Lexipedia

Decisione

15.2018.70

Inventario fallimentare. Pretese revocatorie. Cessione di un credito posto in esecuzione. Blocco conservativo del pagamento a favore del cessionario

16 gennaio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

30 luglio 2018 l’UF di Lugano ha formalmente comunicato al­l’UE di aver inventariato

il diritto di revoca della cessione a RI 1 del credito vantato da PI 2 nei confronti

della PI 1 e gli ha chiesto

di trattenere l’importo fino a definizione della causa di

merito.

L. Con

un secondo ricorso del 6 agosto 2018 RI 1 chiede di annullare l’ordine di

blocco emesso dall’UF di Lugano nei confronti dell’UE di Mendrisio e di sbloccare

immediatamente a suo favore la nota somma.

M. Con

osservazioni rispettivamente del 2 e dell’8 agosto 2018 sia l’UE sia l’UF si

sono opposti ai ricorsi.

Considerato

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati, i

ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF). Vertendo

sullo stesso complesso di fatti le due procedure di ricorso in oggetto possono

essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm), pur conservando la loro

individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere

impugnati anche singolarmente.

2. La

ricorrente argomenta di essere legittimata, quale parte del procedimento esecutivo

che ha condotto all’incasso dell’importo riconosciutole da una decisione

giudiziaria della Pretura di Mendrisio-Sud, a ricevere tale somma, sicché l’intervento

dell’UF non trova alcuna giustificazione.

3. Nella

sue osservazioni al ricorso l’UF evidenzia che la ricorrente durante l’interrogatorio

avvenuto nella procedura di liquidazione dell’eredità giacente del defunto

marito ha espressamente dichiarato di non essere a conoscenza se egli avesse

effettuato donazioni, cessioni o pagamenti di debiti non scaduti. Per questo

motivo, venuto a conoscenza dell’avvenuto pagamento da parte della debitrice

presso l’UE di Mendrisio del credito ceduto da __________ alla moglie, l’UF ne

ha chiesto il blocco. Nella procedura di eredità giacente l’UF ha poi inventariato

il diritto di revocare la cessione, diritto che sarà fatto valere nella sede

giudiziaria appropriata. L’Ufficio conferma pertanto la richiesta di tener

bloccato l’importo depositato presso l’UE di Mendrisio sino a definizione della

causa giudiziaria relativa alla revoca della cessione.

4. Per

l’art. 285 cpv. 1 LEF la revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione

beni che le sono stati sottratti a seguito di uno degli atti enumerati dagli art.

286, 287 e 288 LEF. In considerazione del fatto che il termine di atto ai sensi

della predetta norma è da intendere nel senso più ampio possibile (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG II,

2a ed. 2010, n. 11 ad art. 285 LEF), la cessione di un credito a

titolo gratuito e senza la pattuizione di alcuna controprestazione da parte

della cessionaria a favore del cedente nell’anno precedente la dichiarazione di

fallimento appare di principio irrefragabilmente revocabile (art. 286 cpv. 1

LEF).

5. Secondo

l’art. 200 LEF appartiene alla massa tutto ciò che ai sensi degli art. 214 e

285 segg. LEF è oggetto di azione revocatoria. Questa disposizione ha quale

Considerandi

unico scopo di ricordare alle parti interessate alla procedura fallimentare l’obbligo

di restituire i beni che sono pervenuti (o perverranno) a terzi a detrimento della

massa fallimentare (sentenze della CEF 15.2012.50 del 26 giugno 2012 consid. 5

e 15.2003.202 del 2 febbraio 2004). L’am­­ministrazione fallimentare ha quindi

l’obbligo d’iscrivere nell’in­­ventario fallimentare, come in concreto ha

fatto, le pretese soggette a revocatoria (art. 27 RUF che prescrive inoltre di

valutare tali pretese secondo il valore approssimativo per il caso che l’a­­zione

revocatoria sortisse esito favorevole), ma non i beni che sono pervenuti a

terzi prima dell’apertura del fallimento (Hand­schin/Hunkeler in: Basler Kommentar, SchKG II,

2a ed. 2010, n. 1 ad art. 200 LEF): essa ha tuttavia la facoltà di

proporre contro questi terzi l’azione revocatoria o cedere questo diritto ai

creditori fallimentari a norma dell’art. 260 LEF (già citata sentenza della CEF

15.2003

).

6.

Di

conseguenza l’iscrizione nell’inventario dell’eredità giacente fu __________

del diritto di revocare la cessione – avvenuta prima dell’apertura

della procedura di liquidazione fallimentare – non permette all’UF di

ordinare alcun provvedimento conservativo (in particolare il blocco della somma

incassata dall’UE di Mendrisio), ma gli assicura unicamente la possibilità di

promuovere l’azione revocatoria. Se l’UF vuole bloccare il cennato pagamento

deve chiedere al giudice di merito, competente a decidere sull’azione

revocatoria, la pronuncia cautelare di provvedimenti conservativi nell’ambito

di tale procedura di merito (già citata sentenza della CEF 15.2003.202) oppure

avviare nei confronti di RI 1 una procedura di sequestro, essendo la stessa

residente all’estero. Di conseguenza va revocato l’ordine di blocco emesso

dall’UF di Lugano il 30 luglio 2018 e ordinato all’UE di

Mendrisio di versare a RI 1 quanto incassato nell’esecuzione

n. __________ dopo che il

giudizio odierno sarà pas­sato in giudicato.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso del 6 agosto 2018 è accolto e di conseguenza l’ordine

30.

luglio 2018 dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano è revocato.

2.

Il ricorso del 27 luglio 2018 è accolto e di conseguenza è fatto

ordine all’CO 1 di versare a RI 1 quanto incassato nell’esecuzione n. __________ dopo che il giudizio odierno sarà passato in

giudicato.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– agli altri interessati a cura dell’Ufficio dei fallimenti di

Lugano e dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio.

Comunicazione

a:

– Ufficio dei fallimenti,

Lugano;

– Ufficio di esecuzione,

Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.