15.2018.72
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Richiesta di restituzione del termine per promuovere azione di disconoscimento di debito
7 novembre 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.72
Lugano
7
novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso interposto il 28 luglio 2018 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 17 luglio 2018 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
Ritenuto
in
fatto: A. Sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 gennaio 2017 dall’Ufficio di
esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 AG ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 3'236.10, fondando la propria pretesa su un attestato di carenza di beni del 28
ottobre 1993.
Fatti
B. Preso
atto della decisione 17 aprile 2018 con cui il Giudice di pace del Circolo di
Lugano Est ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da RI 1,
da quest’ultimo ritirata il 2 maggio 2018 allo sportello della posta di __________,
il 17 luglio 2018 l’UE di Lugano ha emesso un avviso di pignoramento per il 4
settembre 2018.
C. Con
ricorso del 28 luglio 2018, RI 1 chiede (implicitamente) di annullare tale atto
e di concedergli un termine di 20 giorni per impugnare la decisione di rigetto
dell’opposizione – in realtà egli si riferisce però all’azione di
disconoscimento di debito, menzionata nella cifra 4 del dispositivo della
decisione di rigetto –, allegando di essere stato impossibilitato a farlo fino
ad allora in seguito a un’operazione a cuore aperto avvenuta al Cardio Centro
Ticino il 13 aprile 2018.
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso di pignoramento
impugnato emesso il 17 luglio 2018 dall’UE di Lugano, nella misura in cui è
diretto contro tale atto il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF).
2.
La questione della ricevibilità della richiesta di restituzione del
termine per promuovere azione di disconoscimento di debito si pone invece in
termini diversi.
2.1
Il
ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ai sensi dell’art. 17 LEF ha per
oggetto il provvedimento di un organo dell’esecuzione forzata, in particolare
di un ufficio d’esecuzione.
Competente per restituire un termine per inoltrare un’azione giudiziaria – come quella di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2
LEF) – non è quindi l’autorità
di vigilanza, bensì l’autorità giudiziaria (in virtù sia dell’art. 33 cpv. 4 LEF sia dell’art. 148 cpv. 1 CPC: sentenza della CEF
14.2018.40
del 27 marzo 2018). Nella sua veste di autorità
cantonale di vigilanza, la CEF non è
pertanto competente per esaminare la richiesta di restituzione del
termine d’azione formulata da RI 1.
2.2
Ma
neppure nella sua veste di autorità giudiziaria superiore nelle cause a norma
della LEF – che comprendono l’azione di rigetto dell’opposizione, ma non quella di disconoscimento del debito (art. 48 lett. e n.
1.
LOG) – la Camera può considerarsi competente a statuire sulla domanda di restituzione
in questione, per i seguenti motivi.
a) È
ammessa la restituzione del termine di 20 giorni per promuovere azione di
disconoscimento di debito se sono adempiuti i presupposti dell’art. 33 cpv. 4
LEF (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 28 ad art. 83 LEF; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a
ed. 2018, n. II.7 ad § 16; Abbet in :
Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée
de l’opposition, 2017, n. 34 ad art. 83 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 11/c ad art.
83.
LEF; Boesch in: Klagen
und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, n. 6.429; François Bohnet,
Actions civiles, 2014, n. 19 ad § 117; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16
ad art. 83 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 59 ad art. 83
LEF). Una restituzione del termine in
virtù dell’art. 148 CPC è invece esclusa trattandosi di un termine di
perenzione legale (Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 ad art. 148
CPC; Staehelin, op. cit., loc.
cit.; cfr. DTF 143 III 18 consid. 4.1) avente carattere di lex specialis (FF 2006, 6683).
b) È
controversa la questione di sapere se la restituzione dev’essere richiesta al
giudice competente per statuire sull’azione di disconoscimento di debito (in
tal senso: Gilliéron, op. cit.
loc. cit.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed. 1997, n. 9 ad art.
83.
LEF) oppure al giudice che ha emesso la sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione
(così: Staehelin, op. cit. loc.
cit.; Peter Stücheli, Die
Rechtsöffnung, 2000, pag. 135). Motivi ispirati alla sistematica della legge e
all’economia di procedura militano a favore della prima soluzione, poiché il
giudice dell’azione di disconoscimento di debito è esclusivamente competente
per verificarne la tempestività (DTF 117 III 20 consid. 2, 102 III 70 consid.
2/b) e secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF il richiedente deve, insieme alla domanda
di restituzione del termine, anche compiere “l’atto omesso”, ovvero presentare
la domanda di disconoscimento di debito. Ad ogni modo, in un caso come nell’altro
la richiesta di restituzione dev’essere inoltrata, nel Canton Ticino, al
Pretore o al Giudice di pace a seconda che il valore litigioso supera o no fr. 5'000.–
(art. 31 cpv. 1 lett. c e 37 cpv. 1 LOG), ma mai, in prima sede, alla CEF. Ne
consegue l’irricevibilità della richiesta in esame.
c) La
Camera non è tenuta a trasmettere d’ufficio la richiesta al giudice competente,
la legge conferendo alla parte medesima un termine – nella fattispecie di 20
giorni dalla notifica della decisione odierna (art. 63 cpv. 3 CPC e 83 cpv. 2
LEF) – per riproporre la causa al giudice competente mantenendo la
litispendenza (art. 63 cpv. 1 CPC; Staehelin,
op. cit., n. 29 ad art. 83). Nel caso specifico è del resto alquanto dubbia la
ricevibilità della richiesta in questione, dal momento che RI 1 non ha provveduto,
conformemente all’art. 33 cpv. 4 LEF, a “compiere presso l’autorità competente
l’atto omesso”, ossia a presentare la domanda di disconoscimento di debito, per
tacere del fatto che la sua ospedalizzazione
è terminata il 19
aprile 2018 (doc. 3/6 e 3/7), o al più tardi il 24 aprile (i certificati medici
fanno iniziare l’inabilità al lavoro dal 25
aprile), prima che, il 2 maggio 2018, egli ritirasse la decisione di rigetto
dell’opposizione allo sportello della posta di __________ (secondo l’accertamento
del recapito IPLAR n. __________),
un’inabilità al lavoro non comportando poi necessariamente
un’inabilità a redigere atti giudiziari. Comunque sia gli rimane aperta la via
dell’azione di accertamento negativo e di annullamento dell’esecuzione (art.
85a LEF; Staehelin, op. cit.,
n. 29 ad art. 83).
3.
Stante
quanto precede, l’UE di Lugano poteva senz’altro considerare la sentenza di
rigetto esecutiva ed emettere l’avviso di pignoramento, tanto più che persino un’azione
di disconoscimento di debito (come visto per ora non ancora pendente) non è di ostacolo all’esecuzione del pignoramento
provvisorio (art. 83 cpv. 1 e 3 LEF; sentenza della CEF
15.2018.3
dell’8 gennaio 2018). Su questo punto il ricorso deve quindi essere
respinto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.