15.2018.78
Avviso di pignoramento. Trasferimento del domicilio dell’escusso all’estero dopo la notifica dell’avviso di pignoramento
23 aprile 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.78
Lugano
23 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 6 settembre 2018 di
RI 1 __________ (__________)
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro gli avvisi di pignoramento emesso tra il 17 e il 30 agosto 2018
nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________
e __________ promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da
PI 1, __________ (la prima)
(rappresentata da __________, __________)
Confederazione Svizzera, Bellinzona (la
seconda)
Stato Canton Ticino (le quattro ultime)
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che tra il 17 e il 30 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano ha emesso gli avvisi di pignoramento appena menzionati;
che con il ricorso in esame, del 6
settembre 2018, l’escussa RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, di accertare in via pregiudiziale la nullità “del pignoramento” relativo
all’esecuzione della PI 1 e “nel
merito” di sospendere “tutti i pignoramenti” in
attesa della decisione nella causa n. 15.2018.50 e di “cancellare la data programmata del 4 ottobre 2018”;
che
– a scanso di equivoci – in tutte le procedure in esame l’ultimo atto risulta
Considerandi
essere l’avviso di pignoramento, mentre il pignoramento, fissato per il 4
ottobre 2018, non è stato ancora eseguito, sicché la maggior parte delle
richieste della ricorrente sono senza oggetto, e quindi irricevibili, per
tacere del fatto che con sentenza del 3 dicembre 2018 la Camera ha respinto,
nella misura della sua ammissibilità, il ricorso di RI 1 di cui all’incarto n.
15.2018
;
che
per quanto attiene alla pretesa nullità del (l’avviso di) pignoramento nell’esecuzione n. __________, come risulta dall’incarto
dell’UE la PI 1 ha invero prodotto con la domanda di
proseguimento dell’esecuzione la proposta di giudizio del Giudice di pace del
Circolo di Lugano Est del 20 giugno 2018, con cui la reclamante è stata
condannata a pagare alla procedente fr. 4'403.– oltre agli interessi del
5% dal 21 agosto 2017, più la
tassa di giustizia di fr. 300.– e un’indennità di fr. 100.– alla controparte, e la sua opposizione all’esecuzione n. __________ è stata rigettata in via
definitiva per lo stesso importo;
che non è pertanto necessario
chiedere all’UE, come richiesto dalla ricorrente, di esibire tale titolo che
già figura agli atti, sicché la richiesta di annullare l’avviso
di pignoramento va respinta;
che la partenza della
ricorrente per l’estero, notificata il 4 ottobre 2018, non ha influsso sulla
validità delle esecuzioni, siccome gli avvisi di pignoramento impugnati le sono
stati notificati prima (art. 53 LEF e sentenza della CEF 15.2018.50
già citata, consid. 3.1);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.