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Decisione

15.2018.79

Esecuzione di un sequestro di salario. Considerazione nel minimo vitale soltanto degli importi effettivamente pagati. Alimenti e supplementi per figli

16 gennaio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. In fase di esecuzione del sequestro l’Ufficio d’esecuzione

(UE) di Mendrisio ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di RI

1:

Redditi

Debitore

fr.

3'785.00

Totale

fr.

3'785.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'080.00

Figlio – __________

fr.

480.00

Figlio – __________

fr.

480.00

Affitto

fr.

105.75

Il mutuo non viene più pagato e quindi si tengono in

considerazione solo le spese accessorie

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferte

fr.

163.00

Affidamento dei minori

fr.

475.70

Vengono considerati € 400.– in

quan­to è la cifra versata mensilmente

negli ultimi 3 mesi dal debitore

Altri

fr.

20.00

Spese per iscrizione centro formazione professionale __________

Altri

fr.

140.00

Spese lavori faticosi

Altri

fr.

322.00

Spese leasing + assicurazione auto + tasse

circolazione

Totale

fr.

3'477.45

L’UE

ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro del debitore ogni importo

eccedente il minimo vitale di fr. 3'447.45.

C. Con ricorso del 7 settembre 2018 RI 1

chiede che nel calcolo del proprio minimo vitale sia

tenuto conto dei contributi di mantenimento in favore della moglie e delle

figlie __________ e __________ di fr. 1'160.– (pari a € 1'000.–) mensili,

di modo che il suo minimo vitale venga aumentato a fr. 4'161.75. In via

subordinata egli postula il riconoscimento di fr. 480.– quale supplemento

per ciascuna delle due figlie, con la conseguenza di stabilire il suo minimo

esistenziale in fr. 3'961.75.

D. Con

osservazioni 7 settembre 2018 l’UE si è opposto al ricorso mentre PI 1 non ha

presentato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato al

ricorrente, avvenuta il 23 luglio 2018, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto

dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali

e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese

Considerandi

indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi

in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta

l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n.

35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28

agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data

dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d;

108.

III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio

2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione

potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93

cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

3.

Il

ricorrente evidenzia che con ordinanza del 5 marzo 2015 il Tribunale di Como ha

affidato a lui i figli maschi __________ e __________ e alla procedente le figlie

femmine __________ e __________, obbligandolo a versare un contributo di mantenimento

in favore della moglie di € 200.– al mese e uno in favore delle figlie di €

500.

– al mese a far tempo da marzo 2015. Con ordinanza del 20 febbraio 2016 il

Tribunale di Como ha aumentato di € 300 al mese il contributo di mantenimento

dovuto dall’escusso a favore delle figlie a far tempo dal marzo del 2016. Il

ricorrente allega però che la sua situazione economica non gli ha permesso di

far fronte interamente al proprio obbligo di mantenimento. Ed egli si duole che

il calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’UE non considera l’esistenza

di quattro figli ma solo quella di due. A sua mente alla voce “affidamento

minori” in luogo di fr. 475.70 bisognerebbe computare fr. 1'160.–,

corrispondenti a € 1'000.–, al cui pagamento egli è stato condannato

giudizialmente. Alternativamente, nella peggiore delle ipotesi, andrebbe

secondo lui considerato un supplemento di fr. 480.– per ciascuna delle due

figlie.

4.

Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale

entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (DTF 121

III 20 consid. 3/a; 120 III 16 consid. 2/c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle

dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei

giustificativi dei pagamenti (sentenza CEF 15.2014.5 del

25.

febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per i contributi di mantenimento a persone che vivono

fuori dell’economia domestica del debitore: sono computabili solo a condizione

che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda

verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (Tabella,

punto II/5).

4.1

Nel

caso in rassegna l’UE ha incluso nel minimo vitale del ricorrente

fr. 475.70 (corrispondenti a € 400.–) a titolo di contributi di

mantenimento, poiché, come emerge dai documenti bancari agli atti, per i mesi

di aprile, maggio e giugno del 2018 egli ha versato alla procedente solo questo

importo. Non avendo egli dimostrato e nemmeno sostenuto al momento del

pignoramento di pagare effettivamente € 1000.– mensili, il ricorso si rivela

pertanto sotto questo profilo infondato, per tacere del fatto che è proprio il

mancato pagamento di parte dei contributi alimentari dovuti che ha condotto al

sequestro del suo salario. Stando così le cose, va confermata la decisione

dell’organo esecutivo di tenere conto unicamente di quanto effettivamente

versato nel minimo vitale dell’escusso, fermo restando la facoltà per costui di

chiedere, pro futuro, un riesame

del calcolo (v. sopra consid. 2) qualora dovesse poi dimostrare che le spese in

questione sono o saranno pagate regolarmente (cfr. sentenza

CEF 15.2009.115 del 19 gennaio 2010, consid. 3.2, RtiD II-2010 720 s. n.

62c).

4.2

Pure

disattesa dev’essere la richiesta di RI 1 di riconoscere nella determinazione

del suo fabbisogno vitale un supplemento di fr. 480.– per

ciascuna delle due figlie affidate alla madre. Tale importo, che secondo la Tabella

(ad I/4) corrisponde al minimo di base di fr. 600.– per ogni figlio di oltre 10 anni, ridotto del 20% per i

debitori frontalieri domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra

Svizzera e Italia, può infatti essere riconosciuto unicamente laddove i figli

abitino nella stessa economia domestica del debitore, circostanza che in

concreto non si realizza per le due figlie affidate alle cure della madre. In

tale caso, infatti, al debitore sono riconosciuti, come in concreto avvenuto, i

contributi effettivamente versati per il loro mantenimento.

4.3

Infine

va ricordato che diversamente da quanto pretende il ricorrente, l’organo

esecutivo ha in realtà tenuto conto del fatto che l’escusso è padre di quattro

figli, computando l’importo di base di fr. 480.– (fr. 600.–,

ridotto del 20% come precedentemente detto) per il mantenimento di ognuno dei

due figli a lui affidati, oltre alla somma da lui effettivamente versata alla

procedente per il mantenimento delle due figlie affidate a quest’ultima. Ne

discende che, infondato, il ricorso dev’essere respinto.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.