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Decisione

15.2018.73

Minimo esistenziale. Pagamento di una pigione arretrata con il provento del pignoramento di salario

3 dicembre 2018Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.73

Lugano

3 dicembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 31 luglio 2018 di

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio la decisione del 2 luglio 2018 con cui esso ha rifiutato di pagare una

mensilità locativa arretrata con il provento del pignoramento di rendite a

carico della ricorrente;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con richiesta del 25 giugno 2018 RI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione

(UE) di Lugano di liberare le somme pignorate a suo carico a concorrenza di fr. 1'800.–

perché essa potesse pagare la pigione di locazione relativa al luglio del 2014,

che era “saltata”, oppure di provvedere esso stesso direttamente al pagamento in questione;

con

decisione del 2 luglio 2018 l’UE ha respinto la richiesta, adducendo che la

Considerandi

locatrice non godeva di alcun privilegio nei confronti dei creditori

pignoranti;

che

con il ricorso in esame RI 1 ribadisce la propria richiesta, facendo valere che

il canone di locazione in questione rientra nel proprio minimo vitale, “trattandosi del diritto fondamentale alla

casa”;

che

con comunicazione del 5

ottobre 2018 la ricorrente ha notificato all’UE il trasferimento del proprio

domicilio all’estero “con effetto al 31.12.2017”, chiedendo che le decisioni e

comunicazioni fossero notificate al suo nuovo indirizzo in Croazia;

che

pertanto il suo appartamento in __________ a __________ non le risulta più

indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF;

che

di conseguenza la decisione impugnata, perlomeno al momento attuale, non presta

il fianco alla critica;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’avv. .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.