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Decisione

15.2018.97

Modo di realizzazione di una quota in una comunione ereditaria, proprietaria di un fondo, il cui valore venale è inferiore al carico ipotecario

15 novembre 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Appurato

che l’UE non aveva determinato correttamente il valore di stima della particella

n. __________ RFD di __________, bene che in sede di pignoramento aveva

indicato appartenere alla comunione ereditaria, con decisione del 7 settembre

2018 (inc. 15.2018.69) la Camera ha retrocesso gli atti all’organo esecutivo affinché

stabilisse il valore reale di stima del fondo con l’ausilio di un perito giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF e ne desse

comunicazione agli interessati, impartendo loro un termine per presentare eventuali

osservazioni o nuove proposte sul modo di realizzazione dell’interessenza.

C. Dando

seguito alla predetta decisione, il 17 settembre 2018 l’Uf­­ficio ha incaricato l’ing. __________

di allestire la perizia esti­mativa

del fondo in questione. Ricevuto il referto peritale, con scritto dell’11

ottobre 2018 l’UE ne ha comunicato a tutti gli interessati l’esito, secondo cui

il valore venale del fondo è stimato in fr. 400'000.– a fronte di un debito

ipotecario di fr. 421'800.–. L’or­­gano esecutivo ha altresì assegnato loro un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete di realizzazione della

quota ereditaria. Nel termine impartito gli interessati non si sono pronunciati.

D. Il

6 novembre 2018 l’Ufficio ha quindi trasmesso il referto peritale alla Camera, al

fine di determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso.

Considerato

in

diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della

comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai

coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal­l’ODiC,

convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1

ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

Considerandi

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’auto­­rità di vigilanza deve poi

determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.

132.

cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva

liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC),

ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3

ODiC, la vendita al­l’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola,

solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente

in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle

trattative di conciliazione.

2.

Nel caso di specie, il valore venale del noto immobile, stimato dal perito in fr. 400'000.–, risulta inferiore all’effettivo

carico ipotecario che lo grava, di fr. 421'800.– (v. scritto del 25 giugno

2018.

della creditrice pignoratizia PI 9). In assenza di contestazione da parte

degli interessati si può ritenere che il valore della quota pignorata, di poco

conto se non addirittura nullo, sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art.

10.

cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Non v’è infatti

il rischio di vendita a vil

prezzo, siccome con ogni probabilità il ricavato dell’aggiudicazione della

quota sarà inferiore all’importo totale dei crediti a beneficio di pignoramento

(fr. 30'511.10 al 10 agosto 2018).

Del

resto, la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e

della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare

inadeguata nel caso di specie, visti i tempi e soprattutto i costi di una

simile procedura. A fronte del valore

dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da

saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) –

appaiono invero difficilmente sostenibili. L’istanza è quindi da accogliere nel

senso di ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota in

questione.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di

conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza

di ¼ spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria del padre fu __________.

2. Non si prelevano spese né si assegnano

indennità.

3. Intimazione all’Ufficio di esecuzione di

Locarno e per il suo tramite a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.