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Decisione

15.2018.72

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Richiesta di restituzione del termine per promuovere azione di disconoscimento di debito

7 novembre 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Preso

atto della decisione 17 aprile 2018 con cui il Giudice di pace del Circolo di

Lugano Est ha rigettato in via provvisoria l’op­posizione interposta da RI 1,

da quest’ultimo ritirata il 2 maggio 2018 allo sportello della posta di __________,

il 17 luglio 2018 l’UE di Lugano ha emesso un avviso di pignoramento per il 4

settembre 2018.

C. Con

ricorso del 28 luglio 2018, RI 1 chiede (implicitamente) di annullare tale atto

e di concedergli un termine di 20 giorni per impugnare la decisione di rigetto

dell’opposizione – in realtà egli si riferisce però all’azione di

disconoscimento di debito, menzionata nella cifra 4 del dispositivo della

decisione di rigetto –, allegando di essere stato impossibilitato a farlo fino

ad allora in seguito a un’operazione a cuore aperto avvenuta al Car­dio Centro

Ticino il 13 aprile 2018.

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso di pignoramento

impugnato emesso il 17 luglio 2018 dall’UE di Lugano, nella misura in cui è

diretto contro tale atto il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF).

2.

La questione della ricevibilità della richiesta di restituzione del

termine per promuovere azione di disconoscimento di debito si pone invece in

termini diversi.

2.1

Il

ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ai sensi dell’art. 17 LEF ha per

oggetto il provvedimento di un organo dell’esecuzio­­ne forzata, in particolare

di un ufficio d’esecuzione.

Competente per restituire un termine per inoltrare un’azione giudiziaria – come quella di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2

LEF) – non è quindi l’autorità

di vigilanza, bensì l’autorità giudiziaria (in virtù sia dell’art. 33 cpv. 4 LEF sia dell’art. 148 cpv. 1 CPC: sentenza della CEF

14.2018.40

del 27 marzo 2018). Nella sua veste di autorità

cantonale di vigilanza, la CEF non è

pertanto competente per esaminare la richiesta di restituzione del

termine d’azione for­mulata da RI 1.

2.2

Ma

neppure nella sua veste di autorità giudiziaria superiore nelle cause a norma

della LEF – che comprendono l’azione di rigetto dell’opposizione, ma non quella di disconoscimento del debito (art. 48 lett. e n.

1.

LOG) – la Camera può considerarsi competente a statuire sulla domanda di restituzione

in questione, per i seguenti motivi.

a) È

ammessa la restituzione del termine di 20 giorni per promuovere azione di

disconoscimento di debito se sono adempiuti i presupposti dell’art. 33 cpv. 4

LEF (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 28 ad art. 83 LEF; Vock/Mei­ster-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a

ed. 2018, n. II.7 ad § 16; Abbet in :

Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée

de l’opposition, 2017, n. 34 ad art. 83 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 11/c ad art.

83.

LEF; Boesch in: Klagen

und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkurs­recht, 2018, n. 6.429; François Bohnet,

Actions civiles, 2014, n. 19 ad § 117; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16

ad art. 83 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 59 ad art. 83

LEF). Una restituzione del termine in

virtù dell’art. 148 CPC è invece esclusa trattandosi di un termine di

perenzione legale (Trezzini in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 ad art. 148

CPC; Staehelin, op. cit., loc.

cit.; cfr. DTF 143 III 18 consid. 4.1) avente carattere di lex specialis (FF 2006, 6683).

b) È

controversa la questione di sapere se la restituzione dev’esse­re richiesta al

giudice competente per statuire sull’azione di disconoscimento di debito (in

tal senso: Gilliéron, op. cit.

loc. cit.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed. 1997, n. 9 ad art.

83.

LEF) oppure al giudice che ha emesso la sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione

(così: Staehelin, op. cit. loc.

cit.; Peter Stücheli, Die

Rechtsöffnung, 2000, pag. 135). Motivi ispirati alla sistematica della legge e

all’economia di procedura militano a favore della prima soluzione, poiché il

giudice dell’azione di disconoscimento di debito è esclusivamente competente

per verificarne la tempestività (DTF 117 III 20 consid. 2, 102 III 70 consid.

2/b) e secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF il richiedente deve, insieme alla domanda

di restituzione del termine, anche compiere “l’atto omesso”, ovvero presentare

la domanda di disconoscimento di debito. Ad ogni mo­do, in un caso come nell’altro

la richiesta di restituzione dev’esse­re inoltrata, nel Canton Ticino, al

Pretore o al Giudice di pace a seconda che il valore litigioso supera o no fr. 5'000.–

(art. 31 cpv. 1 lett. c e 37 cpv. 1 LOG), ma mai, in prima sede, alla CEF. Ne

consegue l’irricevibilità della richiesta in esame.

c) La

Camera non è tenuta a trasmettere d’ufficio la richiesta al giudice competente,

la legge conferendo alla parte medesima un termine – nella fattispecie di 20

giorni dalla notifica della decisione odierna (art. 63 cpv. 3 CPC e 83 cpv. 2

LEF) – per riproporre la causa al giudice competente mantenendo la

litispendenza (art. 63 cpv. 1 CPC; Staehelin,

op. cit., n. 29 ad art. 83). Nel caso specifico è del resto alquanto dubbia la

ricevibilità della richiesta in questione, dal momento che RI 1 non ha provveduto,

conformemente all’art. 33 cpv. 4 LEF, a “compiere presso l’autorità competente

l’atto omesso”, ossia a presentare la domanda di disconoscimento di debito, per

tacere del fatto che la sua ospedalizzazione

è terminata il 19

aprile 2018 (doc. 3/6 e 3/7), o al più tardi il 24 aprile (i certificati medici

fanno iniziare l’ina­bilità al lavoro dal 25

aprile), prima che, il 2 maggio 2018, egli ritirasse la decisione di rigetto

dell’opposizione allo sportello della posta di __________ (secondo l’accertamento

del recapito IPLAR n. __________),

un’inabilità al lavoro non comportando poi necessariamente

un’inabilità a redigere atti giudiziari. Co­munque sia gli rimane aperta la via

dell’azione di accertamento negativo e di annullamento dell’esecuzione (art.

85a LEF; Stae­helin, op. cit.,

n. 29 ad art. 83).

3.

Stante

quanto precede, l’UE di Lugano poteva senz’altro considerare la sentenza di

rigetto esecutiva ed emettere l’avviso di pignoramento, tanto più che persino un’azione

di disconoscimento di debito (come visto per ora non ancora pendente) non è di ostacolo all’esecuzione del pignoramento

provvisorio (art. 83 cpv. 1 e 3 LEF; sentenza della CEF

15.2018.3

dell’8 gennaio 2018). Su questo punto il ricorso deve quindi essere

respinto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.