15.2018.77
Sequestro di un conto bancario. Rivendicazione. Perenzione del diritto di rivendicare
26 marzo 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.77
Lugano
26 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 5 settembre 2018 di
Confederazione Svizzera, Berna
Stato Canton Ticino, Bellinzona
RI 3, __________
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro le assegnazioni del termine per contestare la rivendicazione di
proprietà formulata da
PI 2, __________
(patrocinata
dall’__________ PR 1, __________)
emesse nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________
promosse dai ricorrenti nei confronti di
PI 1, __________
(patrocinato dall’__________ PR 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta di tre richieste di garanzie emesse il 21 marzo 2017 nei confronti di PI
1 (solidalmente con la moglie) dallo Stato Canton Ticino per fr. 1'755'000.–,
dalla Confederazione Svizzera per fr. 920'000.– e dal RI 3 per fr. 1'320'000.–,
oltre agli interessi dal 22 marzo 2017 rispettivamente del 3% nel primo caso e
del 2.5% negli altri due, lo stesso giorno l’Ufficio esazione e condoni ha
decretato a nome dei tre enti pubblici il sequestro di numerosi attivi, in
particolare presso la PI 4 di Lugano di “tutti gli averi, titoli, valori, beni di ogni tipo,
incorporati in cartevalori (azioni e/o obbligazioni, ecc.) che si trovano su
conti, depositi, relazioni bancarie, “tesori”, oppure in cassette di sicurezza,
dei quali il debitore e/o la __________ AG siano titolari, comunque nulla
escluso intestato e/o appartenente al debitore e/o alla società.
Sostanzialmente tutto quanto la banca sa, deve e/o possa sapere, appartenere al
debitore sequestrato e/o alla __________ SA malgrado la diversa intestazione
dei conti”.
B. Il
22 marzo 2017 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito i sequestri
presso la PI 4, che gli enti sequestranti hanno convalidato il 18 aprile 2017
promuovendo nei confronti di PI 1 le esecuzioni n. __________,
__________ e __________, tuttora sospese da opposizione.
C. Il
29 marzo 2017 la PI 4 ha comunicato all’Ufficio che il sequestro è risultato
parzialmente fruttuoso e gli ha trasmesso la situazione patrimoniale riferita al
conto corrente n. __________ conto
corrente EUR legato alla relazione n. __________ PI 5, che
presentava un saldo di €
216'108.08 al 29 marzo 2017.
D. Nelle
esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse dalla PI 6 contro PI 1, il 19
settembre 2017 l’UE ha pignorato il conto appena citato, del quale l’escusso
risulta essere l’avente diritto economico e il cui saldo al 5 maggio 2017 ammontava
a € 216'005.53. Nel verbale di pignoramento l’UE ha indicato che quanto
pignorato è sequestrato a favore dei tre enti pubblici già menzionati, dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni (in una procedura diretta contro PI 7 per sospetti
di truffa e sottrazione fiscale) e del Ministero pubblico del Cantone Ticino
(in un procedimento a carico del medesimo per reati di appropriazione indebita
o subordinatamente amministrazione infedele).
E. L’11
giugno 2018 il Ministero pubblico ha dissequestrato la relazione bancaria
intestata alla PI 5 limitatamente a € 169'822.12.
Con scritto del 10 luglio 2018 anche l’Amministrazione
federale delle contribuzioni ha autorizzato il dissequestro parziale dello
stesso conto per €
169'822.12 “in
modo di effettuare un pagamento a favore della signora PI 2”.
F. Il
24 agosto 2018 PI 2 ha rivendicato la proprietà di siffatta relazione bancaria
limitatamente a € 169'822.12.
G. Il
28 agosto 2018 l’UE di Lugano ha assegnato singolarmente allo Stato Canton
Ticino, alla Confederazione Svizzera e al RI 3 un termine di 20 giorni per
promuovere davanti al tribunale competente l’azione di contestazione della
pretesa di PI 2, avvertendoli che altrimenti la stessa sarebbe stata
riconosciuta nell’ambito delle esecuzioni in atto.
H. Con
ricorso del 5 settembre 2018 i tre enti pubblici hanno chiesto di annullare l’assegnazione
del termine per contestare la rivendicazione di proprietà in quanto la stessa
è, a loro giudizio, perenta. Con decreto del 13 settembre 2018 il Presidente
della Camera ha concesso al ricorso l’effetto sospensivo.
Fatti
I. Con
osservazioni 17 settembre 2018 e 1° ottobre 2018 la PI 6 e PI 1 hanno concluso
per l’accoglimento del ricorso, mentre PI 2, nelle sue del 26 settembre 2018,
ne ha chiesto la reiezione e l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
emesso il 28 agosto 2018 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2.
I
ricorrenti premettono che la somma di € 169'822.12 è stata versata
nel 2014 sul conto della PI 5 presso la PI 6 da tale PI 8, il quale era d’accordo
con PI 7 (figlio di PI 2) che quest’ultimo avrebbe poi prelevato i soldi e
glieli avrebbe riconsegnati. Se non che PI 7 è stato successivamente arrestato
in Italia, sicché nessuno ha più potuto prelevare l’importo dal conto. Ora,
proseguono i ricorrenti, il fatto che PI 2 abbia poi restituito la somma a PI 8
con versamenti in contanti di tasca propria diluiti nel tempo costituisce un
chiaro indizio che la rivendicante sapeva o avrebbe dovuto in buona fede sapere
dei sequestri decretati dall’Ufficio esazione e condoni già molto prima del gennaio
2018.
Perciò i ricorrenti ritengono che, nell’aspettare il 24 agosto 2018 per rivendicare parte del saldo del noto
conto, PI 2 abbia disatteso l’esigenza di celerità imposta
dalla procedura. Siccome il ritardo manca di valide giustificazioni, questo
suo diritto è secondo loro perento.
3.
PI
2.
si oppone al ricorso spiegando di aver terminato di restituire i € 169'822.12
a PI 8 nel gennaio del 2018 e di aver ottenuto da lui a quel momento la
cessione di ogni suo credito contro la PI 3. Cinque giorni dopo PI 2 ha chiesto
al Ministero Pubblico il dissequestro del conto presso l’PI 6 limitatamente a € 169'822.12,
ciò che è avvenuto l’11 giugno 2018. Il 10 luglio 2018 anche l’Amministrazione
federale delle contribuzioni ha dissequestrato il conto. È solo recandosi in
banca per farsi bonificare la somma dissequestrata che PI 2 dice di aver scoperto
che la relazione era gravata di ulteriori blocchi, segnatamente i sequestri ordinati
dai ricorrenti. Essa rileva di aver ritenuto che i soldi erano del figlio, che
glieli avrebbe poi restituiti, siccome sono stati sequestrati in una procedura
penale e in un procedimento penale amministrativo diretto contro di lui, mentre
i sequestri ordinati dall’Ufficio esazione e condoni – a suo dire – non le sono
mai stati comunicati.
4.
Sebbene
la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati possa essere
fatta valere di principio sino alla ripartizione del ricavato (art. 106 cpv. 2
LEF), giurisprudenza e dottrina considerano ch’essa dev’essere annunciata entro
un breve termine appropriato alle
circostanze, che di regola non dovrebbe eccedere cinque mesi (sentenza del Tribunale
federale 5A_543/2015 del 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). Il diritto del
terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la rivendicazione
oppure se si dimostra manifestamente negligente (DTF 120 III 125, consid. 2/a,
con rif.; sentenza del Tribunale federale 5A_25/2014 del 28
novembre 2014 consid. 5.2; sentenza della CEF 15.2010.11 del 24 marzo 2010,
RtiD 2010 II 722 n. 66c [massima]; A. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 23 ad art. 106 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,
2000, n. 168 seg. ad art. 106 LEF). Ciò può avvenire non solo quando il terzo
ritarda la notificazione delle sue pretese con l’intenzione di ostacolare il
decorso dell’esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce in altro modo
incompatibile con le regole della buona fede, in particolare quando il ritardo
non è giustificato da alcun motivo legittimo (DTF 106 III 57 segg.).
La
perenzione del diritto di rivendicazione a seguito di ritardo doloso conduce
alla perdita del diritto del terzo solo nella procedura esecutiva in corso, ma
non anche alla perdita del proprio diritto materiale (A. Staehelin, op. cit., n. 25 e 28 ad art.
106.
LEF).
4.1
Nel caso in esame non risulta
dagli atti prodotti dall’UE di Lugano che ad PI 2 sia stata notificata l’esecuzione
dei sequestri decretati dagli enti ricorrenti. D’altronde, la
circostanza per cui lei ha utilizzato mezzi finanziari propri per
saldare la somma dovuta a PI 8 non costituisce di per sé indizio del fatto che
conoscesse l’esistenza dei sequestri eseguiti a favore dei ricorrenti il 21 marzo
2017.
E, comunque sia, la tesi della rivendicante secondo la quale essa sarebbe
intervenuta al posto del figlio a rimborsare il debito a rate già ben prima del
sequestro degli enti ricorrenti non è stata confutata da quest’ultimi e pare
verosimile alla luce della dichiarazione rilasciata da PI 8 il 9 maggio 2018
(doc. 7) e dei sequestri ordinati dal Ministero pubblico il 5 settembre
2014.
(doc. 4 accluso alle osservazioni di PI 2 al ricorso) e dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni il 21 marzo 2017 (doc. 5), e delle
successive istanze e decisioni di dissequestro (doc. 8 e 9).
4.2
In
mancanza di elementi di segno contrario si deve quindi ritenere che, come affermato
nelle proprie osservazioni, PI 2 è venuta a conoscenza del sequestro del conto da
lei parzialmente rivendicato solo dopo il 10 luglio 2018. E siccome lei ha notificato
la propria pretesa all’UE il 24 agosto 2018, ossia al più tardi appena un mese
e mezzo dopo aver appreso dei sequestri dei ricorrenti, non si
può dire che abbia tardato astutamente ad annunciare la propria
rivendicazione oppure si sia dimostrata manifestamente negligente. Da quanto precede discende quindi la reiezione del ricorso.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– __________
PR 2, __________,
__________,
__________;
– __________ PR 1, __________,
__________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.