15.2018.70
Inventario fallimentare. Pretese revocatorie. Cessione di un credito posto in esecuzione. Blocco conservativo del pagamento a favore del cessionario
16 gennaio 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarti n.
15.2018.70
15.2018.71
Lugano
16 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso interposto il 27 luglio 2018 da
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro la decisione del 24 luglio 2018 di non ripartire la somma
incassata nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti
della
PI 1,
__________
e sul ricorso interposto il 6 agosto 2018 sempre di RI 1 nella procedura di fallimento (eredità giacente)
diretta nei confronti del defunto marito
fu PI 2, già
in __________
contro la decisione 30 luglio 2018 dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano con la quale esso ha invitato l’Ufficio esecuzione di
Mendrisio a trattenere la somma summenzionata
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 agosto 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di
Mendrisio, PI 2 ha escusso la PI 1 per l’incasso di fr. 14'790.–
oltre agli interessi del 5%
dal 28 dicembre 2015. Al precetto esecutivo l’escussa ha
interposto opposizione.
B. Il
23 agosto 2017 PI 2 ha ceduto alla moglie RI 1 il proprio credito nei confronti
dell’escussa. Sei giorni dopo la cessione, ossia il 29 agosto 2017 PI 2 è deceduto.
C. A
seguito della dichiarazione di rinuncia all’eredità di PI 2 da parte di tutti
gli eredi di prossimo grado, con decisione del 6 novembre 2017 il Pretore del
Distretto di Lugano ne ha ordinato
la liquidazione tramite l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano.
D. Con
sentenza del 15 febbraio 2018 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud
ha parzialmente accolto la petizione presentata il 31 maggio 2017 da PI 2
contro la PI 1 e ha condannato la convenuta a pagare a favore della moglie RI
1 fr. 13'710.– oltre agli interessi del 5% dal 16 agosto 2016, rigettando
in via definitiva limitatamente a questo importo l’opposizione interposta al
precetto. Ciò dopo aver accertato che a seguito del decesso di PI 2 nella
procedura gli è subentrata la moglie in forza della cessione del 23 agosto
2018.
E. L’11
aprile 2018 RI 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione e il 12 aprile
2018 l’UE ha comunicato all’escussa il cambiamento di creditore.
F. Il
23 aprile 2018 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento, previsto per il 18 giugno
2018, per fr. 15'182.45, spese e interessi compresi.
G. Il
4 luglio 2018 la PI 1 ha bonificato fr. 17'000.– all’UE. Siccome, però, l’UF
di Lugano gli aveva comunicato verbalmente di aver inventariato il diritto di
revoca della cessione a RI 1 del credito vantato da PI 2 nei confronti della Comunione dei comproprietari, il 24 luglio 2018 l’UE ha comunicato per posta elettronica al patrocinatore
di RI 1 che “l’ammontare del
credito è attualmente bloccato dall’Ufficio fallimenti”.
H. Con
un primo ricorso del 27 luglio 2018, RI 1 ha chiesto di sbloccare immediatamente
a suo favore la somma in questione.
Fatti
I. Il
30 luglio 2018 l’UF di Lugano ha formalmente comunicato all’UE di aver inventariato
il diritto di revoca della cessione a RI 1 del credito vantato da PI 2 nei confronti
della PI 1 e gli ha chiesto
di trattenere l’importo fino a definizione della causa di
merito.
L. Con
un secondo ricorso del 6 agosto 2018 RI 1 chiede di annullare l’ordine di
blocco emesso dall’UF di Lugano nei confronti dell’UE di Mendrisio e di sbloccare
immediatamente a suo favore la nota somma.
M. Con
osservazioni rispettivamente del 2 e dell’8 agosto 2018 sia l’UE sia l’UF si
sono opposti ai ricorsi.
Considerato
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati, i
ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF). Vertendo
sullo stesso complesso di fatti le due procedure di ricorso in oggetto possono
essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm), pur conservando la loro
individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente.
2. La
ricorrente argomenta di essere legittimata, quale parte del procedimento esecutivo
che ha condotto all’incasso dell’importo riconosciutole da una decisione
giudiziaria della Pretura di Mendrisio-Sud, a ricevere tale somma, sicché l’intervento
dell’UF non trova alcuna giustificazione.
3. Nella
sue osservazioni al ricorso l’UF evidenzia che la ricorrente durante l’interrogatorio
avvenuto nella procedura di liquidazione dell’eredità giacente del defunto
marito ha espressamente dichiarato di non essere a conoscenza se egli avesse
effettuato donazioni, cessioni o pagamenti di debiti non scaduti. Per questo
motivo, venuto a conoscenza dell’avvenuto pagamento da parte della debitrice
presso l’UE di Mendrisio del credito ceduto da __________ alla moglie, l’UF ne
ha chiesto il blocco. Nella procedura di eredità giacente l’UF ha poi inventariato
il diritto di revocare la cessione, diritto che sarà fatto valere nella sede
giudiziaria appropriata. L’Ufficio conferma pertanto la richiesta di tener
bloccato l’importo depositato presso l’UE di Mendrisio sino a definizione della
causa giudiziaria relativa alla revoca della cessione.
4. Per
l’art. 285 cpv. 1 LEF la revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione
beni che le sono stati sottratti a seguito di uno degli atti enumerati dagli art.
286, 287 e 288 LEF. In considerazione del fatto che il termine di atto ai sensi
della predetta norma è da intendere nel senso più ampio possibile (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG II,
2a ed. 2010, n. 11 ad art. 285 LEF), la cessione di un credito a
titolo gratuito e senza la pattuizione di alcuna controprestazione da parte
della cessionaria a favore del cedente nell’anno precedente la dichiarazione di
fallimento appare di principio irrefragabilmente revocabile (art. 286 cpv. 1
LEF).
5. Secondo
l’art. 200 LEF appartiene alla massa tutto ciò che ai sensi degli art. 214 e
285 segg. LEF è oggetto di azione revocatoria. Questa disposizione ha quale
Considerandi
unico scopo di ricordare alle parti interessate alla procedura fallimentare l’obbligo
di restituire i beni che sono pervenuti (o perverranno) a terzi a detrimento della
massa fallimentare (sentenze della CEF 15.2012.50 del 26 giugno 2012 consid. 5
e 15.2003.202 del 2 febbraio 2004). L’amministrazione fallimentare ha quindi
l’obbligo d’iscrivere nell’inventario fallimentare, come in concreto ha
fatto, le pretese soggette a revocatoria (art. 27 RUF che prescrive inoltre di
valutare tali pretese secondo il valore approssimativo per il caso che l’azione
revocatoria sortisse esito favorevole), ma non i beni che sono pervenuti a
terzi prima dell’apertura del fallimento (Handschin/Hunkeler in: Basler Kommentar, SchKG II,
2a ed. 2010, n. 1 ad art. 200 LEF): essa ha tuttavia la facoltà di
proporre contro questi terzi l’azione revocatoria o cedere questo diritto ai
creditori fallimentari a norma dell’art. 260 LEF (già citata sentenza della CEF
15.2003
).
6.
Di
conseguenza l’iscrizione nell’inventario dell’eredità giacente fu __________
del diritto di revocare la cessione – avvenuta prima dell’apertura
della procedura di liquidazione fallimentare – non permette all’UF di
ordinare alcun provvedimento conservativo (in particolare il blocco della somma
incassata dall’UE di Mendrisio), ma gli assicura unicamente la possibilità di
promuovere l’azione revocatoria. Se l’UF vuole bloccare il cennato pagamento
deve chiedere al giudice di merito, competente a decidere sull’azione
revocatoria, la pronuncia cautelare di provvedimenti conservativi nell’ambito
di tale procedura di merito (già citata sentenza della CEF 15.2003.202) oppure
avviare nei confronti di RI 1 una procedura di sequestro, essendo la stessa
residente all’estero. Di conseguenza va revocato l’ordine di blocco emesso
dall’UF di Lugano il 30 luglio 2018 e ordinato all’UE di
Mendrisio di versare a RI 1 quanto incassato nell’esecuzione
n. __________ dopo che il
giudizio odierno sarà passato in giudicato.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso del 6 agosto 2018 è accolto e di conseguenza l’ordine
30.
luglio 2018 dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano è revocato.
2.
Il ricorso del 27 luglio 2018 è accolto e di conseguenza è fatto
ordine all’CO 1 di versare a RI 1 quanto incassato nell’esecuzione n. __________ dopo che il giudizio odierno sarà passato in
giudicato.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– agli altri interessati a cura dell’Ufficio dei fallimenti di
Lugano e dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio.
Comunicazione
a:
– Ufficio dei fallimenti,
Lugano;
– Ufficio di esecuzione,
Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.