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Decisione

15.2018.85

Pignoramento di reddito da attività lucrativa indipendente. Minimo d’esistenza. Determinazione del reddito. Contributi AVS/AI/IPG, spese di trasferta mediante un autoveicolo privato e premi di cassa m

8 febbraio 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 20 settembre 2018 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,

chiedendone la rettifica nel senso di ridurre la quota pignorabile a fr. 887.20

mensili.

C. Il

3 ottobre 2018 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo

parziale al gravame, riducendo la quota mensile pignorabile a fr. 887.20

fino alla decisione sul ricorso.

D. Con

osservazioni del 17 ottobre 2018 l’PI 1 postula, in via principale, di

dichiarare irricevibile il ricorso e di modificare l’effetto sospensivo parziale, aumentando la

quota mensile pigno­rabile a fr. 2'423.70. In via

subordinata, chiede di accogliere parzialmente il gravame nel senso di ordinare

a RI 1 di versare all’UE a partire dal 1° agosto 2018, puntualmente ogni mese, fr. 2'423.70 sino a

soddisfacimento del credito posto in ese­cuzione. Nelle

sue del 24 ottobre 2018 l’Ufficio si rimette al giudizio della Camera, pur

ritenendo di aver correttamente eseguito il pignoramento.

Considerato

in diritto: 1. La resistente sostiene preliminarmente che il ricorso dev’essere

dichiarato irricevibile, siccome l’insorgente non ha allegato la procura a

favore del proprio legale. Sennonché il ricorrente ha rimediato a tale mancanza

con scritto del 31 ottobre 2018, ciò che è ammissibile (art. 7 cpv. 5 LPR),

sicché la censura è ormai priva d’oggetto.

Interposto

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 10 settembre 2018, il ricorso è quindi in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente contesta anzitutto il reddito considerato ai fini del calcolo della

quota pignorabile. Al riguardo sostiene che non è dato sapere su quali

documenti o considerazioni si sia basato l’UE. A sua detta, la documentazione

esibita, ovvero la dichiarazione d’imposta del 2016, dà evidenza di un reddito

netto imponibile di fr. 71'563.–, pari a fr. 5'963.60 mensili,

ragione per cui la quota pignorabile dev’essere ridotta perlomeno di fr. 1'536.40.

Rileva inoltre che nel 2018 i suoi “affari non vanno così bene” come nel 2017 e

pertanto l’ammontare considerato non rispecchia le sue reali entrate finanziarie.

Da

parte sua, l’UE osserva di essersi fondato sulla documentazione prodotta dal

debitore, vale a dire sul conteggio dei contributi personali AVS/AI/IPG del 1°

giugno 2018, nel quale è indicato un importo mensile di fr. 7'500.–.

3. Ebbene

emerge effettivamente da tale conteggio, prodotto dallo stesso escusso all’Ufficio

con scritto del 28 giugno 2018, un reddito determinante per il calcolo dei

contributi sociali a suo carico di fr. 90'000.–, ovvero di fr. 7'500.–

al mese. Ora, a prescindere dal

fatto che tale documento è più recente della dichiarazione d’imposta prodotta

in sede di ricorso ed è stato allestito da un’au­­torità

amministrativa anziché dal debitore stesso, il ricorrente non ne ha contestato

il contenuto né ha spiegato perché non se ne potrebbe tener conto ai fini del

calcolo del minimo d’esistenza. Ne consegue che sotto questo profilo gli

accertamenti condotti dall’UE sono conformi alla legge, mentre il ricorso si

rivela infondato.

4. Il

ricorrente reputa altresì che l’UE non abbia proceduto a un calcolo corretto

del canone di leasing e del premio d’assicurazione responsabilità civile per la

sua autovettura. Egli è del parere che bisogna computare al riguardo fr. 834.80

(leasing di fr. 668.30 e premio d’assicurazione di fr. 166.50)

anziché fr. 794.–. Fa pure notare che l’organo esecutivo non ha

considerato il costo della benzina di fr. 400.– né il premio mensile della

cassa malati, pari a fr. 333.50. Rileva infine che devono anche essere

computati fr. 842.– corrispondenti ai contributi personali AVS/AI/IPG relativi

al 2018.

Considerandi

Dal

canto suo, la resistente aderisce alle predette richieste, motivo per cui non

occorre dilungarsi oltre, giacché, ad ogni modo, le spese

in questione sono indispensabili all’attività lucrativa del­l’escusso e alla

sua salute e vanno dunque ammesse nel calcolo del suo minimo

d’esistenza.

5.

Alla

luce dei motivi suesposti (consid. 4 e 5), in parziale accoglimento del

ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’Ufficio va

rettificato come segue:

Redditi

Attività lucrativa indipendente

fr.

7'500.00

cantante lirico

Totale

fr.

7'500.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

Cassa malati

Contributi AVS/AI/IPG

fr.

fr.

fr.

1'255.00

333.50

842.00

quota parte dell’escusso (affitto con spese e

posteggio)

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferta fino al luogo

di lavoro

fr.

1'234.80

leasing, assicurazione Basilese

e carburante

Totale

fr.

5'076.30

Di

conseguenza all’UE di Lugano dev’essere ordinato di pignorare il reddito di RI 1 a concorrenza di fr. 2'423.70

men­sili. Con l’emanazione di tale decisione, la domanda

della re­sistente volta a modificare il decreto di effetto sospensivo parziale diventa

senza oggetto.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto

ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di pignorare il reddito di RI 1 a

concorrenza di fr. 2'423.70 mensili.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.