Lexipedia

Decisione

15.2018.76

Stato di ripartizione nel fallimento

9 novembre 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.76

Lugano

9 novembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso interposto il 27 agosto 2018 da

RI 1 I-

(per indirizzo in __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio,

o meglio contro lo stato di ripartizione nel fallimento depositato il 14 agosto

2018 nella procedura di fallimento relativa a

PI 1, I-__________

(titolare della ditta E__________)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 14 agosto 2018 l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha depositato

lo stato di riparto nel fallimento di PI 1, aperto il 19 maggio 2015, e ha

fatto pervenire ad RI 1, creditore registrato nella graduatoria in III. classe

per fr. 122'171.70, un avviso speciale, informandolo che non avrebbe

ricevuto alcun dividendo (come tutti gli altri creditori di III. classe),

sicché la sua perdita ammonta a fr. 122'171.70;

che con ricorso del 27 agosto 2018, RI 1

postula l’am­­missione dei

propri crediti nei confronti di PI 1, pari a suo parere a fr. 122'171.70 e

fr. 252'000.– oltre agli interessi del 5%, e della E__________, di fr. 70'930.–,

fr. 82'550.– e fr. 46'851.40 oltre agli

interessi del 5%, l’assegnazione a suo favore della sostanza della ditta “in virtù del contratto del mandato fiduciario

del 30.11.2012” e il trasferimento della ditta a lui “in virtù della Sentenza del TCA n. 38.2016.1

del 05.10.2016”;

che

nelle sue osservazioni del 29 agosto 2018 l’Ufficio dei fallimenti chiede che

il ricorso sia dichiarato irricevibile;

che,

in effetti, le conclusioni del ricorrente non hanno alcuna attinenza con lo

Considerandi

stato di riparto e già per questo motivo sono da dichiarare irricevibili;

che,

del resto, la pretesa di fr. 122'171.70

è già stata ammessa (nella graduatoria, v. ad n° 11), e quindi il ricorso

risulta senza oggetto su questo punto, mentre le altre pretese sono state

respinte (n° 1, 10, 14 e 15), sicché le decisioni in questione sono definitive

e non possono più essere rimesse in discussione (v. sentenza della CEF

15.2015.63

del 10 settembre 2015, massimata in RtiD 2016 I 744 n. 54c, e i

rinvii), siccome il reclamante non dimostra di averle tempestivamente

contestate con un’azione di contestazione della graduatoria al giudice

competente secondo l’art. 250 LEF (che come già spiegatogli non è l’autorità di

vigilanza, bensì il pretore o il giudice di pace a dipendenza del valore

litigioso: sentenza della CEF 15.2016.105 del 14 novembre 2016);

che, ad ogni modo, non essendo

da versare alcun dividendo alla terza classe – l’attivo netto di complessivi fr. 42'369.15

deve infatti essere devoluto interamente alla prima classe, sotto forma di un

dividendo del 46,56% –, la questione dell’ammissione di tali pretese è in

realtà senza oggetto;

che per quanto attiene alle

richieste di assegnazione della sostanza della ditta e di

trasferimento della stessa a favore del ricorrente, la Camera ha già avuto modo

d’indicargli in passato gli specifici mezzi di diritto disponibili al riguardo

(già citata sentenza della CEF 15.2016.105 del 14 novembre 2016, pag. 2-3, cui

rinvia la decisione 14.2017.41 del 3 luglio 2017, consid. 1), tra i quali non

rientra il ricorso all’autorità di vigilanza contro il deposito dello stato di

riparto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), salvo se il ricorrente agisce in mala fede o in modo temerario, nel

qual caso può essere condannato a una multa sino a fr. 1'500.– nonché al

pagamento di tasse e spese;

che

RI 1 è reso attento al fatto che tale sanzione potrebbe essergli inflitta in un’eventuale

futura procedura di ricorso ove dovesse persistere a ripresentare sempre le

stesse richieste, dichiarate ancora una volta irricevibili in questa sede;

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione ad RI 1, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.