15.2018.96
Realizzazione di un bene immobiliare oggetto di sequestro penale. Rispettive competenze delle autorità esecutive e penali
23 aprile 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.96
Lugano
23 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 8 settembre 2018 della
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro l’annullamento dell’asta deciso il 22 agosto 2018
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
procedura
che interessa anche
PI 2, PI 2
(patrocinata dall’avv. PR 1, )
PI 3,
ritenuto
in fatto: A. La
RI 1 procede contro PI 1 per
l’incasso di fr. 1'379'764.70 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio
2014 sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 28 aprile 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio in via di
realizzazione del pegno immobiliare gravante la particella n. __________ RFD di
__________, di comproprietà dell’escusso in ragione
di 5/100 e di sua moglie PI 2 in ragione di 95/100.
B. Non avendo il debitore né sua moglie,
quale terza comproprietaria del pegno, interposto opposizione al precetto
esecutivo, il 12 novembre 2017 l’escutente ha chiesto
all’UE di procedere alla realizzazione del pegno.
C. Poiché
il fondo in questione è oggetto di un divieto di disporre fatto menzionare a
Registro fondiario dalla Corte dei reclami penali (CRP) del Tribunale
d’appello, a seguito del sequestro ordinato dalla medesima autorità con
decisione del 20 ottobre 2014 (inc. __________) nell’ambito del procedimento
penale aperto nei confronti di PI 1, il 5 dicembre 2017 l’UE ha chiesto a
quest’ultima l’autorizzazione a procedere alla vendita. Il 6 dicembre 2017 la
CRP ha però invitato l’Ufficio a rivolgersi al Tribunale penale cantonale
(TPC), dinanzi al quale era ormai pendente il predetto procedimento. Dopo
diversi scambi di corrispondenza sia con il TPC, sia con il Ministero pubblico
del Canton Ticino, il 20 luglio 2018 l’UE ha ricevuto un estratto del dispositivo
della decisione 18 luglio 2018 della Corte delle assise criminali (inc. __________)
che prevede quanto segue:
“7. A crescita in giudicato integrale della
presente:
7.1. è ordinata la cancellazione del
blocco a registro fondiario del fondo sequestrato no. __________ RFD __________
(DG __________, DG __________), con l’autorizzazione all’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio a procedere alla realizzazione dello stesso (esecuzione
no. __________– Inc. immobili no. __________), tenuto conto del fatto che, dedotti
gli oneri ipotecari e i costi della procedura d’esecuzione, sull’eventuale
ricavato netto è ordinato il sequestro conservativo a garanzia dell’importo della
multa, della tassa di giustizia e delle spese procedurali (ivi compresi i costi
per la difesa d’ufficio);
7.2. le cartelle ipotecarie in 2°, 3°,
4°, 5° e 6° rango, gravanti la particella __________ RFD __________ (DG __________,
__________, __________, 1933/11.03.2013, __________) sono confiscate, fatta
salva la facoltà dell’Ufficio esecuzioni di Mendrisio di chiederne la consegna
nell’ambito dell’esecuzione no. __________– Inc. immobili no. __________.”
D. Sulla
scorta della decisione appena menzionata, l’8 agosto 2018 l’Ufficio ha fissato
l’incanto del fondo per il 27 novembre 2018. Venuto in seguito a conoscenza che
la sentenza penale era stata impugnata mediante appello, con decisione del 28
agosto 2018 l’UE ha annullato l’asta.
E. Preso
atto di quanto precede, con scritto del 30 agosto 2018 l’escutente ha chiesto
all’Ufficio di poter disporre degli eventuali atti dell’autorità penale
postulanti l’annullamento dell’incanto e, in mancanza di questi ultimi, di
revocare il provvedimento, precisando che la sua richiesta valeva quale domanda
di riconsiderazione e, in subordine, ricorso nel senso dell’art. 17 LEF. In
risposta, il 4 settembre 2018 l’UE ha comunicato che “l’annullamento dell’incanto è dovuto al fatto che la
decisione della Corte delle assise criminali non era cresciuta in giudicato e
non ci era stato comunicato”.
F. Con
ricorso dell’8 settembre 2018 la RI 1 si aggrava contro il provvedimento
dell’UE del 28 agosto 2018, postulando che sia annullato e che venga fissato un
nuovo incanto.
G. Tramite
osservazioni del 19 settembre 2018 il PI 3 si rimette al giudizio di questa
Camera, come pure l’UE nelle sue del 23 ottobre 2018. PI 1 e PI 2 sono invece
rimasti silenti.
Considerato
in
diritto: 1. Interposto all’autorità
di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3
della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) –
entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta al più presto il
29 agosto 2018, il ricorso inviato l’8 settembre 2018 è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente sostiene che, per quanto le è dato di sapere, da nessun atto e da
nessun dispositivo di decisione penale risulta che il noto fondo costituisce un
bene confiscato, in quanto prodotto di reato oppure destinato a determinare o a
ricompensare l’autore di un reato, sicché al caso di specie non è applicabile
l’art. 44 LEF. Essa è pertanto del parere che in mancanza di un ricorso contro
l’avviso d’incanto, l’UE non era legittimato ad annullare l’asta, né sono dati
Fatti
i presupposti per considerare l’atto nullo giusta l’art. 22 LEF.
3. Giusta l’art. 44 LEF, la realizzazione di
oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù
della legge del 1° ottobre 2010 sulla restituzione degli
averi di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative
leggi federali o cantonali. Ciò è il caso in particolare per la confisca di
oggetti pericolosi (art. 69 CP) o di valori patrimoniali nel senso degli art.
70 o 72 CP. Giurisprudenza e dottrina ammettono inoltre che la riserva
dell’art. 44 LEF vale pure per i sequestri penali eseguiti a garanzia di una
futura confisca o restituzione ai danneggiati (art. 263 cpv. 1 lett. c-d del
Codice di procedura penale [CPP, RS 312.0]). Si tratta infatti di misure
provvisionali destinate a garantire una prospettata (o prospettabile)
espropriazione dell’attivo patrimoniale sequestrato a favore dello Stato o del
danneggiato, espropriazione che sottraendolo al patrimonio del suo proprietario
o titolare attuale (solitamente l’imputato o il condannato) specularmente lo
porrà al di fuori della portata dei suoi creditori. In questo senso il diritto penale, in virtù della
riserva dell’art. 44 LEF, conferisce allo Stato o al
danneggiato un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht) a scapito degli altri
creditori, in deroga al principio esecutivo del pari trattamento dei creditori
(art. 219 cpv. 4 LEF; sentenza della CEF 15.2014.138 del 23
marzo 2015, consid. 5 e riferimenti citati).
Non
entra invece nel campo di applicazione dell’art. 44 LEF il sequestro
conservativo in vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente previsto
dall’art. 71 cpv. 3 CP, risarcimento che va fatto valere secondo le
prescrizioni della LEF, visto
il chiaro tenore della norma in questione, secondo cui “il sequestro non fonda alcuna
pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione
forzata” (sentenza
15.2014.138 già citata, consid. 5 e rinvii).
3.1 In
linea di massima, la confisca, la restituzione all’avente diritto, l’utilizzo a
copertura delle spese o il dissequestro sono stabiliti nella decisione che pone
fine al procedimento (art. 267 cpv. 3 CPP), qualunque essa sia (abbandono,
decreto d’accusa o sentenza di merito). Il dissequestro e la restituzione
possono però intervenire prima, se il motivo del sequestro viene meno (art. 267
cpv. 1 CPP) o se è incontestato che il bene sequestrato, mediante il reato, è
stato direttamente sottratto all’avente diritto (art. 267 cpv. 2 CPP).
Solitamente, quindi, non è possibile sapere prima della fine della procedura
penale se l’attivo sequestrato verrà espropriato o no. Nel frattempo
un’eventuale realizzazione forzata nel senso della LEF di beni sequestrati
penalmente è esclusa, fatta salva un’autorizzazione dell’autorità penale
competente. La loro “realizzazione” (o, meglio, sorte) è infatti disciplinata
dal diritto penale (art. 44 LEF). Sulle condizioni e sugli effetti della misura penale (confisca, restituzione,
sequestro, ecc.) decidono esclusivamente le autorità
penali. Gli organi di esecuzione e fallimenti sono vincolati da tali decisioni,
a meno che siano manifestamente nulle. Rimane tuttavia salva la facoltà per
l’amministrazione del
fallimento o per i singoli creditori d’impugnare la decisione penale e
segnatamente d’interporre reclamo (art. 393 segg. CPP)
contro il sequestro penale decretato o mantenuto malgrado l’insussistenza dei
presupposti di legge, vuoi perché mancano sufficienti indizi di reato (art. 197
cpv. 1 lett. b CPP) o un nesso tra il reato e l’oggetto del sequestro (se non è
un sequestro conservativo giusta l’art. 71 cpv. 3 CP), vuoi perché la misura
lede il principio di proporzionalità (art. 197 cpv. 1 lett. c-d e cpv. 2 CPP),
purché essi vantino un interesse giuridicamente protetto sull’oggetto
Considerandi
(sentenza della CEF già citata, consid. 5.1 e rimandi).
3.2
Nel
caso in rassegna con decisione del 20 ottobre 2014 (sopra, consid. C), assunta
d’ufficio da questa Camera, la CRP aveva accolto il reclamo presentato da una
parte contro la decisione con cui il procuratore pubblico incaricato della
direzione del procedimento penale aveva respinto l’istanza della medesima parte
volta al sequestro del noto immobile. L’autorità di reclamo aveva in sostanza
appurato che il procuratore pubblico “non ha esaminato le condizioni di cui agli art. 70 s. CP, dando
semplicemente per assodato, senza approfondimento alcuno, che il fondo in
questione non fosse stato acquisito con provento di reato e che in ogni caso un
sequestro si sarebbe appalesato del tutto sproporzionato viste le circostanze
concrete” (consid. 6.5) e di conseguenza ha ordinato il sequestro dell’immobile e la menzione a
Registro fondiario del divieto di disporne. Dalle considerazioni che precedono
emerge che, in mancanza dei
necessari accertamenti sull’eventuale finanziamento del
noto immobile con il provento di reato, il sequestro penale è stato deciso
anche a garanzia di una futura confisca (art. 263 cpv. 1 lett. d CPP). In
simili circostanze, tale decisione, che non appare manifestamente nulla,
vincola gli organi esecutivi (sopra, consid. 3.1) e pertanto l’UE è tenuto a
differire l’incanto, il sequestro penale in vista di una confisca paralizzando
la messa all’asta (DTF 135 III 30, consid. 3.2; sentenza
della CEF già citata, consid. 5.2/a).
3.3
Certo,
la decisione della CRP è superata da quella della Corte delle assise criminali
del 18 luglio 2018, secondo cui l’Ufficio è autorizzato a procedere alla realizzazione
del fondo (v. dispositivo n. 7.1, sopra, consid. C). Sennonché, non si è ancora
realizzata la condizione posta da quest’ultima, ovvero il passaggio in
giudicato “integrale” della sentenza (v. dispositivo n. 7, sopra,
consid. C), poiché, come dichiarato dall’UE nella decisione impugnata e in
seguito con scritto del 4 settembre 2018, una parte ha presentato appello. In
realtà, secondo accertamenti svolti d’ufficio da questa Camera, sono ben tre
gli appelli presentati dinanzi alla Corte di appello e revisione penale, di cui
due sono ancora pendenti. Ne segue che l’autorizzazione concessa all’UE
non ha (ancora) effetto. Il sequestro penale deciso dalla CRP, tuttora valido, impedisce la realizzazione secondo le regole della LEF (art. 44). Il
ricorso va pertanto respinto, un’eventuale e futura confisca del fondo non
potendo essere esclusa a questo stadio della procedura.
Come
detto (sopra, consid. 3.1), però, anche i terzi i cui legittimi interessi sono
toccati da un sequestro hanno mezzi di difesa nel procedimento penale. Ciò
esula ad ogni modo dalla procedura in esame (sentenza della CEF già citata, consid. 5.2/b e riferimenti).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
;
– avv. ,
, ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.