15.2018.80
Comminatoria di fallimento. Notifica del precetto esecutivo a cura della polizia nei propri locali all’organo della società presso cui la società escussa ha un secondo recapito
7 marzo 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.80
Lugano
7 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 8 agosto 2018 della
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23
maggio 2018 nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
(patrocinata dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 (in seguito: PI 1) contro la RI 1 per l’incasso di fr. 403'525.–
oltre agli interessi del 5% dal 14 aprile 2017, il 23 maggio 2018 l’Ufficio di
esecuzione (UE) di Lugano, appurato che la società escussa non aveva interposto
opposizione, ha emesso la comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Dopo
aver tentato invano di notificare la comminatoria a PI 4, presidente del
consiglio di amministrazione della RI 1, alla sede di quest’ultima a P__________,
il 19 luglio 2018 l’UE ha diffidato l’escussa a ritirare l’atto entro il 30
luglio 2018 presso la cancelleria dell’Ufficio.
C. Con scritto del 30 luglio 2018 il patrocinatore
dell’escussa ha cautelarmente interposto opposizione all’esecuzione
n. __________ e ha inoltre chiesto all’organo esecutivo di notificare direttamente
a lui l’atto in questione. Quel giorno stesso ha poi ritirato la comminatoria
presso gli sportelli dell’UE.
D. Sostenendo
di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo menzionato nella comminatoria,
il 2 agosto 2018 l’escussa ne ha chiesto una copia. L’Ufficio ha dato seguito a
tale richiesta con e-mail del 3 agosto 2018.
E. Con
ricorso dell’8 agosto 2018 la RI 1 chiede a questa Camera, in via principale,
di dichiarare nullo, rispettivamente di annullare il precetto esecutivo n. __________,
in subordine, di considerare tempestiva l’opposizione interposta il 30 luglio
2018 o di restituirle il termine per formulare opposizione e, in ogni caso, di
dichiarare nulla, rispettivamente di annullare la comminatoria di fallimento.
F. Mediante
osservazioni del 24 agosto 2018 la PI 1 postula che il ricorso sia dichiarato
inammissibile e, in via subordinata, che sia respinto. Nelle sue del 7
settembre 2018 l’UE si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver
agito correttamente.
G. A
domanda della ricorrente, il 14 settembre 2018 il presidente della Camera ha
ordinato un ulteriore scambio di allegati. Con replica dell’8 ottobre 2018 la ricorrente
ha postulato in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e in via
principale ha precisato le domande ricorsuali, domandando in particolare di far
ordine all’UE di procedere a una nuova notifica del precetto esecutivo. Con
duplica del 26 ottobre 2018 la resistente si è nuovamente opposta alle domande
della controparte.
Considerato
in diritto: 1. La PI 1 sostiene preliminarmente che il ricorso dev’essere considerato
tardivo, siccome volto in primis a far dichiarare nulla, in subordine
annullare, la notifica del precetto esecutivo, che però – a suo dire – ha avuto
luogo già il 14 marzo 2018, ovvero quasi cinque mesi prima del ricorso, presso
uno degli indirizzi indicati dalla stessa debitrice e debitamente iscritto a
registro di commercio (“c/o PI 3, __________ G__________”).
Dal
momento che l’insorgente contesta di aver ricevuto il precetto esecutivo,
adducendo che la notificazione del 14 marzo 2018 è irregolare, l’eccezione
invocata dalla resistente non può essere risolta già nell’ambito dell’esame
della ricevibilità del ricorso, ma dev’essere vagliata nel merito, ragione per
cui si rinvia alle apposite motivazioni formulate in proposito (consid. 4 e 5.1).
Non va d’altronde dimenticato che l’insorgente ha pure impugnato dinanzi all’autorità
di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3
della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia
di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – la
comminatoria di fallimento entro dieci giorni dalla sua notifica avvenuta il 30
luglio 2018, sicché sotto questo profilo il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente sostiene di aver appreso l’esistenza dell’esecuzione al vaglio
soltanto nel momento in cui ha ritirato la comminatoria di fallimento. Rileva
in particolare che dalle indicazioni contenute nel precetto esecutivo emerge
che l’agente notificatore lo ha consegnato a tale PI 2 (recte: PI 2),
senza però menzionare la relazione esistente con l’escussa. Ad ogni modo, la
predetta persona non è stata autorizzata dagli organi della ricorrente a ritirare
gli atti esecutivi né ha mai provveduto a informarla dell’esecuzione o a
trasmetterle il noto atto, di cui adduce di essere venuta a conoscenza soltanto
il 3 agosto 2018. Per tali motivi la RI 1 reputa che il precetto non le sia
stato validamente notificato, sicché dev’essere dichiarata nulla o annullata
anche la comminatoria di fallimento.
Da
parte sua, la PI 1 osserva che l’escussa ha un secondo recapito presso la PI 3,
il cui liquidatore è PI 2, già membro del consiglio di amministrazione e
direttore con firma individuale di tale società. Rileva pure che quest’ultima
si occupava della contabilità e delle pratiche amministrative dell’escussa, motivo
per cui – a suo dire – appare altamente inverosimile ch’essa non l’abbia informata
della notifica del precetto. Ad ogni modo, rimarca che questa Camera, in una
sentenza del 17 settembre 2001, ha stabilito che “se una società anonima elegge domicilio presso un’altra
società anonima, questa assume il ruolo di rappresentante e di conseguenza
diviene autorizzata a ricevere gli atti
esecutivi indirizzati all’escussa”, di modo che nel caso presente a suo parere la notificazione del precetto risulta corretta.
Nella
replica l’insorgente contesta che la notifica abbia avuto luogo presso la PI 3
a G__________, tale circostanza non essendo indicata nel precetto esecutivo, sul
quale, del resto, figura unicamente che la consegna sarebbe avvenuta nelle mani
di PI 2, senza precisare in che veste egli sarebbe autorizzato a rappresentare
la RI 1, quale sia il rapporto con l’escussa e neppure in che ruolo abbia
agito. Inoltre – evidenzia la ricorrente – nelle osservazioni dell’UE è indicato
che la notifica è avvenuta ad opera della polizia __________, la quale è
competente territorialmente per i Comuni di P__________, __________, __________
e __________. Adduce poi che la giurisprudenza invocata dalla controparte è
inconferente nella fattispecie, siccome fa riferimento al caso in cui come sede
statutaria di una società è indicato un indirizzo presso un’altra società, ciò
che non può applicarsi alla RI 1, la quale non ha eletto domicilio presso
terzi, avendo la propria sede statutaria a P__________. La ricorrente è dunque
del parere che il recapito indicato a registro di commercio non può assurgere a
elezione di domicilio.
Infine,
la PI 1 nella duplica ribadisce le proprie argomentazioni, precisando in
particolare che, avendo l’escussa fatto iscrivere a registro di commercio un
secondo valido recapito, rientra nelle sue incombenze verificare se presso
quell’indirizzo sia stata inviata della corrispondenza e, a maggiore ragione,
se siano stati notificati atti giudiziari o esecutivi. Ritiene altresì
Considerandi
superfluo che il precetto indichi espressamente il ruolo di PI 2, giacché – a
suo avviso – si tratta del legale rappresentante della società domiciliataria.
3.
Se
l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la
notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società
anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a
qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste
persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro
funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
Gli
atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della
società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si
trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del
rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua
attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato
(art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 73; Angst
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 65 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 45 seg. ad art. 65 LEF). La notifica è inoltre da considerare valida
notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF, quando avviene alla sede
della società escussa in assenza dell’amministratore.
Certo, quali possibili consegnatari questa norma menziona solo i
funzionari e gli impiegati della persona giuridica escussa. Tale elencazione
non risulta però esaustiva, dal momento che il Tribunale federale ha per
esempio ammesso la validità della
notificazione sostitutiva fatta a un impiegato di un’altra società che
esercita la propria attività negli stessi locali dell’escussa (DTF 96 III 5
consid. 1 e 96 III 66 consid. 2), il criterio determinante essendo quello
secondo cui il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza ritardo
al rappresentante della società escussa
(sentenza della CEF 15.2018.51 del 7 novembre 2018 consid. 3.1).
Un
atto esecutivo può anche essere notificato a un rappresentante convenzionale
del debitore (ad esempio al suo avvocato), alla condizione però che questi sia
stato espressamente abilitato a ricevere
atti esecutivi per conto del debitore. In tale evenienza, tosto che ne sia
venuto a conoscenza, l’ufficio di esecuzione è tenuto a notificare l’atto alla
persona che l’escusso ha designato quale suo rappresentante nella specifica
esecuzione (sentenza della CEF 15.2018.11 dell’8 giugno 2018, consid. 1.1).
4.
Nel
caso in rassegna, emerge dagli atti che l’UE ha tentato dapprima di notificare
il precetto esecutivo per posta raccomandata a PI 4 presso la sede della RI 1 a
P__________. Non essendo tale persona stata reperita, la posta ha in seguito
ritornato l’atto all’Ufficio, apponendo nella rubrica del precetto denominata “Impossibile procedere alla notifica” una crocetta nella casella “Destinatario irreperibile” e indicando “Fuori circoscrizione” nella voce “Motivo”. Il 1° marzo 2018 l’organo esecutivo ha quindi chiesto l’intervento
della polizia __________, la quale ha consegnato il precetto a PI 2 il 14 marzo
2018.
presso gli uffici della polizia comunale di P__________, dopo averlo
rintracciato telefonicamente (v. e-mail del 15 febbraio 2019 dell’UE alla
polizia, assunta d’ufficio).
4.1
Ora,
dall’estratto del registro di commercio relativo alla RI 1 (doc. 8) e dalla
documentazione agli atti non risulta che PI 2 sia membro dell’amministrazione
o della direzione né direttore o procuratore dell’escussa. Neppure si evince
quale relazione abbia con essa e il motivo per cui la polizia l’abbia convocato
nei propri uffici anziché tentare di notificare l’atto presso la sede della
debitrice. Non può dunque nemmeno entrare in considerazione un’eventuale
notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF, da una parte perché PI 2 non risulta essere un impiegato dell’escussa e dall’altra poiché una
notifica sostitutiva è possibile solo all’interno dei locali dell’escussa o del
suo domiciliatario (DTF 117 III 13, consid. 5/a; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 65 e n.
7.
ad art. 66 LEF), ricordato che anche la validità della notifica tramite la
forza pubblica è subordinata al rispetto delle regole specifiche del diritto
esecutivo (DTF 97 III 111 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 64; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 30 ad art.
64).
4.2
D’altronde,
nonostante PI 2 sia il liquidatore della PI 3, la cui sede è indicata nell’estratto
del registro di commercio della RI 1 quale “altro
indirizzo” (doc. 8), non vi sono elementi per concludere ch’egli sia
stato designato dalla debitrice come suo rappresentante convenzionale
espressamente abilitato a ricevere atti esecutivi né che tale circostanza sia stata
comunicata all’UE. In tali condizioni, la notifica del precetto esecutivo nelle
mani di PI 2 si rivela dunque irregolare.
4.3
Infine,
la giurisprudenza di questa Camera invocata dalla resistente (sentenza 15.2001.244
del 17 settembre 2001, confermata dalla 15.2009 del 23 novembre 2009, consid.
3, massimata in RtiD 2010 II 717 n. 57c; v. pure sentenza del Tribunale
federale 5A_215/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 2.1) non porta a diversa
conclusione. A parte il fatto che la RI 1 pare disporre di locali presso la
sede statutaria di P__________, e non solo presso il secondo recapito di G__________
come invece ipotizzato dalla giurisprudenza, nel caso di specie, comunque sia,
l’agente notificatore non ha intimato l’atto a quest’ultimo recapito, bensì nei
propri uffici. Ora, una notifica fuori dei locali della società escussa è
possibile solo nelle mani di un suo rappresentante autorizzato (giusta l’art.
65.
cpv. 1 LEF) – oppure di una persona adulta della sua economia domestica o di un suo impiegato (art. 64
cpv. 1 LEF) –, ciò che non è il caso di PI 2.
5.
Ciò
posto, occorre ora determinare quali sono le sanzioni
legate a una notificazione non conforme alla legge.
5.1
La
notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con
la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di
dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai
pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua nullità
può e dev’essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio
inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto
del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101
consid. 1/b e 2; 120 III 119 consid. 2/c; 117 III 7 consid. 3/c; 110 III 9
consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la
notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da
tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale
5A_548/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008,
consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2018.11 citata, consid. 2.1).
5.2
Nel
caso concreto, già si è detto che la notificazione del precetto esecutivo non
ha avuto luogo conformemente alla legge (sopra, consid. 4). Ciononostante, l’escussa
ha potuto prendere conoscenza del contenuto del precetto nel momento in cui ha
ricevuto dall’Ufficio una copia dell’atto per e-mail il 3 agosto 2018 (sopra
consid. D). Una nuova e regolare notifica del precetto non fornirebbe pertanto
alla debitrice alcuna informazione supplementare sull’esecuzione promossa nei
suoi confronti, cosicché non può essere dato seguito alla richiesta di
nuovamente notificare l’atto esecutivo, a prescindere dal fatto che tale
domanda sia stata formulata soltanto con la replica. Orbene, ritenuto che la RI
1.
ha già interposto opposizione a titolo cautelare con il suo scritto del 30
luglio 2018, proposito che ha altresì manifestato nel ricorso del 3 agosto 2018
(al petitum 1), in parziale accoglimento del ricorso occorre ordinare
all’Ufficio di registrare l’opposizione in data 30 luglio 2018, sicché
va pure annullata la comminatoria di fallimento, l’opposizione avendo sospeso l’esecuzione
(art. 78 cpv. 1 LEF).
6.
Con
l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di conferimento dell’effetto
sospensivo al ricorso diventa senza oggetto.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza è annullata la comminatoria di fallimento emessa il
23 maggio 2018 nell’esecuzione n. __________.
1.2 È
ordinato all’Ufficio di esecuzione di Lugano d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione
interposta dalla RI 1 il 30 luglio 2018 all’esecuzione n. __________.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.