Lexipedia

Decisione

15.2018.92

Graduatoria di fallimento. Reiezione di un’insinuazione. Ricorso tardivo. Irricevibilità delle contestazioni di diritto sostanziale. Competenze dell’autorità di vigilanza cantonale in materia LEF

16 gennaio 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

17 novembre 2014 consid. 1.1);

che

esula pure dalla competenza della CEF, quale autorità di vigilanza (art. 13

LEF), “una consona istruzione

ricorsuale di tutte le decisioni che concorrono alle disfunzioni procedurali

presso la Pretura Civile di Lugano [e] la Giudicatura di Pace di Lugano Ovest”, siccome la sua vigilanza è limitata all’operato degli organi dell’e­­secuzione

forzata (uffici di esecuzione e dei fallimenti, amministrazioni fallimentari

speciali, ecc.) – che come detto può essere contestato dagli interessati al

procedimento esecutivo entro il termine di 10 giorni stabilito dall’art. 17

cpv. 2 LEF – e non si estende agli organi giudiziari, anche se un giudizio

unico potesse eventualmente determinare un risparmio di tempo e di spese

processuali;

che

in effetti il diritto a essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge,

competente nel merito, indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost.) implica

che le parti indirizzino l’azione o il ricorso al tribunale materialmente

competente secondo la legge e che il tribunale declini la propria competenza

ove non sia data per legge;

che

quale autorità di vigilanza cantonale in materia esecutiva la Camera è quindi

tenuta a declinare la propria competenza anche per quanto attiene a tutte le

domande d’intervento nei confronti di diversi Pretori del Distretto di Lugano e

dei giudici della Terza Camera

civile del Tribunale d’appello contenute negli scritti degli

insorgenti del 18 ottobre, 12 novembre, 24 dicembre 2018 e 15 gennaio 2019;

che

le decisioni contestate dai ricorrenti non paiono neppure rientrare nelle

materie in cui la Camera detiene una competenza giudiziaria giusta l’art. 48

lett. e LOG;

che,

d’altronde, non si evincono dagli atti indicazioni o indizi che impongano una

Considerandi

trasmissione d’ufficio degli atti o segnalazioni al Consiglio della

Magistratura o al Ministero Pubblico, ricordato che eventuali irregolarità

formali possono e devono essere contestate facendo capo al rimedio giuridico

specifico previsto dalla legge, nei tempi e nei modi stabiliti dalla

legislazione processuale applicabile alla decisione avversata;

che

relativamente alla doglianza dei ricorrenti con cui lamentano di non avere

ancora ricevuto una risposta dall’UF alla loro richiesta di esame degli atti

del fallimento, si osserva come il fax da loro prodotto (allegato 2) rechi la

stessa data del ricorso (8 ottobre 2018) e come nulla negli atti lasci pensare

che l’UF si opponga a tale richiesta;

che

basta del resto ai ricorrenti presentarsi allo sportella dell’UF durante gli

orari di servizio per ottenere l’accesso agli atti, riconosciuto loro dall’art.

8a LEF finché la reiezione della loro pretesa non sia definitiva;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.