15.2018.83
Pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale cantonale. Caso di omonimia. Legittimazione del terzo omonimo
2 maggio 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.83
Lugano
2 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 12 settembre 2018 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la notifica pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. __________
del __________ del precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________
promossa dalla
PI 1, __________
nei confronti di
PI 2, già in __________, ora in __________
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 maggio 2018 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1, domiciliato in Via __________
a L__________, per l’incasso del proprio credito.
Fatti
B. Non
essendo riuscito a notificare il precetto esecutivo all’escusso in altro modo,
il __________ l’UE ne ha proceduto
alla pubblicazione sul Foglio
ufficiale cantonale (FUC) indicando quale debitore “RI 1, __________, __________”.
C. Con ricorso del 12 settembre 2018, un
omonimo dell’escusso, RI 1, domiciliato in __________ ad A__________, chiede d’invitare l’UE a “precisare
entro quattro pubblicazioni del Foglio Ufficiale
che PI 2, __________, __________ non è RI 1, __________”. In via subordinata il ricorrente postula che all’UE venga ordinato
di aggiungere in futuro ai dati relativi alle esecuzioni pubblicate sul FUC la
data di nascita completa del debitore, il numero AVS e ogni altro elemento atto
a distinguere i casi di omonimia.
D. Con
osservazioni del 19 settembre 2018 l’UE si è opposto al ricorso, mentre con
replica spontanea del 2 ottobre 2018 il ricorrente ha implicitamente confermato
le proprie domande.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
emesso il 4 settembre 2018 dall’UE di Lugano, il ricorso è tempestivo e da
questo profilo ricevibile (art. 17 LEF).
1.1 È
legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse
proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o
all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una
determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un
fallimento (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid.
5 e i rinvii). È considerato particolarmente e personalmente toccato dalla decisione
impugnata chi è leso in modo diretto e concreto, in una misura e con un’intensità
maggiore rispetto ad altrui, ove si trovi in un rapporto stretto e speciale con
l’oggetto della contestazione. Per interesse degno di protezione s’intende l’interesse
giuridico o di fatto all’annullamento o alla modifica del provvedimento contestato:
questo interesse consiste nell’utilità pratica che il ricorrente trarrebbe
dalla modifica o dall’annullamento, preservandolo da un pregiudizio diretto di
natura economica, ideale, materiale o altro (DTF 139 III 508 consid. 3.3).
1.2 Nella
fattispecie il ricorrente fa sì valere di essere personalmente e
particolarmente toccato dal provvedimento impugnato in ragione della sua
omonimia con l’escusso. Egli non ne chiede però l’annullamento o la modifica,
ma un altro provvedimento, ovvero una
pubblicazione rettificativa destinata, nella sua intenzione, a prevenire una
lesione della propria personalità (o a lenirne le conseguenze). Che tale
richiesta ricada nella competenza di questa Camera potrebbe essere
discusso. In effetti, il ricorso all’autorità di vigilanza (art.
17 LEF) deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva
– non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un
eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata (Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.).
La questione della legittimazione può tuttavia essere lasciata aperta, perché
il ricorso deve comunque essere respinto nel merito per i motivi indicati nei
seguenti considerandi.
1.3 È
ancora più problematica la legittimazione del ricorrente circa la sua domanda
eventuale, non potendo egli invocare un interesse personale a far
aggiungere in tutte le pubblicazioni sul FUC la data di nascita completa del
debitore, il numero AVS “e
ogni altro elemento atto a distinguere i casi di omonimia”. Ma anche al riguardo non è necessario statuire visto l’esito della
censura nel merito.
2. Perché
ha il medesimo nome e cognome dell’escusso, il ricorrente lamenta di essere
stato sollecitato da varie persone, a seguito della pubblicazione del precetto
esecutivo sul FUC, per sapere se fosse un debitore moroso. La pubblicazione sul
Foglio ufficiale di nome e cognome dei debitori è di massima lecita, ma a sua
mente devono essere correttamente ponderati i vari interessi in gioco, ossia
quelli delle autorità esecutive di poter procedere a una notifica dei precetti
Considerandi
esecutivi valida e praticabile e quelli di terzi estranei che non devono essere
lesi da tali pubblicazioni. Il ricorrente chiede quindi che l’UE sia invitato a
pubblicare tutti gli elementi che permettano d’identificare l’escusso come in
particolare la sua data di nascita completa, l’attinenza e il numero AVS.
Nelle
proprie osservazioni l’UE evidenzia di aver correttamente proceduto alla
pubblicazione, indicando l’indirizzo del debitore in via __________ a L__________.
Ritiene quindi che una confusione con il ricorrente, domiciliato in via __________ ad A__________, non era possibile e che la pubblicazione dell’anno di nascita non avrebbe
chiarito nulla, ciò che il ricorrente ha contestato nella
sua replica spontanea, facendo valere che se la data di nascita fosse stata
indicata nella pubblicazione, egli avrebbe potuto immediatamente fugare i
sospetti esibendo la propria carta d’identità.
3.
Secondo l’art. 66 cpv. 4 LEF, la notificazione si fa mediante pubblicazione
quando il domicilio del debitore è sconosciuto (n. 1), il debitore persiste a
sottrarsi alla notificazione (n. 2) o il debitore è domiciliato all’estero e la
notificazione in via rogatoria o per posta giusta il capoverso 3 non è
possibile in un termine ragionevole (n. 3). La legge non definisce il contenuto
della pubblicazione. Essa comunque non deve riprodurre l’intero atto esecutivo,
ma deve limitarsi a riprendere il contenuto essenziale dello stesso (Angst in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 66 LEF). Contenuto
essenziale del precetto esecutivo sono innanzitutto le indicazioni della
domanda di esecuzione (art. 69 cpv. 2 cifra 1 LEF), che a sua volta deve
enunciare il nome e il domicilio del debitore (art. 67 cpv. 1 cifra 2 LEF).
Nella domanda di esecuzione il debitore dev’essere indicato in modo chiaro con
nome, cognome e indirizzo completo (Ehrenzeller
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 27, 28
e 31 ad art. 67 LEF; Ruedin in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 e 16 ad art. 67 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 34,
35, 40 ad art. 67 LEF). L’indicazione della sua data di nascita o di altri
elementi che lo contraddistinguono non è invece richiesta. Solo in caso
di omonimia di persone domiciliate allo stesso indirizzo è necessario
menzionare anche l’anno di nascita del debitore (sentenza della CEF 15.2000.90
del 10 agosto 2000 consid. 4).
3.1
Nel caso di specie, la designazione del debitore
del precetto esecutivo n. __________ come “PI 2 Via __________, __________” nella
pubblicazione contestata risulta di conseguenza corretta. Precisare che “RI
1, __________, L__________ non è PI 2,
A__________” sarebbe del resto inutile perché è evidente.
3.2
Anche
se pare auspicabile l’aggiunta della data di nascita del debitore nelle
pubblicazioni sul Foglio ufficiale nei casi in cui l’UE è a conoscenza di un
caso di omonimia, non è possibile imporlo in modo generale, come richiesto dal
ricorrente in via subordinata, per motivi pratici e tecnici. Un controllo
sistematico dei casi di omonimia e l’aggiunta generalizzata della data di
nascita sarrebbe, dato lo stato attuale del programma di gestione delle esecuzioni
in uso presso gli uffici ticinesi, un’esigenza sproporzionata rispetto all’effettiva
utilità della misura quanto alla prevenzione dei rischi di confusione, ritenuto
che per la gran parte dei lettori del Foglio ufficiale la data di nascita non è
un criterio distintivo, o comunque sia è un criterio meno chiaro di quello
fondato sul domicilio. Ciò vale a maggior ragione per il numero AVS, per tacere
del fatto che il suo uso sistematico fuori dal settore delle assicurazioni sociali
richiede una base legale (art. 50e cpv. 1 e 3 LAVS), che attualmente non
esiste nel campo dell’esecuzione per debiti e fallimenti. Il ricorso va
pertanto respinto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– .
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.