15.2018.92
Graduatoria di fallimento. Reiezione di un’insinuazione. Ricorso tardivo. Irricevibilità delle contestazioni di diritto sostanziale. Competenze dell’autorità di vigilanza cantonale in materia LEF
16 gennaio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.92
Lugano
16 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto l’8 ottobre 2018 da
RI 1, __________
RI 2, __________
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,
o meglio contro la decisione 24 settembre 2018 di reiezione di una loro
insinuazione nel fallimento della
PI 1
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 24 settembre 2018 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha
informato RI 1 e RI 2 che a partire dal giorno successivo sarebbe stata depositata
presso i propri uffici la graduatoria nel fallimento della PI 1 e ha notificato
loro la sua decisione di contestare interamente la loro pretesa di
fr. 199'999.– “poiché non
inerente [al]la fallita”, avvisandoli che un’eventuale
contestazione andava presentata al giudice del luogo del fallimento entro 20
giorni dal deposito della graduatoria in virtù dell’art. 250 LEF;
che
un ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – dev’essere
presentato entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato pena la sua
inammissibilità (art. 17 cpv. 2 LEF);
che
nel caso in esame i ricorrenti affermano di avere ricevuto la comunicazione
contestata il 28 settembre 2018, mentre il ricorso è stato consegnato a mano
allo sportello della cancelleria del Tribunale d’appello solo martedì 9 ottobre
2018 (data del timbro sul ricorso), ovvero 11 giorni dopo, sicché esso si
rivela tardivo;
che
la data indicata sul ricorso (8 ottobre 2018) non è di rilievo, determinante
per l’osservanza del termine essendo la data di consegna al tribunale oppure,
all’indirizzo di questo, alla posta svizzera (art. 143 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF);
che
il ricorso è del resto irricevibile non solo perché è tardivo, ma anche per
incompetenza materiale della Camera, laddove i ricorrenti sollecitano una
verifica estesa volta a determinare la correttezza della loro insinuazione;
che
con il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF, infatti,
possono essere fatti valere unicamente errori formali e procedurali
nell’allestimento della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è
imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di
un’insinuazione o ammette un credito non insinuato o insufficientemente
sostanziato, mentre ove la contestazione verte su questioni di diritto
sostanziale ed è volta a far stabilire se e in quale misura (importo, rango ed esigibilità) un determinato credito dev’essere ammesso nella graduatoria – come nel caso in
esame – è aperta esclusivamente la via dell’azione di contestazione
della graduatoria all’autorità giudiziaria competente secondo l’art. 250 LEF (DTF 114 III 113, 119 III 84);
che
nel Cantone Ticino tale azione va promossa non davanti alla CEF, bensì al
pretore ove il valore litigioso superi fr. 5'000.– (art. 37 cpv. 1 della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]) e al giudice di pace negli altri casi (art. 31 cpv. 1 lett. c
LOG), con il rilievo che il valore
litigioso corrisponde al dividendo stimato dall’amministrazione del fallimento
o dai liquidatori per quella pretesa
(sentenza della CEF 14.2014.138 del
Fatti
17 novembre 2014 consid. 1.1);
che
esula pure dalla competenza della CEF, quale autorità di vigilanza (art. 13
LEF), “una consona istruzione
ricorsuale di tutte le decisioni che concorrono alle disfunzioni procedurali
presso la Pretura Civile di Lugano [e] la Giudicatura di Pace di Lugano Ovest”, siccome la sua vigilanza è limitata all’operato degli organi dell’esecuzione
forzata (uffici di esecuzione e dei fallimenti, amministrazioni fallimentari
speciali, ecc.) – che come detto può essere contestato dagli interessati al
procedimento esecutivo entro il termine di 10 giorni stabilito dall’art. 17
cpv. 2 LEF – e non si estende agli organi giudiziari, anche se un giudizio
unico potesse eventualmente determinare un risparmio di tempo e di spese
processuali;
che
in effetti il diritto a essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge,
competente nel merito, indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost.) implica
che le parti indirizzino l’azione o il ricorso al tribunale materialmente
competente secondo la legge e che il tribunale declini la propria competenza
ove non sia data per legge;
che
quale autorità di vigilanza cantonale in materia esecutiva la Camera è quindi
tenuta a declinare la propria competenza anche per quanto attiene a tutte le
domande d’intervento nei confronti di diversi Pretori del Distretto di Lugano e
dei giudici della Terza Camera
civile del Tribunale d’appello contenute negli scritti degli
insorgenti del 18 ottobre, 12 novembre, 24 dicembre 2018 e 15 gennaio 2019;
che
le decisioni contestate dai ricorrenti non paiono neppure rientrare nelle
materie in cui la Camera detiene una competenza giudiziaria giusta l’art. 48
lett. e LOG;
che,
d’altronde, non si evincono dagli atti indicazioni o indizi che impongano una
Considerandi
trasmissione d’ufficio degli atti o segnalazioni al Consiglio della
Magistratura o al Ministero Pubblico, ricordato che eventuali irregolarità
formali possono e devono essere contestate facendo capo al rimedio giuridico
specifico previsto dalla legge, nei tempi e nei modi stabiliti dalla
legislazione processuale applicabile alla decisione avversata;
che
relativamente alla doglianza dei ricorrenti con cui lamentano di non avere
ancora ricevuto una risposta dall’UF alla loro richiesta di esame degli atti
del fallimento, si osserva come il fax da loro prodotto (allegato 2) rechi la
stessa data del ricorso (8 ottobre 2018) e come nulla negli atti lasci pensare
che l’UF si opponga a tale richiesta;
che
basta del resto ai ricorrenti presentarsi allo sportella dell’UF durante gli
orari di servizio per ottenere l’accesso agli atti, riconosciuto loro dall’art.
8a LEF finché la reiezione della loro pretesa non sia definitiva;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.