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Decisione

15.2018.96

Realizzazione di un bene immobiliare oggetto di sequestro penale. Rispettive competenze delle autorità esecutive e penali

23 aprile 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per considerare l’atto nullo giusta l’art. 22 LEF.

3. Giusta l’art. 44 LEF, la realizzazione di

oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù

della legge del 1° ot­tobre 2010 sulla restituzione degli

averi di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative

leggi federali o cantonali. Ciò è il caso in particolare per la confisca di

oggetti pericolosi (art. 69 CP) o di valori patrimoniali nel senso degli art.

70 o 72 CP. Giurisprudenza e dottrina ammettono inoltre che la riserva

dell’art. 44 LEF vale pure per i sequestri penali eseguiti a garanzia di una

futura confisca o restituzione ai danneggiati (art. 263 cpv. 1 lett. c-d del

Codice di procedura penale [CPP, RS 312.0]). Si tratta infatti di misure

provvisionali destinate a garantire una prospettata (o prospettabile)

espropriazione dell’attivo patrimoniale sequestrato a favore dello Stato o del

danneggiato, espropriazione che sottraendolo al patrimonio del suo proprietario

o titolare attuale (solitamente l’imputato o il condannato) specularmente lo

porrà al di fuori della portata dei suoi creditori. In questo senso il diritto penale, in virtù della

riserva dell’art. 44 LEF, conferisce allo Stato o al

danneggiato un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht) a scapito degli altri

creditori, in deroga al principio esecutivo del pari trattamento dei creditori

(art. 219 cpv. 4 LEF; sentenza della CEF 15.2014.138 del 23

marzo 2015, con­sid. 5 e riferimenti citati).

Non

entra invece nel campo di applicazione dell’art. 44 LEF il sequestro

conservativo in vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente previsto

dall’art. 71 cpv. 3 CP, risarcimento che va fatto valere secondo le

prescrizioni della LEF, visto

il chiaro tenore della norma in questione, secondo cui “il sequestro non fonda alcuna

pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’ese­cuzione

forzata” (sentenza

15.2014.138 già citata, consid. 5 e rinvii).

3.1 In

linea di massima, la confisca, la restituzione all’avente diritto, l’utilizzo a

copertura delle spese o il dissequestro sono stabiliti nella decisione che pone

fine al procedimento (art. 267 cpv. 3 CPP), qualunque essa sia (abbandono,

decreto d’accusa o sentenza di merito). Il dissequestro e la restituzione

possono però intervenire prima, se il motivo del sequestro viene meno (art. 267

cpv. 1 CPP) o se è incontestato che il bene sequestrato, mediante il reato, è

stato direttamente sottratto all’avente diritto (art. 267 cpv. 2 CPP).

Solitamente, quindi, non è possibile sapere prima della fine della procedura

penale se l’attivo sequestrato verrà espropriato o no. Nel frattempo

un’eventuale realizzazione forzata nel senso della LEF di beni sequestrati

penalmente è esclusa, fatta salva un’autorizzazione dell’autorità penale

competente. La loro “realizzazione” (o, meglio, sorte) è infatti disciplinata

dal diritto penale (art. 44 LEF). Sulle condizioni e sugli effetti della misura penale (confisca, restituzione,

sequestro, ecc.) decidono esclu­sivamente le autorità

penali. Gli organi di esecuzione e fallimenti sono vincolati da tali decisioni,

a meno che siano manifestamente nulle. Rimane tuttavia salva la facoltà per

l’amministrazione del

fallimento o per i singoli creditori d’impugnare la decisione pe­nale e

segnatamente d’interporre reclamo (art. 393 segg. CPP)

contro il sequestro penale decretato o mantenuto malgrado l’in­sussistenza dei

presupposti di legge, vuoi perché mancano sufficienti indizi di reato (art. 197

cpv. 1 lett. b CPP) o un nesso tra il reato e l’oggetto del sequestro (se non è

un sequestro conservativo giusta l’art. 71 cpv. 3 CP), vuoi perché la misura

lede il principio di proporzionalità (art. 197 cpv. 1 lett. c-d e cpv. 2 CPP),

purché essi vantino un interesse giuridicamente protetto sull’og­getto

Considerandi

(sentenza della CEF già citata, consid. 5.1 e rimandi).

3.2

Nel

caso in rassegna con decisione del 20 ottobre 2014 (sopra, consid. C), assunta

d’ufficio da questa Camera, la CRP aveva accolto il reclamo presentato da una

parte contro la decisione con cui il procuratore pubblico incaricato della

direzione del procedimento penale aveva respinto l’istanza della medesima parte

volta al sequestro del noto immobile. L’autorità di reclamo aveva in sostanza

appurato che il procuratore pubblico “non ha esaminato le condizioni di cui agli art. 70 s. CP, dando

semplicemente per assodato, senza approfondimento alcuno, che il fondo in

questione non fosse stato acquisito con provento di reato e che in ogni caso un

sequestro si sarebbe appalesato del tutto sproporzionato viste le circostanze

concrete” (consid. 6.5) e di conseguenza ha ordinato il sequestro dell’immobile e la menzione a

Registro fondiario del divieto di disporne. Dalle considerazioni che precedono

emerge che, in mancanza dei

necessari accertamenti sull’eventuale finan­ziamento del

noto immobile con il provento di reato, il sequestro penale è stato deciso

anche a garanzia di una futura confisca (art. 263 cpv. 1 lett. d CPP). In

simili circostanze, tale decisione, che non appare manifestamente nulla,

vincola gli organi esecutivi (sopra, consid. 3.1) e pertanto l’UE è tenuto a

differire l’incan­to, il sequestro penale in vista di una confisca paralizzando

la messa all’asta (DTF 135 III 30, consid. 3.2; sentenza

della CEF già citata, consid. 5.2/a).

3.3

Certo,

la decisione della CRP è superata da quella della Corte delle assise criminali

del 18 luglio 2018, secondo cui l’Ufficio è autorizzato a procedere alla realizzazione

del fondo (v. dispositivo n. 7.1, sopra, consid. C). Sennonché, non si è ancora

realizzata la condizione posta da quest’ultima, ovvero il passaggio in

giudicato “integrale” della sentenza (v. dispositivo n. 7, sopra,

consid. C), poiché, come dichiarato dall’UE nella decisione impu­gnata e in

seguito con scritto del 4 settembre 2018, una parte ha presentato appello. In

realtà, secondo accertamenti svolti d’uffi­cio da questa Camera, sono ben tre

gli appelli presentati dinanzi alla Corte di appello e revisione penale, di cui

due sono ancora pendenti. Ne segue che l’autorizzazione concessa all’UE

non ha (ancora) effetto. Il sequestro penale deciso dalla CRP, tuttora valido, impedisce la realizzazione secondo le regole della LEF (art. 44). Il

ricorso va pertanto respinto, un’eventuale e futura confisca del fondo non

potendo essere esclusa a questo stadio della procedura.

Come

detto (sopra, consid. 3.1), però, anche i terzi i cui legittimi interessi sono

toccati da un sequestro hanno mezzi di difesa nel procedimento penale. Ciò

esula ad ogni modo dalla procedura in esame (sentenza della CEF già citata, consid. 5.2/b e riferimenti).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

;

– avv. ,

, ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.