15.2018.75
Comminatoria di fallimento. Pretesa violazione del diritto di essere sentito dell’escusso nella procedura di rigetto dell’opposizione. Domanda di concordato
27 agosto 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.75
Lugano
27 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 23 agosto 2018 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 7 agosto 2018 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 13 aprile 2018 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'000.–,
il 7 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’opposizione
interposta dall’escusso era stata rigettata in via provvisoria dal Giudice di
pace del Circolo di Lugano Ovest con decisione del 16 luglio 2018, gli ha
notificato la comminatoria di fallimento il 13 agosto 2018.
Fatti
B. Con
ricorso del 23 agosto 2018, RI 1 chiede in via principale di non essere posto
in fallimento e in via subordinata che gli venga concesso un concordato.
C. Stante
l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato per osservazioni
né alla controparte né all’UE.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma
unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, RI 1 contesta l’esigibilità del credito posto in esecuzione, facendo
valere che, a suo dire, il contratto di compravendita su cui poggia non
specificherebbe la scadenza delle rate di pagamento di fr. 500.– ognuna, e
si duole di non avere potuto presentare osservazioni all’istanza di rigetto
dell’opposizione poiché la raccomandata contenente l’invito a formularne
sarebbe stata ritornata al mittente il giorno del suo rientro da un viaggio.
2.1 Si
tratta però di una censura che riguarda la procedura di rigetto dell’opposizione (e non quella esecutiva),
per cui è competente esclusivamente l’autorità giudiziaria superiore, non
Considerandi
quella di vigilanza. RI 1 avrebbe quindi dovuto invocare la violazione del proprio
diritto di essere sentito inoltrando reclamo contro la sentenza di rigetto.
Secondo le informazioni assunte dalla Camera presso la Giudicatura di pace del
circolo di Lugano Ovest, la decisione gli è stata
notificata il 17 luglio 2018 (estratto EasyTrack n. 98.41.908914.00012162) durante
le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), per cui il termine di reclamo di 10 giorni
(combinati art. 251 lett. a, 309 lett. n. 3 e 321 cpv. 2 CPC), iniziato il 2
agosto 2018 (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto (infruttuoso) lunedì 13 agosto
2018.
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Anche volendo considerare
il ricorso in esame quale reclamo contro la sentenza di rigetto, esso andrebbe
ritenuto tardivo in quanto inoltrato solo il 22 agosto, sicché non si
giustifica una sospensione dell’esecuzione.
2.2
Nelle
predette circostanze, il ricorso si rivela pertanto inammissibile. Anche la
domanda di concordato è irricevibile, dato che deve semmai essere proposta al
competente giudice, ovvero il Pretore del domicilio del debitore (art. 293
segg. LEF e 14 cpv. 2 della legge cantonale di
applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]).
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.