15.2018.8
Pignoramento della tredicesima mensilità
1 marzo 2018Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.8
Lugano
1° marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 11 gennaio 2018 di
RI 1RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il pignoramento della sua tredicesima mensilità pignorata il 5
aprile 2017 nelle esecuzioni n. __________ ecc. (gruppo n. 1);
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 3 marzo 2017, l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha
notificato all’Istituto di __________ il pignoramento della rendita spettante a
RI 1, eseguito il 28 febbraio 2017 a favore del gruppo n. 1, composto dell’esecuzione
n. __________ promossa dallo Stato del Canton Ticino e di altre otto;
che
il 5 aprile 2017, trascorso il termine di partecipazione di trenta giorni, in
conformità dell’art. 114 LEF l’UE ha trasmesso a RI 1 il verbale del
pignoramento, che verte su “ogni importo eccedente il minimo vitale di CHF 2'940.65”
presso l’Istituto di previdenza __________ dal 3 marzo 2017 fino al 28
febbraio 2018 al più tardi, ovvero durante il periodo di un anno stabilito dall’art.
93 cpv. 2 LEF;
che
il 19 dicembre 2017 l’Istituto di previdenza __________ ha versato sul conto dell’UE la tredicesima
spettante all’escusso di fr. 3'870.–;
che
con il ricorso in esame RI 1 chiede che tale somma gli sia restituita, poiché
la ritiene indispensabile per “saldare
Fatti
i conti”;
che
il ricorrente omette però di considerare che il pignoramento, in virtù dell’art.
93 LEF, verte su “ogni importo eccedente il minimo vitale di fr. 2'940.65”,
e quindi anche sull’intera tredicesima non appena è da versare (DTF 71 III 62;
Rep. 1999 pag. 278 consid. 3), siccome l’equivalente del suo minimo
esistenziale per dicembre del 2017 (di fr. 2'940.65)
gli è stato versato prelevandolo dalla rendita di dicembre 2017;
che
nulla mutano al riguardo eventuali garanzie dell’Istituto di previdenza __________,
sprovvisto di ogni competenza in materia di pignoramento, per tacere del fatto
che il ricorrente non afferma di avere informato la persona da lui interpellata
in merito al pignoramento della sua rendita;
che
il ricorso è pertanto manifestamente infondato e può essere respinto senza
ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
Considerandi
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.