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Decisione

15.2018.95

Avviso di pignoramento. Ritiro dell’opposizione vincolato alla conclusione di un accordo di rateazione. Nullità degli atti esecutivi successivi all’opposizione

24 aprile 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo l’escusso interposto opposizione al

precetto esecutivo, la procedente ha promosso nei suoi confronti in data 8

novembre 2017 un’istanza per tentativo di conciliazione dinanzi alla Pretura di

Lugano, Sezione 2, avente per oggetto una causa creditoria di fr. 29'722.90

e il rigetto definitivo dell’opposizione. Esperito invano il tentativo di conciliazione, il Pretore

ha rilasciato all’PI 1 l’autorizzazione

ad agire. Il 20 febbraio 2018 la creditrice ha presentato alla Pretura la

relativa petizione.

C. All’udienza del 12 settembre 2018 le parti

sono addivenute a un accordo amichevole, in base al quale la causa è stata transatta

per un importo complessivo di

fr. 29'592.90, da pagare ratealmen­te “secondo modalità e termini che verranno concordati

direttamente tra le parti”.

Il convenuto ha poi ritirato l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo

limitatamente a fr. 29'592.90, “ritenuto che l’attrice si impegna a non

proseguire nella procedura esecutiva fintanto che non sarà trovato un accordo

per il pagamento rateale e poi, in caso di accordo su questo punto fintanto che

il convenuto rispetterà i termini di pagamento”. Stante l’intesa raggiunta, il Pretore ha

stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione.

D. Non

avendo le parti trovato un accordo di rateazione del debito, il 2 ottobre 2018

la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecu­­zione e il 17 ottobre 2018

l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento, fissandone l’esecuzione al 4 dicembre

2018.

E. Con ricorso del 25 ottobre 2018, RI 1 chiede

di an­nullare l’avviso di pignoramento.

F. Mediante

decreto del 29 novembre 2018 il presidente di questa Camera ha concesso al

reclamo effetto sospensivo parziale, sospendendo fino

alla decisione sul ricorso la realizzazione dei beni che sarebbero eventualmente stati pignorati il 4 dicembre 2018.

G. Con

osservazioni del 6 novembre 2018 l’PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si

è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 17 ottobre 2018 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente argomenta che il verbale d’udienza del 12 settembre 2018 prevedeva

la possibilità di proseguire l’esecuzione solo nel caso in cui le parti

avessero raggiunto un accordo sulla rateazione del debito o, una volta esso

concluso, egli non l’avesse rispettato. Non avendo le parti trovato alcuna

intesa al riguardo, amente

del ricorrente non sussistono i presupposti per proseguire l’ese­­cuzione.

Da

parte sua la creditrice osserva che all’udienza l’escusso ha ritirato

incondizionatamente l’opposizione. Egli ha poi sì proposto una rateazione di fr. 200.–

mensili a partire dal 1° gennaio 2019 a condizione che gli venisse rinnovato il

contratto di lavoro. Per la procedente, però, tale proposta è inaccettabile,

perché in tal modo l’estinzione totale del debito, solo per capitale, non si

verificherebbe prima del 2031. La resistente ricorda di aver sempre ribadito la

richiesta di versamento di rate di almeno fr. 500.– mensili. Con la sua “assurda” proposta –

così l’PI 1 – RI 1 avrebbe impedito, in urto con la buona fede, che la

condizione sospensiva contenuta nell’accordo transattivo del 12 settembre 2018

venisse adempiuta, motivo per il quale a norma dell’art 156 CO la condizione dev’essere

considerata come realizzata.

3. Prima di dare seguito a una domanda di

proseguimento dell’ese­­cuzione (art. 88 LEF), l’ufficio d’esecuzione, e in

caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale

opposizione al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva,

o sia stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti

esecutivi giusta l’art. 22 LEF (tra altre:

sentenze della CEF 15.2015.78

del 22 febbraio 2016 consid. 3,

15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 2 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002,

confermata dal Tribunale federale il 14 marzo 2002 nella decisione 7B.29/2002,

consid. 2/c). Il ritiro dell’opposizione deve avvenire senza riserve né

condizioni (DTF 63 III 147; Ruedin

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 20 ad art. 74 LEF).

4. Nel

caso di specie, all’udienza del 12 settembre 2019 RI 1 ha riconosciuto il suo debito

nei confronti della proceden­te

nella misura di fr. 29'592.90. Dai contenuti dell’accordo emerge chiaramente

però che l’escusso non ha ritirato puramente e semplicemente l’opposizione,

senza riserve o condizioni, ma ne ha vincolato il ritiro alla condizione che l’PI

1 non proseguisse

la procedura esecutiva fintanto che le parti non avrebbero trovato un accordo

per il pagamento rateale del dovuto e fintanto che, una volta raggiunto, l’accordo

sarebbe stato rispettato. Non essendosi le parti nel seguito accordate sulla rateazione

del debito, la condizione posta dall’escusso per il ritiro della propria

opposizione non si è realizzata. Siccome,

poi, nell’accor­­do dinanzi al Pretore le parti hanno omesso di fissare l’importo

minimo delle singole rate che l’escusso avrebbe dovuto versare o di stabilire

un lasso di tempo massimo entro il quale il debito avrebbe dovuto essere estinto,

la mancata intesa sulla questione della rateazione non può essere imputata

(solo) a quest’ultimo e non può essergli rimproverato, nel proporre rate di fr. 200.–

men­sili, di aver impedito, in urto con la buona fede, che la condizione

sospensiva contenuta nell’accordo transattivo del 12 settembre 2018 venisse

adempiuta. Difettando la prova della realizzazione della condizione posta al ritiro

dell’opposizione, come pure di una

decisione di rigetto dell’opposizione, l’UE non poteva validamente dare seguito alla

domanda di proseguimento dell’opposizione presentata dalla procedente. Ne

consegue che l’avviso di pignoramento del 17 ottobre 2018 dev’essere annullato come

gli atti esecutivi successivi all’emissione dello stesso (verbale di pignoramento

e attestato di carenza di beni del 20 febbraio 2019.

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza

l’avviso di pignoramento emesso dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il 17 ottobre 2018 nel­l’esecuzione n. __________ è annullato, come pure il verbale di pignoramento e

attestato di carenza di beni del 20 febbraio 2019.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.