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Decisione

15.2018.69

Modo di realizzazione di una quota in una comunione ereditaria. Valore di stima dei fondi che appartengono alla comunione. Ulteriore rinvio dell’incarto all’ufficio d’esecuzione per nuovi accertamenti

7 settembre 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Appurato

che l’UE aveva omesso di verificare l’effettivo carico ipotecario gravante la

particella n. __________ RFD di __________, bene che in sede di pignoramento aveva

indicato appartenere alla comunione ereditaria, con decisione dell’8 giugno

2016 (inc. 15.2016.45) la Camera ha retrocesso gli atti all’or­­gano esecutivo

per ulteriori approfondimenti e per stabilire nuovamente il valore di stima

reale del fondo.

C. L’Ufficio

ha di nuovo proceduto al pignoramento dei diritti in comunione spettanti a CO 1

il 3 ottobre e il 20 novembre 2017, nonché il 15 febbraio e il 23 maggio 2018. Avendo

in seguito diversi creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato

tutti gli interessati a un’udienza prevista per l’8 maggio 2018 a norma

dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la

realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41),

in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta,

siccome le parti erano assenti.

L’11 maggio 2018 l’organo esecutivo ha pure

assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali

proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escus­­so. Nel termine impartito non è pervenuta alcuna proposta.

D. Con

istanza del 2 agosto 2018 l’UE ha quindi nuovamente chiesto a questa Camera di

determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2,

precisando che il valore di stima ufficiale della particella n. __________

__________ è di fr. 128'032.–, che il carico ipotecario attuale gravante sulla

stessa è pari a fr. 421'800.– e che alla quota pignorata è stato assegnato

un valore di stima di fr. 32'008.–, in considerazione della quota di

partecipazione di un quarto del­l’escusso nella comunione ereditaria.

Considerato

in diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione

ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio

deve conformarsi alla procedura prevista dal­l’ODiC, convocando tutti gli

interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro

la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1

ODiC). L’auto­­rità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione

dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la

messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con

consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita al­l’asta

dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota

pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle

informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di

conciliazione.

2. Nel

caso di specie, nonostante le istruzioni fornite dalla Camera nella precedente

decisione, l’UE ha ancora una volta stimato la quota ereditaria di CO 1, moltiplicando

il valore di stima ufficiale della particella di proprietà della comunione

ereditaria (aggiornato a fr. 128'032.– secondo la stima ufficiale del 4

giugno 2016) per la quota di partecipazione dell’escusso di ¼, ciò che ha condotto

al risultato di fr. 32'008.–. Ora, a fronte dell’ef­­fettivo carico

ipotecario gravante sul fondo di fr. 421'800.– (v. scritto del 25 giugno

2018 della creditrice pignoratizia PI 9) si avrebbe un risultato (di nuovo) negativo

di fr. 293'768.– (fr. 128'032.– meno fr. 421'800), circostanza

Considerandi

che avrebbe dovuto incitare l’UE anche in questa caso a interrogarsi sulla

pertinenza del valore di stima ufficiale (che per legge è improntato a criteri

di schematicità e di “prudenzialità”, tanto che non può, in particolare, servire

per la determinazione dei valori espropriativi: art. 20 della Legge sulla stima

ufficiale della sostanza immobiliare, RL 215.600).

2.1

Nell’istanza,

invero, l’Ufficio ha precisato che “sulla

base dell’al­­lestimento dell’inventario

successorio, eseguito dall’avv. PI 11 il 14 aprile 2005, la stima reale

del fondo ammontava a CHF 625'000.–”. Ha ricavato tale dato dal

brevetto d’inventario (pag. 1) dando seguito all’invito contenuto nella

precedente decisione di questa Camera di reperire la perizia cui si accennava

nel verbale dell’udienza di conciliazione dalla Pretura di Locarno-Cam­pagna

del 17 maggio 2016 (v. scritto 23 giugno 2016 del Pretore all’avv. __________).

Il problema è che l’UE da tale considerazione

non sembra aver tratto alcuna conclusione, dal momento che non ha modificato

la stima, facendo propria la valutazione menzionata nell’inventario successorio,

né l’ha comunicata alle parti.

2.2

Inoltre,

a parte il fatto che la perizia stessa non pare più reperibile (v. scritto del

24.

giugno 2016 dell’avv. PI 11) ed è comunque inattuale, essendo stata

allestita oltre 13 anni fa, nel­l’istanza l’UE ha segnalato che “da informazioni assunte presso il Municipio __________,

la particella si trova in una zona a rischio alluvioni ed è fuori zona

edificabile, per la sicurezza degli abitanti dell’immobile vi è un dispositivo

di allarme”. Se di tale circostanza si è tenuto conto nella perizia

del 2005 e, ove non fosse il caso, quale impatto possa avere sulla stima non è

tuttavia dato di sapere. L’unica cosa certa è che i dati appurati dal­l’UE sono

contrastanti tra di essi e non consentono alla Camera di verificare se sussiste

un rischio di realizzazione a vil prezzo delle quote, ciò che potrebbe

verificarsi se il valore effettivo del fondo fosse di fr. 625'000.–,

giacché tolto il carico ipotecario, la differenza

(di fr. 203'200.–) eccederebbe notevolmente la somma delle pretese dei

creditori pignoranti (di fr. 30'511.10 al 10 agosto 2018).

2.3

Alla

luce di tali circostanze, non essendo stato correttamente accertato il valore

di stima, come invece prescrive l’art. 5 cpv. 3 ODiC, l’istanza va respinta e l’incarto

retrocesso ancora una volta all’UE per gli accertamenti del caso.

3.

A

tal uopo l’Ufficio determinerà il valore di stima della particella n. __________

RFD di __________, facendo ricorso a un perito giusto l’art. 97 cpv. 1 LEF, e comunicherà

l’esito agli interessati, impartendo loro un termine per presentare eventuali

osservazioni o nuove proposte sul modo di realizzazione.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è respinta. Di conseguenza gli atti sono retrocessi

all’Ufficio di esecuzione di Locarno, affinché proceda a ulteriori accertamenti

nel senso del considerando 3.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione all’Ufficio di esecuzione di Locarno e per il suo tramite

a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.