15.2018.76
Stato di ripartizione nel fallimento
9 novembre 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.76
Lugano
9 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso interposto il 27 agosto 2018 da
RI 1 I-
(per indirizzo in __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio,
o meglio contro lo stato di ripartizione nel fallimento depositato il 14 agosto
2018 nella procedura di fallimento relativa a
PI 1, I-__________
(titolare della ditta E__________)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 14 agosto 2018 l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha depositato
lo stato di riparto nel fallimento di PI 1, aperto il 19 maggio 2015, e ha
fatto pervenire ad RI 1, creditore registrato nella graduatoria in III. classe
per fr. 122'171.70, un avviso speciale, informandolo che non avrebbe
ricevuto alcun dividendo (come tutti gli altri creditori di III. classe),
sicché la sua perdita ammonta a fr. 122'171.70;
che con ricorso del 27 agosto 2018, RI 1
postula l’ammissione dei
propri crediti nei confronti di PI 1, pari a suo parere a fr. 122'171.70 e
fr. 252'000.– oltre agli interessi del 5%, e della E__________, di fr. 70'930.–,
fr. 82'550.– e fr. 46'851.40 oltre agli
interessi del 5%, l’assegnazione a suo favore della sostanza della ditta “in virtù del contratto del mandato fiduciario
del 30.11.2012” e il trasferimento della ditta a lui “in virtù della Sentenza del TCA n. 38.2016.1
del 05.10.2016”;
che
nelle sue osservazioni del 29 agosto 2018 l’Ufficio dei fallimenti chiede che
il ricorso sia dichiarato irricevibile;
che,
in effetti, le conclusioni del ricorrente non hanno alcuna attinenza con lo
Considerandi
stato di riparto e già per questo motivo sono da dichiarare irricevibili;
che,
del resto, la pretesa di fr. 122'171.70
è già stata ammessa (nella graduatoria, v. ad n° 11), e quindi il ricorso
risulta senza oggetto su questo punto, mentre le altre pretese sono state
respinte (n° 1, 10, 14 e 15), sicché le decisioni in questione sono definitive
e non possono più essere rimesse in discussione (v. sentenza della CEF
15.2015.63
del 10 settembre 2015, massimata in RtiD 2016 I 744 n. 54c, e i
rinvii), siccome il reclamante non dimostra di averle tempestivamente
contestate con un’azione di contestazione della graduatoria al giudice
competente secondo l’art. 250 LEF (che come già spiegatogli non è l’autorità di
vigilanza, bensì il pretore o il giudice di pace a dipendenza del valore
litigioso: sentenza della CEF 15.2016.105 del 14 novembre 2016);
che, ad ogni modo, non essendo
da versare alcun dividendo alla terza classe – l’attivo netto di complessivi fr. 42'369.15
deve infatti essere devoluto interamente alla prima classe, sotto forma di un
dividendo del 46,56% –, la questione dell’ammissione di tali pretese è in
realtà senza oggetto;
che per quanto attiene alle
richieste di assegnazione della sostanza della ditta e di
trasferimento della stessa a favore del ricorrente, la Camera ha già avuto modo
d’indicargli in passato gli specifici mezzi di diritto disponibili al riguardo
(già citata sentenza della CEF 15.2016.105 del 14 novembre 2016, pag. 2-3, cui
rinvia la decisione 14.2017.41 del 3 luglio 2017, consid. 1), tra i quali non
rientra il ricorso all’autorità di vigilanza contro il deposito dello stato di
riparto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), salvo se il ricorrente agisce in mala fede o in modo temerario, nel
qual caso può essere condannato a una multa sino a fr. 1'500.– nonché al
pagamento di tasse e spese;
che
RI 1 è reso attento al fatto che tale sanzione potrebbe essergli inflitta in un’eventuale
futura procedura di ricorso ove dovesse persistere a ripresentare sempre le
stesse richieste, dichiarate ancora una volta irricevibili in questa sede;
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione ad RI 1, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.