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Decisione

15.2018.75

Comminatoria di fallimento. Pretesa violazione del diritto di essere sentito dell’escusso nella procedura di rigetto dell’opposizione. Domanda di concordato

27 agosto 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 23 agosto 2018, RI 1 chiede in via principale di non essere posto

in fallimento e in via subordinata che gli venga concesso un concordato.

C. Stante

l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato per osservazioni

né alla controparte né all’UE.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma

unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, RI 1 contesta l’esigibilità del credito posto in esecuzione, facendo

valere che, a suo dire, il contratto di compravendita su cui poggia non

specificherebbe la scadenza delle rate di pagamento di fr. 500.– ognuna, e

si duole di non avere potuto presentare osservazioni all’istanza di rigetto

dell’op­­posizione poiché la raccomandata contenente l’invito a formularne

sarebbe stata ritornata al mittente il giorno del suo rientro da un viaggio.

2.1 Si

tratta però di una censura che riguarda la procedura di rigetto dell’opposizione (e non quella esecutiva),

per cui è competente esclusivamente l’autorità giudiziaria superiore, non

Considerandi

quella di vigilanza. RI 1 avrebbe quindi dovuto invocare la violazione del proprio

diritto di essere sentito inoltrando reclamo contro la sentenza di rigetto.

Secondo le informazioni assunte dalla Camera presso la Giudicatura di pace del

circolo di Lugano Ovest, la decisione gli è stata

notificata il 17 luglio 2018 (estratto Easy­Track n. 98.41.908914.00012162) durante

le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), per cui il termine di reclamo di 10 giorni

(combinati art. 251 lett. a, 309 lett. n. 3 e 321 cpv. 2 CPC), iniziato il 2

agosto 2018 (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto (infruttuoso) lunedì 13 agosto

2018.

(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Anche volendo considerare

il ricorso in esame quale reclamo contro la sentenza di rigetto, esso andrebbe

ritenuto tardivo in quanto inoltrato solo il 22 agosto, sicché non si

giustifica una sospensione dell’esecuzione.

2.2

Nelle

predette circostanze, il ricorso si rivela pertanto inammissibile. Anche la

domanda di concordato è irricevibile, dato che deve semmai essere proposta al

competente giudice, ovvero il Pretore del domicilio del debitore (art. 293

segg. LEF e 14 cpv. 2 della legge cantonale di

applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]).

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.