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Decisione

15.2018.7

Stato di riparto. Ricorso dell’amministratore di una procedura d’insolvenza tedesca. Legittimazione ad agire in Svizzera

8 febbraio 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.7

Lugano

8 febbraio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 28 dicembre 2017 di

RI 1 D-

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,

o meglio contro lo stato di riparto del 29 novembre 2017 relativo al provento

dell’asta 27 marzo 2017 della proprietà

per piani n. __________ gravante la particella n. __________ RFD di __________ nelle procedure esecutive n. __________, __________

e __________ promosse nei confronti de­gli eredi e delle comunioni ereditarie fu

PI 1, già in D-__________

__________, già in D-__________

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con ricorso (“obiezione”) del 28 dicembre 2017 RI 1, nella sua qualità di amministratore (“Insolvenzverwalter”) della procedura d’insolvenza (“Insolvenzverfahren”) aperta il 17 giugno

2016 dall’Amtsgericht __________ contro la successione fu PI 1 (v. documento

prodotto l’11 gennaio 2018), si oppone allo stato di riparto allestito dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Locarno il 29 novembre 2017 nelle procedure menzionate in

ingresso, lamentando di non essere coinvolto nella procedura di realizzazione e

chiedendo di ricevere tutte le decisioni e documenti relativi a tale procedura;

che

con scritto del 29 dicembre 2017, l’UE ha assegnato al ricorrente un termine di

dieci giorni per completare il ricorso, pena la sua irricevibilità,

ricordandogli le esigenze formali stabilite dal­l’art. 7 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), in particolare circa la produzione di una

procura, non senza confermare quanto già comunicatogli con messaggio

elettronico dell’11 dicembre 2017, ovvero che tutti gli atti della procedura di

Considerandi

realizzazione gli erano già stati trasmessi mediante invii raccomandati con

ricevuta di ritorno e che ad ogni modo dal 4 febbraio 2016 l’amministratrice ufficiale della successione fu PI 1 era l’__________

__________;

che

entro il termine impartitogli il ricorrente non ha completato il ricorso,

segnatamente non ha giustificato la propria legittimazione ad agire a nome dell’eredità

fu RI 1;

che

al riguardo la decisione 17 giugno 2016 dell’Amtsgericht __________

non è sufficiente finché non sia riconosciuta in Svizzera;

che un fallimento dichiarato all’estero, infatti, esplica effetti in

Svizzera – e in particolare legittima l’amministratore fallimentare

estero a rappresentare la massa in giudizio (art. 240 LEF per il rinvio dell’art.

170.

LDIP) – solo dopo esservi stato riconosciuto tale nel senso dell’art. 166

LDIP (DTF 139 III 238 consid. 4.2), ciò che vale anche per le decisioni

straniere di omologazione di un concordato

o di un analogo procedimento (art. 175 LDIP; sentenza della CEF 15.2015.25 del

19.

maggio 2015 consid. 4);

che

non risulta che la decisione dell’Amtsgericht __________ sia stata formalmente

riconosciuta in Svizzera, e ciò non è possibile in via pregiudiziale (DTF 135

III 39, consid. 2.4; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid.

4);

che

il ricorso è di conseguenza irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione in via rogatoria al .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.