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Decisione

15.2018.88

Ricorso contro il rifiuto dell’UE di rimborsare all’escutente i danni che quest’ultima ritiene le siano stati cagionati illecitamente dall’organo esecutivo per aver ritardato nel versarle il pagamento

16 aprile 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti degli organi di esecuzione e dei fallimenti, ovvero contro ogni

atto ufficiale adottato dall’organo nell’esercizio della propria funzione

pubblica in una procedura concreta di esecuzione per debiti, ove esplichi

effetti verso l’esterno e tenda a far proseguire o chiudere l’esecuzione (DTF

142 III 427 consid. 3.3 e 142 III 646 consid. 3.1, e i rinvii; sentenza della

CEF 15.2019.23 del 4 aprile 2019);

che

nel caso in rassegna, gli scritti 24 aprile, 28 giugno e 24 settembre 2018 dell’UE,

nonostante l’errata indicazione di un termine di 10 giorni per

presentare ricorso (perlomeno negli ultimi due), non sono atti

ufficiali destinati a far proseguire o chiudere determinate esecuzioni, ma si

tratta di mere prese di posizione sulla richiesta di rimborso della ricorrente

e in quanto tali non possono dunque essere impugnate mediante ricorso giusta l’art.

17 LEF;

che

inoltre, le domande di risarcimento di eventuali danni cagionati illecitamente

dagli organi esecutivi vanno fatte valere contro il Cantone (art. 5 cpv. 1 LEF)

e non rientrano nella competenza né dell’ufficio d’esecuzione né dell’autorità

di vigilanza, bensì in quella esclusiva dei tribunali civili ordinari del

cantone di domicilio del convenuto (sentenza della CEF 15.2019.13 del 20 febbraio

2019; art. 22 cpv. 1 della legge cantonale sulla responsabilità civile

degli enti pubblici e degli agenti pubblici [RL 166.100]);

che

di conseguenza il ricorso risulta irricevibile;

che,

impregiudicato l’esito di un’eventuale azione di risarcimento danni contro l’ente

pubblico, si rileva per abbondanza che la ricorrente avrebbe potuto facilmente evitare

(o almeno ridurre) le spese giudiziarie a suo carico, ritirando

l’esecuzione promossa contro PI 1, non appena ricevuto il

pagamento di quest’ultimo, che l’UE le aveva riversato il 22 gennaio 2018,

Considerandi

ovvero ben prima dell’emanazione della decisione del presidente del Tribunale

regionale Moesa (del 10 aprile 2018);

che

del resto pare pure dubbio che l’insorgente possa pretendere il risarcimento

delle spese esecutive di fr. 73.30, siccome, secondo le motivazioni della

predetta decisione, la prescrizione, invocata dalla ricorrente quale motivo della

nuova esecuzione (v. ricorso, pag. 4, ad 6), “non sarebbe in ogni caso intervenuta prima del marzo

2018, per cui la convenuta [RI

1] avrebbe anche potuto attendere e richiedere all’istante [PI 1]

medesimo ragguagli o la conferma di pagamento prima di inoltrare la domanda di

esecuzione all’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa il 19 gennaio 2018” (allegato 13, pag. 3);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.