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Decisione

15.2018.9

Ricorso contro l’avviso di pignoramento, ritenuto nullo per mancanza di notificazione del PE. Notifica in via edittale

12 aprile 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.9

Lugano

12 aprile 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 16 gennaio 2018 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 4 gennaio 2018 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9

maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro RI 1

per l’in­­casso di fr. 3'682.25 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio

2016;

che

dopo che la notifica in via postale e due ulteriori tentativi di notificazione

tramite la Polizia comunale e la convocazione del­l’escusso presso l’Ufficio

non erano andati a buon fine, l’UE ha pubblicato il precetto esecutivo sul

Foglio ufficiale cantonale (FUC) n. __________ del __________;

che

avendo PI 1 presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione, il 4 gennaio

2018 l’UE ha emesso l’av­viso di pignoramento per il 29 gennaio;

che preso conoscenza di tale atto il 5 gennaio 2018, con ricorso del 15

gennaio RI 1 ne chiede l’annulla­­mento, sostenendo di non aver mai ricevuto il

precetto esecutivo;

che

visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato

per osservazioni alla procedente;

che

con osservazioni del 17 gennaio 2018 l’Ufficio domanda a questa Camera di voler

valutare la possibilità di dichiarare direttamente irricevibile il ricorso

giusta l’art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2);

che

l’UE spiega in sostanza di aver proceduto alla pubblicazione del precetto sul

FUC dopo aver tentato invano di notificarlo mediante raccomandata del 9 maggio

2017, ritornata al mittente poiché non ritirata (v. esemplare del precetto

esecutivo per il debitore agli atti), e l’intervento della Polizia comunale, la

Considerandi

quale, non avendo trovato nessuno al domicilio dell’escusso il 14 giugno 2017

(v. dichiarazione agli atti), aveva lasciato nella sua buca delle lettere un

avviso di ritirare l’atto esecutivo presso l’Uffi­cio entro il 3 luglio 2017 con la comminatoria della

pubblicazione in caso d’inosservanza;

che

invitato dal presidente di questa Camera a determinarsi sulle predette osservazioni,

il 2 febbraio 2018 RI 1 si è limitato a addurre che dallo scritto dell’UE si

deduce che non vi è stata pubblicazione sul FUC e che, ad ogni modo, egli non

poteva attendersi una comunicazione, siccome – a sua detta – il credito di PI 1

è privo di qualsivoglia fondamento;

che

l’escusso non ha tuttavia contestato i tentativi effettuati dal­l’Ufficio di

notificargli il precetto al suo domicilio né del resto ha allegato di non

essere stato in grado di ritirare la raccomandata postale o di presentarsi all’Ufficio

per farsi consegnare il precetto esecutivo;

che

di conseguenza, avendo l’UE provveduto ad (almeno) un doppio tentativo

infruttuoso di notifica secondo le modalità previste dalla legge – dapprima

mediante invio postale (art. 72 cpv. 1 LEF) e in seguito attraverso l’intervento

della polizia (art. 64 cpv. 2 LEF) – condizione minima per far capo alla via

edittale (sentenza della CEF 15.2016.9 del 29 aprile 2016 consid. 2.1), ben

si giustificava nel caso di specie la pubblicazione del precetto esecutivo in

virtù dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF (cfr. sentenza della CEF 15.2008.17 del

5.

dicembre 2008), il quale è da ritenere validamente notificato il 27 ottobre

2017;

che

alla luce di quanto precede, l’Ufficio era dunque tenuto a dare seguito alla

domanda di proseguimento dell’esecuzione con l’emissione dell’avviso di

pignoramento (art. 89 e 90 LEF), sicché il ricorso risulta infondato;

che

non porta a diversa conclusione la circostanza secondo cui l’escusso non poteva

attendersi una comunicazione da parte del­l’UE, poiché – a suo parere – il

credito fatto valere da PI 1 è privo di fondamento;

che

nella fattispecie, infatti, la notifica non poggia sulla finzione di

comunicazione alla scadenza del termine di giacenza postale (art. 138 cpv. 3

lett. a CPC) bensì su quella della comunicazione mediante pubblicazione (art.

66.

cpv. 4 n. 2 LEF), i cui presupposti, come visto, non sono contestati dal

ricorrente;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.