15.2018.7
Stato di riparto. Ricorso dell’amministratore di una procedura d’insolvenza tedesca. Legittimazione ad agire in Svizzera
8 febbraio 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.7
Lugano
8 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 28 dicembre 2017 di
RI 1 D-
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro lo stato di riparto del 29 novembre 2017 relativo al provento
dell’asta 27 marzo 2017 della proprietà
per piani n. __________ gravante la particella n. __________ RFD di __________ nelle procedure esecutive n. __________, __________
e __________ promosse nei confronti degli eredi e delle comunioni ereditarie fu
PI 1, già in D-__________
__________, già in D-__________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con ricorso (“obiezione”) del 28 dicembre 2017 RI 1, nella sua qualità di amministratore (“Insolvenzverwalter”) della procedura d’insolvenza (“Insolvenzverfahren”) aperta il 17 giugno
2016 dall’Amtsgericht __________ contro la successione fu PI 1 (v. documento
prodotto l’11 gennaio 2018), si oppone allo stato di riparto allestito dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Locarno il 29 novembre 2017 nelle procedure menzionate in
ingresso, lamentando di non essere coinvolto nella procedura di realizzazione e
chiedendo di ricevere tutte le decisioni e documenti relativi a tale procedura;
che
con scritto del 29 dicembre 2017, l’UE ha assegnato al ricorrente un termine di
dieci giorni per completare il ricorso, pena la sua irricevibilità,
ricordandogli le esigenze formali stabilite dall’art. 7 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), in particolare circa la produzione di una
procura, non senza confermare quanto già comunicatogli con messaggio
elettronico dell’11 dicembre 2017, ovvero che tutti gli atti della procedura di
Considerandi
realizzazione gli erano già stati trasmessi mediante invii raccomandati con
ricevuta di ritorno e che ad ogni modo dal 4 febbraio 2016 l’amministratrice ufficiale della successione fu PI 1 era l’__________
__________;
che
entro il termine impartitogli il ricorrente non ha completato il ricorso,
segnatamente non ha giustificato la propria legittimazione ad agire a nome dell’eredità
fu RI 1;
che
al riguardo la decisione 17 giugno 2016 dell’Amtsgericht __________
non è sufficiente finché non sia riconosciuta in Svizzera;
che un fallimento dichiarato all’estero, infatti, esplica effetti in
Svizzera – e in particolare legittima l’amministratore fallimentare
estero a rappresentare la massa in giudizio (art. 240 LEF per il rinvio dell’art.
170.
LDIP) – solo dopo esservi stato riconosciuto tale nel senso dell’art. 166
LDIP (DTF 139 III 238 consid. 4.2), ciò che vale anche per le decisioni
straniere di omologazione di un concordato
o di un analogo procedimento (art. 175 LDIP; sentenza della CEF 15.2015.25 del
19.
maggio 2015 consid. 4);
che
non risulta che la decisione dell’Amtsgericht __________ sia stata formalmente
riconosciuta in Svizzera, e ciò non è possibile in via pregiudiziale (DTF 135
III 39, consid. 2.4; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid.
4);
che
il ricorso è di conseguenza irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione in via rogatoria al .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.