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Decisione

15.2018.8

Pignoramento della tredicesima mensilità

1 marzo 2018Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

i conti”;

che

il ricorrente omette però di considerare che il pignoramento, in virtù dell’art.

93 LEF, verte su “ogni importo eccedente il minimo vitale di fr. 2'940.65”,

e quindi anche sull’intera tredicesima non appena è da versare (DTF 71 III 62;

Rep. 1999 pag. 278 consid. 3), siccome l’equivalente del suo minimo

esistenziale per dicembre del 2017 (di fr. 2'940.65)

gli è stato versato prelevandolo dalla rendita di dicembre 2017;

che

nulla mutano al riguardo eventuali garanzie dell’Istituto di previdenza __________,

sprovvisto di ogni competenza in materia di pignoramento, per tacere del fatto

che il ricorrente non afferma di avere informato la persona da lui interpellata

in merito al pignoramento della sua rendita;

che

il ricorso è pertanto manifestamente infondato e può essere respinto senza

ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

Considerandi

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.