15.2018.85
Pignoramento di reddito da attività lucrativa indipendente. Minimo d’esistenza. Determinazione del reddito. Contributi AVS/AI/IPG, spese di trasferta mediante un autoveicolo privato e premi di cassa m
8 febbraio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.85
Lugano
8 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 20 settembre 2018 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1,
(patrocinata dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. In
sede di continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dall’PI 1 nei
confronti di RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 13'813.85 oltre ad
accessori, il 3 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha
allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale del debitore:
Redditi
Attività lucrativa indipendente
fr.
7'500.00
cantante lirico
Totale
fr.
7'500.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'255.00
quota parte dell’escusso (affitto con spese e
posteggio)
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferta fino al luogo
di lavoro
fr.
794.00
leasing e assicurazione __________
Totale
fr.
3'460.00
Accertato che il reddito supera il minimo
esistenziale, l’Ufficio l’ha pignorato a concorrenza dell’eccedenza
di fr. 4'040.– mensili, inviando al debitore il relativo verbale il 4 settembre
2018.
Fatti
B. Con
ricorso del 20 settembre 2018 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendone la rettifica nel senso di ridurre la quota pignorabile a fr. 887.20
mensili.
C. Il
3 ottobre 2018 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo
parziale al gravame, riducendo la quota mensile pignorabile a fr. 887.20
fino alla decisione sul ricorso.
D. Con
osservazioni del 17 ottobre 2018 l’PI 1 postula, in via principale, di
dichiarare irricevibile il ricorso e di modificare l’effetto sospensivo parziale, aumentando la
quota mensile pignorabile a fr. 2'423.70. In via
subordinata, chiede di accogliere parzialmente il gravame nel senso di ordinare
a RI 1 di versare all’UE a partire dal 1° agosto 2018, puntualmente ogni mese, fr. 2'423.70 sino a
soddisfacimento del credito posto in esecuzione. Nelle
sue del 24 ottobre 2018 l’Ufficio si rimette al giudizio della Camera, pur
ritenendo di aver correttamente eseguito il pignoramento.
Considerato
in diritto: 1. La resistente sostiene preliminarmente che il ricorso dev’essere
dichiarato irricevibile, siccome l’insorgente non ha allegato la procura a
favore del proprio legale. Sennonché il ricorrente ha rimediato a tale mancanza
con scritto del 31 ottobre 2018, ciò che è ammissibile (art. 7 cpv. 5 LPR),
sicché la censura è ormai priva d’oggetto.
Interposto
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 10 settembre 2018, il ricorso è quindi in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente contesta anzitutto il reddito considerato ai fini del calcolo della
quota pignorabile. Al riguardo sostiene che non è dato sapere su quali
documenti o considerazioni si sia basato l’UE. A sua detta, la documentazione
esibita, ovvero la dichiarazione d’imposta del 2016, dà evidenza di un reddito
netto imponibile di fr. 71'563.–, pari a fr. 5'963.60 mensili,
ragione per cui la quota pignorabile dev’essere ridotta perlomeno di fr. 1'536.40.
Rileva inoltre che nel 2018 i suoi “affari non vanno così bene” come nel 2017 e
pertanto l’ammontare considerato non rispecchia le sue reali entrate finanziarie.
Da
parte sua, l’UE osserva di essersi fondato sulla documentazione prodotta dal
debitore, vale a dire sul conteggio dei contributi personali AVS/AI/IPG del 1°
giugno 2018, nel quale è indicato un importo mensile di fr. 7'500.–.
3. Ebbene
emerge effettivamente da tale conteggio, prodotto dallo stesso escusso all’Ufficio
con scritto del 28 giugno 2018, un reddito determinante per il calcolo dei
contributi sociali a suo carico di fr. 90'000.–, ovvero di fr. 7'500.–
al mese. Ora, a prescindere dal
fatto che tale documento è più recente della dichiarazione d’imposta prodotta
in sede di ricorso ed è stato allestito da un’autorità
amministrativa anziché dal debitore stesso, il ricorrente non ne ha contestato
il contenuto né ha spiegato perché non se ne potrebbe tener conto ai fini del
calcolo del minimo d’esistenza. Ne consegue che sotto questo profilo gli
accertamenti condotti dall’UE sono conformi alla legge, mentre il ricorso si
rivela infondato.
4. Il
ricorrente reputa altresì che l’UE non abbia proceduto a un calcolo corretto
del canone di leasing e del premio d’assicurazione responsabilità civile per la
sua autovettura. Egli è del parere che bisogna computare al riguardo fr. 834.80
(leasing di fr. 668.30 e premio d’assicurazione di fr. 166.50)
anziché fr. 794.–. Fa pure notare che l’organo esecutivo non ha
considerato il costo della benzina di fr. 400.– né il premio mensile della
cassa malati, pari a fr. 333.50. Rileva infine che devono anche essere
computati fr. 842.– corrispondenti ai contributi personali AVS/AI/IPG relativi
al 2018.
Considerandi
Dal
canto suo, la resistente aderisce alle predette richieste, motivo per cui non
occorre dilungarsi oltre, giacché, ad ogni modo, le spese
in questione sono indispensabili all’attività lucrativa dell’escusso e alla
sua salute e vanno dunque ammesse nel calcolo del suo minimo
d’esistenza.
5.
Alla
luce dei motivi suesposti (consid. 4 e 5), in parziale accoglimento del
ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’Ufficio va
rettificato come segue:
Redditi
Attività lucrativa indipendente
fr.
7'500.00
cantante lirico
Totale
fr.
7'500.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
Cassa malati
Contributi AVS/AI/IPG
fr.
fr.
fr.
1'255.00
333.50
842.00
quota parte dell’escusso (affitto con spese e
posteggio)
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferta fino al luogo
di lavoro
fr.
1'234.80
leasing, assicurazione Basilese
e carburante
Totale
fr.
5'076.30
Di
conseguenza all’UE di Lugano dev’essere ordinato di pignorare il reddito di RI 1 a concorrenza di fr. 2'423.70
mensili. Con l’emanazione di tale decisione, la domanda
della resistente volta a modificare il decreto di effetto sospensivo parziale diventa
senza oggetto.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto
ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di pignorare il reddito di RI 1 a
concorrenza di fr. 2'423.70 mensili.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.