15.2018.95
Avviso di pignoramento. Ritiro dell’opposizione vincolato alla conclusione di un accordo di rateazione. Nullità degli atti esecutivi successivi all’opposizione
24 aprile 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.95
Lugano
24 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 25 ottobre 2018 da
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 17 ottobre 2018 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° settembre 2018 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 29'722.90
oltre agli interessi del 5% dal 29 agosto 2017 sulla scorta del contratto di
leasing n. __________ e della fattura finale del 5 luglio 2017.
Fatti
B. Avendo l’escusso interposto opposizione al
precetto esecutivo, la procedente ha promosso nei suoi confronti in data 8
novembre 2017 un’istanza per tentativo di conciliazione dinanzi alla Pretura di
Lugano, Sezione 2, avente per oggetto una causa creditoria di fr. 29'722.90
e il rigetto definitivo dell’opposizione. Esperito invano il tentativo di conciliazione, il Pretore
ha rilasciato all’PI 1 l’autorizzazione
ad agire. Il 20 febbraio 2018 la creditrice ha presentato alla Pretura la
relativa petizione.
C. All’udienza del 12 settembre 2018 le parti
sono addivenute a un accordo amichevole, in base al quale la causa è stata transatta
per un importo complessivo di
fr. 29'592.90, da pagare ratealmente “secondo modalità e termini che verranno concordati
direttamente tra le parti”.
Il convenuto ha poi ritirato l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo
limitatamente a fr. 29'592.90, “ritenuto che l’attrice si impegna a non
proseguire nella procedura esecutiva fintanto che non sarà trovato un accordo
per il pagamento rateale e poi, in caso di accordo su questo punto fintanto che
il convenuto rispetterà i termini di pagamento”. Stante l’intesa raggiunta, il Pretore ha
stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione.
D. Non
avendo le parti trovato un accordo di rateazione del debito, il 2 ottobre 2018
la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il 17 ottobre 2018
l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento, fissandone l’esecuzione al 4 dicembre
2018.
E. Con ricorso del 25 ottobre 2018, RI 1 chiede
di annullare l’avviso di pignoramento.
F. Mediante
decreto del 29 novembre 2018 il presidente di questa Camera ha concesso al
reclamo effetto sospensivo parziale, sospendendo fino
alla decisione sul ricorso la realizzazione dei beni che sarebbero eventualmente stati pignorati il 4 dicembre 2018.
G. Con
osservazioni del 6 novembre 2018 l’PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si
è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 17 ottobre 2018 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente argomenta che il verbale d’udienza del 12 settembre 2018 prevedeva
la possibilità di proseguire l’esecuzione solo nel caso in cui le parti
avessero raggiunto un accordo sulla rateazione del debito o, una volta esso
concluso, egli non l’avesse rispettato. Non avendo le parti trovato alcuna
intesa al riguardo, amente
del ricorrente non sussistono i presupposti per proseguire l’esecuzione.
Da
parte sua la creditrice osserva che all’udienza l’escusso ha ritirato
incondizionatamente l’opposizione. Egli ha poi sì proposto una rateazione di fr. 200.–
mensili a partire dal 1° gennaio 2019 a condizione che gli venisse rinnovato il
contratto di lavoro. Per la procedente, però, tale proposta è inaccettabile,
perché in tal modo l’estinzione totale del debito, solo per capitale, non si
verificherebbe prima del 2031. La resistente ricorda di aver sempre ribadito la
richiesta di versamento di rate di almeno fr. 500.– mensili. Con la sua “assurda” proposta –
così l’PI 1 – RI 1 avrebbe impedito, in urto con la buona fede, che la
condizione sospensiva contenuta nell’accordo transattivo del 12 settembre 2018
venisse adempiuta, motivo per il quale a norma dell’art 156 CO la condizione dev’essere
considerata come realizzata.
3. Prima di dare seguito a una domanda di
proseguimento dell’esecuzione (art. 88 LEF), l’ufficio d’esecuzione, e in
caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale
opposizione al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva,
o sia stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti
esecutivi giusta l’art. 22 LEF (tra altre:
sentenze della CEF 15.2015.78
del 22 febbraio 2016 consid. 3,
15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 2 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002,
confermata dal Tribunale federale il 14 marzo 2002 nella decisione 7B.29/2002,
consid. 2/c). Il ritiro dell’opposizione deve avvenire senza riserve né
condizioni (DTF 63 III 147; Ruedin
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 20 ad art. 74 LEF).
4. Nel
caso di specie, all’udienza del 12 settembre 2019 RI 1 ha riconosciuto il suo debito
nei confronti della procedente
nella misura di fr. 29'592.90. Dai contenuti dell’accordo emerge chiaramente
però che l’escusso non ha ritirato puramente e semplicemente l’opposizione,
senza riserve o condizioni, ma ne ha vincolato il ritiro alla condizione che l’PI
1 non proseguisse
la procedura esecutiva fintanto che le parti non avrebbero trovato un accordo
per il pagamento rateale del dovuto e fintanto che, una volta raggiunto, l’accordo
sarebbe stato rispettato. Non essendosi le parti nel seguito accordate sulla rateazione
del debito, la condizione posta dall’escusso per il ritiro della propria
opposizione non si è realizzata. Siccome,
poi, nell’accordo dinanzi al Pretore le parti hanno omesso di fissare l’importo
minimo delle singole rate che l’escusso avrebbe dovuto versare o di stabilire
un lasso di tempo massimo entro il quale il debito avrebbe dovuto essere estinto,
la mancata intesa sulla questione della rateazione non può essere imputata
(solo) a quest’ultimo e non può essergli rimproverato, nel proporre rate di fr. 200.–
mensili, di aver impedito, in urto con la buona fede, che la condizione
sospensiva contenuta nell’accordo transattivo del 12 settembre 2018 venisse
adempiuta. Difettando la prova della realizzazione della condizione posta al ritiro
dell’opposizione, come pure di una
decisione di rigetto dell’opposizione, l’UE non poteva validamente dare seguito alla
domanda di proseguimento dell’opposizione presentata dalla procedente. Ne
consegue che l’avviso di pignoramento del 17 ottobre 2018 dev’essere annullato come
gli atti esecutivi successivi all’emissione dello stesso (verbale di pignoramento
e attestato di carenza di beni del 20 febbraio 2019.
5. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza
l’avviso di pignoramento emesso dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il 17 ottobre 2018 nell’esecuzione n. __________ è annullato, come pure il verbale di pignoramento e
attestato di carenza di beni del 20 febbraio 2019.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.