15.2018.79
Esecuzione di un sequestro di salario. Considerazione nel minimo vitale soltanto degli importi effettivamente pagati. Alimenti e supplementi per figli
16 gennaio 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.79
Lugano
16 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 7 settembre 2018 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del ricorrente
nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 18 giugno 2018 dal
Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord su istanza di
PI 1 __________
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza di PI 1, con decreto del 18 giugno 2018 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha ordinato il sequestro del salario percepito dal marito, RI 1, presso
la __________ in __________, sino a concorrenza di fr. 16'720.–.
Fatti
B. In fase di esecuzione del sequestro l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Mendrisio ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di RI
1:
Redditi
Debitore
fr.
3'785.00
Totale
fr.
3'785.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'080.00
Figlio – __________
fr.
480.00
Figlio – __________
fr.
480.00
Affitto
fr.
105.75
Il mutuo non viene più pagato e quindi si tengono in
considerazione solo le spese accessorie
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferte
fr.
163.00
Affidamento dei minori
fr.
475.70
Vengono considerati € 400.– in
quanto è la cifra versata mensilmente
negli ultimi 3 mesi dal debitore
Altri
fr.
20.00
Spese per iscrizione centro formazione professionale __________
Altri
fr.
140.00
Spese lavori faticosi
Altri
fr.
322.00
Spese leasing + assicurazione auto + tasse
circolazione
Totale
fr.
3'477.45
L’UE
ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro del debitore ogni importo
eccedente il minimo vitale di fr. 3'447.45.
C. Con ricorso del 7 settembre 2018 RI 1
chiede che nel calcolo del proprio minimo vitale sia
tenuto conto dei contributi di mantenimento in favore della moglie e delle
figlie __________ e __________ di fr. 1'160.– (pari a € 1'000.–) mensili,
di modo che il suo minimo vitale venga aumentato a fr. 4'161.75. In via
subordinata egli postula il riconoscimento di fr. 480.– quale supplemento
per ciascuna delle due figlie, con la conseguenza di stabilire il suo minimo
esistenziale in fr. 3'961.75.
D. Con
osservazioni 7 settembre 2018 l’UE si è opposto al ricorso mentre PI 1 non ha
presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato al
ricorrente, avvenuta il 23 luglio 2018, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto
dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali
e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese
Considerandi
indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi
in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta
l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n.
35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data
dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d;
108.
III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio
2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione
potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93
cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3.
Il
ricorrente evidenzia che con ordinanza del 5 marzo 2015 il Tribunale di Como ha
affidato a lui i figli maschi __________ e __________ e alla procedente le figlie
femmine __________ e __________, obbligandolo a versare un contributo di mantenimento
in favore della moglie di € 200.– al mese e uno in favore delle figlie di €
500.
– al mese a far tempo da marzo 2015. Con ordinanza del 20 febbraio 2016 il
Tribunale di Como ha aumentato di € 300 al mese il contributo di mantenimento
dovuto dall’escusso a favore delle figlie a far tempo dal marzo del 2016. Il
ricorrente allega però che la sua situazione economica non gli ha permesso di
far fronte interamente al proprio obbligo di mantenimento. Ed egli si duole che
il calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’UE non considera l’esistenza
di quattro figli ma solo quella di due. A sua mente alla voce “affidamento
minori” in luogo di fr. 475.70 bisognerebbe computare fr. 1'160.–,
corrispondenti a € 1'000.–, al cui pagamento egli è stato condannato
giudizialmente. Alternativamente, nella peggiore delle ipotesi, andrebbe
secondo lui considerato un supplemento di fr. 480.– per ciascuna delle due
figlie.
4.
Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale
entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (DTF 121
III 20 consid. 3/a; 120 III 16 consid. 2/c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle
dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei
giustificativi dei pagamenti (sentenza CEF 15.2014.5 del
25.
febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per i contributi di mantenimento a persone che vivono
fuori dell’economia domestica del debitore: sono computabili solo a condizione
che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda
verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (Tabella,
punto II/5).
4.1
Nel
caso in rassegna l’UE ha incluso nel minimo vitale del ricorrente
fr. 475.70 (corrispondenti a € 400.–) a titolo di contributi di
mantenimento, poiché, come emerge dai documenti bancari agli atti, per i mesi
di aprile, maggio e giugno del 2018 egli ha versato alla procedente solo questo
importo. Non avendo egli dimostrato e nemmeno sostenuto al momento del
pignoramento di pagare effettivamente € 1000.– mensili, il ricorso si rivela
pertanto sotto questo profilo infondato, per tacere del fatto che è proprio il
mancato pagamento di parte dei contributi alimentari dovuti che ha condotto al
sequestro del suo salario. Stando così le cose, va confermata la decisione
dell’organo esecutivo di tenere conto unicamente di quanto effettivamente
versato nel minimo vitale dell’escusso, fermo restando la facoltà per costui di
chiedere, pro futuro, un riesame
del calcolo (v. sopra consid. 2) qualora dovesse poi dimostrare che le spese in
questione sono o saranno pagate regolarmente (cfr. sentenza
CEF 15.2009.115 del 19 gennaio 2010, consid. 3.2, RtiD II-2010 720 s. n.
62c).
4.2
Pure
disattesa dev’essere la richiesta di RI 1 di riconoscere nella determinazione
del suo fabbisogno vitale un supplemento di fr. 480.– per
ciascuna delle due figlie affidate alla madre. Tale importo, che secondo la Tabella
(ad I/4) corrisponde al minimo di base di fr. 600.– per ogni figlio di oltre 10 anni, ridotto del 20% per i
debitori frontalieri domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra
Svizzera e Italia, può infatti essere riconosciuto unicamente laddove i figli
abitino nella stessa economia domestica del debitore, circostanza che in
concreto non si realizza per le due figlie affidate alle cure della madre. In
tale caso, infatti, al debitore sono riconosciuti, come in concreto avvenuto, i
contributi effettivamente versati per il loro mantenimento.
4.3
Infine
va ricordato che diversamente da quanto pretende il ricorrente, l’organo
esecutivo ha in realtà tenuto conto del fatto che l’escusso è padre di quattro
figli, computando l’importo di base di fr. 480.– (fr. 600.–,
ridotto del 20% come precedentemente detto) per il mantenimento di ognuno dei
due figli a lui affidati, oltre alla somma da lui effettivamente versata alla
procedente per il mantenimento delle due figlie affidate a quest’ultima. Ne
discende che, infondato, il ricorso dev’essere respinto.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.