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Decisione

15.2018.83

Pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale cantonale. Caso di omonimia. Legittimazione del terzo omonimo

2 maggio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Non

essendo riuscito a notificare il precetto esecutivo all’escusso in altro modo,

il __________ l’UE ne ha proceduto

alla pubblicazione sul Foglio

ufficiale cantonale (FUC) indicando quale de­bitore “RI 1, __________, __________”.

C. Con ricorso del 12 settembre 2018, un

omonimo dell’escusso, RI 1, domiciliato in __________ ad A__________, chiede d’invitare l’UE a “precisare

entro quattro pubblicazioni del Foglio Ufficiale

che PI 2, __________, __________ non è RI 1, __________”. In via subordinata il ricorrente postula che al­l’UE venga ordinato

di aggiungere in futuro ai dati relativi alle esecuzioni pubblicate sul FUC la

data di nascita completa del debitore, il numero AVS e ogni altro elemento atto

a distinguere i casi di omonimia.

D. Con

osservazioni del 19 settembre 2018 l’UE si è opposto al ricorso, mentre con

replica spontanea del 2 ottobre 2018 il ricorrente ha implicitamente confermato

le proprie domande.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

emesso il 4 settembre 2018 dall’UE di Lugano, il ricorso è tempestivo e da

questo profilo ricevibile (art. 17 LEF).

1.1 È

legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse

proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o

all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una

determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un

fallimento (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid.

5 e i rinvii). È considerato particolarmente e personalmente toccato dalla decisione

impugnata chi è leso in modo diretto e concreto, in una misura e con un’intensità

maggiore rispetto ad altrui, ove si trovi in un rapporto stretto e speciale con

l’oggetto della contestazione. Per interesse degno di protezione s’intende l’interesse

giuridico o di fatto all’annullamento o alla modifica del provvedimento contestato:

questo interesse consiste nell’utilità pratica che il ricorrente trarrebbe

dalla modifica o dall’annullamento, preservandolo da un pregiudizio diretto di

natura economica, ideale, materiale o altro (DTF 139 III 508 consid. 3.3).

1.2 Nella

fattispecie il ricorrente fa sì valere di essere personalmente e

particolarmente toccato dal provvedimento impugnato in ragione della sua

omonimia con l’escusso. Egli non ne chiede però l’annullamento o la modifica,

ma un altro provvedimento, ovvero una

pubblicazione rettificativa destinata, nella sua intenzione, a prevenire una

lesione della propria personalità (o a lenirne le conseguenze). Che tale

richiesta ricada nella competenza di questa Camera potrebbe essere

discusso. In effetti, il ricorso all’autorità di vigilanza (art.

17 LEF) deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva

– non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un

eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata (Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.).

La questione della legittimazione può tuttavia essere lasciata aperta, perché

il ricorso deve comunque essere respinto nel merito per i motivi indicati nei

seguenti considerandi.

1.3 È

ancora più problematica la legittimazione del ricorrente circa la sua domanda

eventuale, non potendo egli invocare un interesse personale a far

aggiungere in tutte le pubblicazioni sul FUC la data di nascita completa del

debitore, il numero AVS “e

ogni altro elemento atto a distinguere i casi di omonimia”. Ma anche al riguardo non è necessario statuire visto l’esito della

censura nel merito.

2. Perché

ha il medesimo nome e cognome dell’escusso, il ricorrente lamenta di essere

stato sollecitato da varie persone, a seguito della pubblicazione del precetto

esecutivo sul FUC, per sapere se fosse un debitore moroso. La pubblicazione sul

Foglio ufficiale di nome e cognome dei debitori è di massima lecita, ma a sua

mente devono essere correttamente ponderati i vari interessi in gioco, ossia

quelli delle autorità esecutive di poter procedere a una notifica dei precetti

Considerandi

esecutivi valida e praticabile e quelli di terzi estranei che non devono essere

lesi da tali pubblicazioni. Il ricorrente chiede quindi che l’UE sia invitato a

pubblicare tutti gli elementi che permettano d’identificare l’escusso come in

particolare la sua data di nascita completa, l’attinenza e il numero AVS.

Nelle

proprie osservazioni l’UE evidenzia di aver correttamente proceduto alla

pubblicazione, indicando l’indirizzo del debitore in via __________ a L__________.

Ritiene quindi che una confusione con il ricorrente, domiciliato in via __________ ad A__________, non era pos­sibile e che la pubblicazione dell’anno di nascita non avrebbe

chiarito nulla, ciò che il ricorrente ha contestato nella

sua replica spontanea, facendo valere che se la data di nascita fosse stata

indicata nella pubblicazione, egli avrebbe potuto immediatamente fugare i

sospetti esibendo la propria carta d’identità.

3.

Secondo l’art. 66 cpv. 4 LEF, la notificazione si fa mediante pubblicazione

quando il domicilio del debitore è sconosciuto (n. 1), il debitore persiste a

sottrarsi alla notificazione (n. 2) o il debitore è domiciliato all’estero e la

notificazione in via rogatoria o per posta giusta il capoverso 3 non è

possibile in un termine ragionevole (n. 3). La legge non definisce il contenuto

della pubblicazione. Essa comunque non deve riprodurre l’intero atto esecutivo,

ma deve limitarsi a riprendere il contenuto essenziale dello stesso (Angst in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 66 LEF). Contenuto

essenziale del precetto esecutivo sono innanzitutto le indicazioni della

domanda di esecuzione (art. 69 cpv. 2 cifra 1 LEF), che a sua volta deve

enunciare il nome e il domicilio del debitore (art. 67 cpv. 1 cifra 2 LEF).

Nella domanda di esecuzione il debitore dev’essere indicato in modo chiaro con

nome, cognome e indirizzo completo (Ehrenzeller

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 27, 28

e 31 ad art. 67 LEF; Ruedin in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 e 16 ad art. 67 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 34,

35, 40 ad art. 67 LEF). L’indicazione della sua data di nascita o di altri

elementi che lo contraddistinguono non è invece richiesta. Solo in caso

di omonimia di persone domiciliate allo stesso indirizzo è necessario

menzionare anche l’anno di nascita del debitore (sentenza della CEF 15.2000.90

del 10 agosto 2000 consid. 4).

3.1

Nel caso di specie, la designazione del debitore

del precetto ese­cutivo n. __________ come “PI 2 Via __________, __________” nella

pubblicazione contestata risulta di conseguenza corretta. Precisare che “RI

1, __________, L__________ non è PI 2,

A__________” sarebbe del resto inutile perché è evidente.

3.2

Anche

se pare auspicabile l’aggiunta della data di nascita del debitore nelle

pubblicazioni sul Foglio ufficiale nei casi in cui l’UE è a conoscenza di un

caso di omonimia, non è possibile imporlo in modo generale, come richiesto dal

ricorrente in via subordinata, per motivi pratici e tecnici. Un controllo

sistematico dei casi di omonimia e l’aggiunta generalizzata della data di

nascita sarrebbe, dato lo stato attuale del programma di gestione delle esecuzioni

in uso presso gli uffici ticinesi, un’esigenza sproporzionata rispetto all’effettiva

utilità della misura quanto alla prevenzione dei rischi di confusione, ritenuto

che per la gran parte dei lettori del Foglio ufficiale la data di nascita non è

un criterio distintivo, o comunque sia è un criterio meno chiaro di quello

fondato sul domicilio. Ciò vale a maggior ragione per il numero AVS, per tacere

del fatto che il suo uso sistematico fuori dal settore delle assicurazioni sociali

richiede una base legale (art. 50e cpv. 1 e 3 LAVS), che attualmente non

esiste nel campo del­l’esecuzione per debiti e fallimenti. Il ricorso va

pertanto respinto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– .

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.