15.2018.88
Ricorso contro il rifiuto dell’UE di rimborsare all’escutente i danni che quest’ultima ritiene le siano stati cagionati illecitamente dall’organo esecutivo per aver ritardato nel versarle il pagamento
16 aprile 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto
n.
15.2018.88
Lugano
16 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 4 ottobre 2018 della
RI 1
(rappresentata dall’RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei
confronti di
fu PI 2,
procedura
che interessa anche l’erede
PI 1,
(patrocinato dall’ PA 1, )
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla RI 1 contro
PI 2 per l’incasso di rispettivamente fr. 891.25 e fr. 266.10, il
15 gennaio 2003 e il 1° settembre 2008 l’allora Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona (ora Ufficio di esecuzione [UE] di Bellinzona) ha emesso due
attestati di carenza di beni (ACB) per fr. 1'026.25 e fr. 352.60;
che
dopo il decesso di PI 2, avvenuto il 12 marzo 2017, mediante bonifico postale
del 9 agosto 2017 il figlio ed erede PI 1 ha provveduto a pagare all’UE fr. 3'078.30
a saldo di tutti gli ACB emessi contro la defunta madre, compresi i due sopra
menzionati (v. stato di ripartizione assunto d’ufficio);
che
l’UE ha ricevuto la somma pagata l’11 agosto 2017, ma per un problema
informatico l’ha riversata alla RI 1 soltanto il 22 gennaio 2018;
che
non essendo allora a conoscenza dell’avvenuto pagamento, con scritto del 29
dicembre 2017 la RI 1 ha chiesto a PI 1 di formulare una proposta per il saldo
degli ACB in questione;
che
con scritto del 10 gennaio 2018 PI 1 ha comunicato all’escutente di aver soluto
gli ACB con versamento del 9 agosto 2017 all’UE, invitandola nel contempo a rivolgersi
a tale ufficio per ulteriori informazioni;
che
a domanda della RI 1, il 19 gennaio 2018 l’Ufficio esecuzioni e fallimenti
Regione Moesa ha emesso nei confronti di PI 1 il precetto esecutivo n. __________
per l’incasso di complessivi fr. 1'687.75, indicando quale titolo del
credito i due noti ACB;
che
su istanza dell’escusso, con decisione del 10 aprile 2018 il presidente del
Tribunale regionale Moesa ha annullato la predetta esecuzione, condannando la RI
1 a rifondere all’istante la tassa di giustizia di fr. 250.– e le
ripetibili di fr. 600.–;
che
sostenendo di non aver (ancora) ricevuto il pagamento dei due ACB, il 19 aprile 2018 l’RA 1, in nome e per
conto della RI 1, ha invitato l’UE ha versare
immediatamente l’importo dovuto, oltre alle spese di fr. 73.70 per l’esecuzione
promossa contro PI 1, la tassa di giustizia e le ripetibili, “causate dal ritardo di rilevante gravità”;
che
in risposta, il 24 aprile 2018 l’Ufficio ha comunicato di non ritenere
giustificata la richiesta di rimborso, ribadendo che a causa di un “problema informatico che impediva il
riversamento ai creditori dei pagamenti per attestati carenza beni”, ha potuto versare l’importo dovuto soltanto il 22 gennaio 2018;
che
con comunicazione del 19 giugno 2018 l’RA 1 ha chiesto all’UE l’invio di una “decisione contestabile”;
che
il 28 giugno 2018 l’organo esecutivo ha segnalato all’RA 1 che “la decisione formale dello scrivente Ufficio
è la comunicazione emessa in data 24 aprile 2018” e
che contro la stessa è data facoltà di ricorso entro 10 giorni giusta l’art. 17
LEF;
che
mediante scritto del 22 agosto 2018 l’RA 1 ha nuovamente preteso dall’UE la
trasmissione di una “decisione
contestabile secondo le norme legali entro 10 giorni”,
rilevando che la precedente lettera, oltre a non essere stata inviata per posta
raccomandata, non conteneva l’indicazione che fosse una “decisione” né una
motivazione;
che
il 24 settembre 2018 l’organo esecutivo ha (di nuovo) respinto le pretese dell’RA
1, riassumendo quanto accaduto e indicando che “la presente vale quale decisione formale”, contro cui è possibile fare ricorso, per il tramite dell’Ufficio, a
questa Camera;
che
con ricorso del 4 ottobre 2018 la RI 1 chiede che venga annullata la decisione
dell’UE del 24 settembre 2018 e che sia fatto ordine a quest’ultimo di
rifonderle le spese esecutive di fr. 73.30, la tassa di giustizia di fr. 250.–
e le ripetibili di fr. 600.–;
che la via del ricorso all’autorità di
vigilanza secondo l’art. 17 LEF è aperta unicamente contro
Fatti
i provvedimenti degli organi di esecuzione e dei fallimenti, ovvero contro ogni
atto ufficiale adottato dall’organo nell’esercizio della propria funzione
pubblica in una procedura concreta di esecuzione per debiti, ove esplichi
effetti verso l’esterno e tenda a far proseguire o chiudere l’esecuzione (DTF
142 III 427 consid. 3.3 e 142 III 646 consid. 3.1, e i rinvii; sentenza della
CEF 15.2019.23 del 4 aprile 2019);
che
nel caso in rassegna, gli scritti 24 aprile, 28 giugno e 24 settembre 2018 dell’UE,
nonostante l’errata indicazione di un termine di 10 giorni per
presentare ricorso (perlomeno negli ultimi due), non sono atti
ufficiali destinati a far proseguire o chiudere determinate esecuzioni, ma si
tratta di mere prese di posizione sulla richiesta di rimborso della ricorrente
e in quanto tali non possono dunque essere impugnate mediante ricorso giusta l’art.
17 LEF;
che
inoltre, le domande di risarcimento di eventuali danni cagionati illecitamente
dagli organi esecutivi vanno fatte valere contro il Cantone (art. 5 cpv. 1 LEF)
e non rientrano nella competenza né dell’ufficio d’esecuzione né dell’autorità
di vigilanza, bensì in quella esclusiva dei tribunali civili ordinari del
cantone di domicilio del convenuto (sentenza della CEF 15.2019.13 del 20 febbraio
2019; art. 22 cpv. 1 della legge cantonale sulla responsabilità civile
degli enti pubblici e degli agenti pubblici [RL 166.100]);
che
di conseguenza il ricorso risulta irricevibile;
che,
impregiudicato l’esito di un’eventuale azione di risarcimento danni contro l’ente
pubblico, si rileva per abbondanza che la ricorrente avrebbe potuto facilmente evitare
(o almeno ridurre) le spese giudiziarie a suo carico, ritirando
l’esecuzione promossa contro PI 1, non appena ricevuto il
pagamento di quest’ultimo, che l’UE le aveva riversato il 22 gennaio 2018,
Considerandi
ovvero ben prima dell’emanazione della decisione del presidente del Tribunale
regionale Moesa (del 10 aprile 2018);
che
del resto pare pure dubbio che l’insorgente possa pretendere il risarcimento
delle spese esecutive di fr. 73.30, siccome, secondo le motivazioni della
predetta decisione, la prescrizione, invocata dalla ricorrente quale motivo della
nuova esecuzione (v. ricorso, pag. 4, ad 6), “non sarebbe in ogni caso intervenuta prima del marzo
2018, per cui la convenuta [RI
1] avrebbe anche potuto attendere e richiedere all’istante [PI 1]
medesimo ragguagli o la conferma di pagamento prima di inoltrare la domanda di
esecuzione all’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa il 19 gennaio 2018” (allegato 13, pag. 3);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.