Lexipedia

Decisione

15.2018.77

Sequestro di un conto bancario. Rivendicazione. Perenzione del diritto di rivendicare

26 marzo 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

osservazioni 17 settembre 2018 e 1° ottobre 2018 la PI 6 e PI 1 hanno concluso

per l’accoglimento del ricorso, mentre PI 2, nelle sue del 26 settembre 2018,

ne ha chiesto la reiezione e l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

emesso il 28 agosto 2018 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2.

I

ricorrenti premettono che la somma di € 169'822.12 è stata versata

nel 2014 sul conto della PI 5 presso la PI 6 da tale PI 8, il quale era d’accordo

con PI 7 (figlio di PI 2) che quest’ultimo avrebbe poi prelevato i soldi e

glieli avrebbe riconsegnati. Se non che PI 7 è stato successivamente arrestato

in Italia, sicché nessuno ha più potuto prelevare l’importo dal conto. Ora,

proseguono i ricorrenti, il fatto che PI 2 abbia poi restituito la somma a PI 8

con versamenti in contanti di tasca propria diluiti nel tempo costituisce un

chiaro indizio che la rivendicante sapeva o avrebbe dovuto in buona fede sapere

dei sequestri decretati dall’Ufficio esazione e condoni già molto prima del gennaio

2018.

Perciò i ricorrenti ritengono che, nell’aspettare il 24 agosto 2018 per rivendicare parte del saldo del noto

conto, PI 2 abbia disatteso l’esigenza di celerità imposta

dalla procedura. Siccome il ritardo manca di valide giustificazioni, que­sto

suo diritto è secondo loro perento.

3.

PI

2.

si oppone al ricorso spiegando di aver terminato di restituire i € 169'822.12

a PI 8 nel gennaio del 2018 e di aver ottenuto da lui a quel momento la

cessione di ogni suo credito contro la PI 3. Cinque giorni dopo PI 2 ha chiesto

al Ministero Pubblico il dissequestro del conto presso l’PI 6 limitatamente a € 169'822.12,

ciò che è avvenuto l’11 giugno 2018. Il 10 luglio 2018 anche l’Amministra­­zione

federale delle contribuzioni ha dissequestrato il conto. È solo recandosi in

banca per farsi bonificare la somma dissequestrata che PI 2 dice di aver scoperto

che la relazione era gravata di ulteriori blocchi, segnatamente i sequestri ordinati

dai ricorrenti. Essa rileva di aver ritenuto che i soldi erano del figlio, che

glieli avrebbe poi restituiti, siccome sono stati sequestrati in una procedura

penale e in un procedimento penale amministrativo diretto contro di lui, mentre

i sequestri ordinati dal­l’Ufficio esazione e condoni – a suo dire – non le sono

mai stati comunicati.

4.

Sebbene

la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati possa essere

fatta valere di principio sino alla ripartizione del ricavato (art. 106 cpv. 2

LEF), giurisprudenza e dottrina considerano ch’essa dev’essere annunciata entro

un breve termine appropriato alle

circostanze, che di regola non dovrebbe eccedere cinque mesi (sentenza del Tribunale

federale 5A_543/2015 del 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). Il diritto del

terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la rivendicazione

oppure se si dimostra manifestamente negligente (DTF 120 III 125, consid. 2/a,

con rif.; sentenza del Tribunale federale 5A_25/2014 del 28

novembre 2014 consid. 5.2; sentenza della CEF 15.2010.11 del 24 marzo 2010,

RtiD 2010 II 722 n. 66c [massima]; A. Stae­helin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 23 ad art. 106 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,

2000, n. 168 seg. ad art. 106 LEF). Ciò può avvenire non solo quando il terzo

ritarda la notificazione delle sue pretese con l’intenzione di ostacolare il

decorso dell’esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce in altro modo

incompatibile con le regole della buona fede, in particolare quando il ritardo

non è giustificato da alcun motivo legittimo (DTF 106 III 57 segg.).

La

perenzione del diritto di rivendicazione a seguito di ritardo doloso conduce

alla perdita del diritto del terzo solo nella procedura esecutiva in corso, ma

non anche alla perdita del proprio diritto materiale (A. Staehelin, op. cit., n. 25 e 28 ad art.

106.

LEF).

4.1

Nel caso in esame non risulta

dagli atti prodotti dall’UE di Lugano che ad PI 2 sia stata notificata l’esecuzione

dei sequestri decretati dagli enti ricorrenti. D’altronde, la

circostanza per cui lei ha utilizzato mezzi finanziari propri per

saldare la som­ma dovuta a PI 8 non costituisce di per sé indizio del fatto che

conoscesse l’esistenza dei sequestri eseguiti a favore dei ricorrenti il 21 marzo

2017.

E, comunque sia, la tesi della rivendicante secondo la quale essa sarebbe

intervenuta al posto del figlio a rimborsare il debito a rate già ben prima del

sequestro degli enti ricorrenti non è stata confutata da quest’ultimi e pare

verosimile alla luce della dichiarazione rilasciata da PI 8 il 9 maggio 2018

(doc. 7) e dei sequestri ordinati dal Mi­nistero pubblico il 5 settembre

2014.

(doc. 4 accluso alle osservazioni di PI 2 al ricorso) e dall’Amministrazione

federale delle contribuzioni il 21 marzo 2017 (doc. 5), e delle

successive istanze e decisioni di dissequestro (doc. 8 e 9).

4.2

In

mancanza di elementi di segno contrario si deve quindi ritenere che, come affermato

nelle proprie osservazioni, PI 2 è venuta a conoscenza del sequestro del conto da

lei parzialmente rivendicato solo dopo il 10 luglio 2018. E siccome lei ha notificato

la propria pretesa all’UE il 24 agosto 2018, ossia al più tardi appena un mese

e mezzo dopo aver appreso dei sequestri dei ricorrenti, non si

può dire che abbia tardato astutamente ad annunciare la propria

rivendicazione oppure si sia dimostrata manifestamente negligente. Da quanto precede discende quindi la reiezione del ricorso.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– __________

PR 2, __________,

__________,

__________;

– __________ PR 1, __________,

__________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.