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Decisione

15.2018.78

Avviso di pignoramento. Trasferimento del domicilio dell’escusso all’estero dopo la notifica dell’avviso di pignoramento

23 aprile 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.78

Lugano

23 aprile 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 6 settembre 2018 di

RI 1 __________ (__________)

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro gli avvisi di pignoramento emesso tra il 17 e il 30 agosto 2018

nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________

e __________ promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da

PI 1, __________ (la prima)

(rappresentata da __________, __________)

Confederazione Svizzera, Bellinzona (la

seconda)

Stato Canton Ticino (le quattro ultime)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che tra il 17 e il 30 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione

(UE) di Lu­gano ha emesso gli avvisi di pignoramento appena menzionati;

che con il ricorso in esame, del 6

settembre 2018, l’escussa RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospen­sivo, di accertare in via pregiudiziale la nullità “del pignoramento” relativo

all’esecuzione della PI 1 e “nel

merito” di sospendere “tutti i pignoramenti” in

attesa della decisione nella causa n. 15.2018.50 e di “cancellare la data programmata del 4 ottobre 2018”;

che

– a scanso di equivoci – in tutte le procedure in esame l’ulti­­mo atto risulta

Considerandi

essere l’avviso di pignoramento, mentre il pignoramento, fissato per il 4

ottobre 2018, non è stato ancora eseguito, sicché la maggior parte delle

richieste della ricorrente sono senza oggetto, e quindi irricevibili, per

tacere del fatto che con sentenza del 3 dicembre 2018 la Camera ha respinto,

nella misura della sua ammissibilità, il ricorso di RI 1 di cui all’incarto n.

15.2018

;

che

per quanto attiene alla pretesa nullità del (l’avviso di) pignoramento nell’esecuzione n. __________, come risulta dall’incarto

del­l’UE la PI 1 ha invero prodotto con la domanda di

proseguimento dell’esecuzione la proposta di giudizio del Giudice di pace del

Circolo di Lugano Est del 20 giugno 2018, con cui la reclamante è stata

condannata a pagare alla procedente fr. 4'403.– oltre agli interessi del

5% dal 21 agosto 2017, più la

tassa di giustizia di fr. 300.– e un’indennità di fr. 100.– alla controparte, e la sua opposizione all’esecuzione n. __________ è stata rigettata in via

definitiva per lo stesso importo;

che non è pertanto necessario

chiedere all’UE, come richiesto dalla ricorrente, di esibire tale titolo che

già figura agli atti, sicché la richiesta di annullare l’avviso

di pignoramento va respinta;

che la partenza della

ricorrente per l’estero, notificata il 4 ottobre 2018, non ha influsso sulla

validità delle esecuzioni, siccome gli avvisi di pignoramento impugnati le sono

stati notificati prima (art. 53 LEF e sentenza della CEF 15.2018.50

già citata, consid. 3.1);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.