dell’e­­scussa (sentenza della CEF 15.2017.20 del 26

giugno 2017 consid. 7.1).

3.2 Nel caso in rassegna si evince dagli atti che l’agente notificatore ha

consegnato la comminatoria di fallimento presso la sede dell’escussa a PI 4,

indicato quale “procuratore” della stessa. Anche il precetto esecutivo è stato

notificato a tale persona, sebbene in quell’occasione sia stata indicata come

“impiegato” (v. precetto esecutivo n. __________). Ora, a prescindere dalla sua

funzione in seno alla società, non vi sono dubbi che il consegnatario PI 4

abbia trasmesso gli atti senza ritardo a un rappresentante della debitrice, la

quale ha invero potuto tempestivamente interporre opposizione al precetto e

impugnare la comminatoria mediante ricorso. La notificazione della comminatoria

è pertanto valida, sicché sotto questo profilo il ricorso si rivela infondato.

4. L’insorgente

Considerandi

sostiene altresì che la comminatoria è prematura, poiché è stata notificata

prima dello spirare del termine giusta l’art. 83 cpv. 2 LEF per presentare l’azione

di disconoscimento del debito. Fa notare in proposito di aver fatto capo a

questa facoltà, inoltrando l’azione in questione alla Pretura del Distretto di

Bellinzona entro il termine di 20 giorni dal passaggio in giudicato della

decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, motivo per cui – a suo dire

– la comminatoria dev’essere annullata.

4.1

Secondo

la giurisprudenza, ove l’opposizione sia stata – come nella fattispecie –

rigettata in via provvisoria, la comminatoria di fallimento non può essere

emessa prima che l’escutente dimostri che il termine per inoltrare l’azione di

disconoscimento di debito è trascorso infruttuoso o che tale azione, inoltrata

per ipotesi in modo non manifestamente intempestivo (altrimenti l’ufficio d’ese­­cuzione può emanare

la comminatoria di fallimento senz’aspettare la decisione d’irricevibilità: DTF

102.

III 71 consid. 2/b, 117 III 20 consid. 2), è stata ritirata, dichiarata

irricevibile o definitivamente respinta (DTF 101 III 41; sentenze della CEF 15.2016.93

del 15 dicembre 2016, consid. 5; 15.2016.36 del 19 luglio 2016, consid. 4,

15.2015.14

del 3 marzo 2015 e 15.2005.45 del 25 maggio 2005, consid. 1; Ottomann/Markus, op. cit, n. 7 ad art.

159). In altre parole, la decisione sull’eventuale azione

di disconoscimento di debito dev’essere passata in giudicato (in questo senso

per la conversione del pignoramento da provvisorio a definitivo: Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 63 ad art. 83 LEF).

4.2

Nel caso di specie, non pare che al momento in cui ha ricevuto la

domanda di continuazione dell’esecuzione, l’UE abbia verificato che il

termine per inoltrare l’azione di disconoscimento del debito era trascorso

infruttuoso o che tale azione era stata ritirata o definitivamente respinta,

invitando l’escutente a produrre le prove (come ricordato nel promemoria n. 11

dell’Ispettorato CEF, pag. 3). Tant’è che il giorno in cui l’Ufficio ha emesso

la comminatoria, vale a dire il 26 giugno 2018, il termine di 20 giorni giusta

l’art. 83 cpv. 2 LEF non era ancora scaduto. Si evince infatti dalla data di

ricezione apposta dallo studio legale del patrocinatore della RI 1 sulla

decisione di rigetto allegata alla petizione del 12 luglio 2018 (doc. A)

(assunta d’ufficio da questa Camera dalla Pretura del Distretto di Bellinzona)

che l’e­scussa è venuta a conoscenza della decisione di rigetto il 12 giugno

2018.

L’emissione della comminatoria di fallimento era quindi prematura.

4.3

Ciò

posto, essendo la sentenza di rigetto provvisorio immediatamente esecutiva

(art. 325 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_866/2012 del 1° febbraio

2013.

consid. 4.1), il termine di 20 giorni per promuovere l’azione di disconoscimento

di debito inizia a decorrere dalla notifica della sentenza, non dalla scadenza

del termine di reclamo contro tale decisione (DTF 143 III 39 consid. 2.3). Siccome

nel caso in esame la ricorrente non ha interposto reclamo contro la decisione

di rigetto né ottenuto il conferimento dell’effetto sospensivo (art. 325 cpv. 2

CPC), il termine per l’inoltro dell’azione di disconoscimento del debito, iniziato

con la sua notifica il 12 giugno 2018, è venuto a scadere lunedì 2 luglio 2018

(art. 142 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentata il 12 luglio 2018 (come

emerge da informazioni assunte d’ufficio da questa Camera dalla Pretura), l’azione

di disconoscimento di cui si avvale l’insorgente (doc. C) è quindi manifestamente

tardiva, ciò che l’autorità di vigilanza può legittimamente accertare senz’aspettare

la decisione del giudice adito (sopra consid. 4.1).

4.4

Rimane

da esaminare quali sono gli effetti di una comminatoria di fallimento emanata

prematuramente quando viene ulteriormente accertato, come nel caso specifico,

che il termine per inoltrare l’azione di disconoscimento di debito è manifestamente

scaduto infruttuoso. Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare

che l’emissione della comminatoria di fallimento prima della scadenza di quel

termine non è in sé nulla o annullabile, ma lo è solo se viene poi appurato che

al momento della notifica della comminatoria il termine decorreva ancora

o un’azione di disconoscimento di debito era stata tempestivamente inoltrata

(DTF 101 III 41 consid. 1). Ebbene nella fattispecie la comminatoria di

fallimento è stata notificata all’escussa il 5 luglio 2018 (doc. A accluso al

ricorso), quindi dopo la scadenza del termine di 20 giorni (sopra consid. 4.3).

Ne consegue che a quella data la comminatoria di fallimento poteva validamente

essere notificata all’escussa, la quale ha così potuto beneficiare dell’intero

ultimo termine di pagamento indicato nell’atto (art. 160 cpv. 1 n. 3 LEF). Ciò

segna l’esito del ricorso.

5.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.