15.2018.97
Modo di realizzazione di una quota in una comunione ereditaria, proprietaria di un fondo, il cui valore venale è inferiore al carico ipotecario
15 novembre 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.97
Lugano
15 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 6 novembre 2018 dall’Ufficio
di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi
dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a
CO 1, ________
nella comunione ereditaria fu PI 1, composta oltre all’escusso delle eredi
PI 3, __________
PI 4, __________
nelle varie esecuzioni promosse contro il debitore;
ritenuto
in
fatto: A. Nelle diverse esecuzioni promosse contro l’escusso, il 2 agosto 2018 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Locarno aveva chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti spettanti
all’escusso nella comunione ereditaria del padre fu PI 8, composta oltre che di
lui delle eredi PI 1 e PI 2, diritti che aveva pignorato il 15 aprile, il 19
agosto e l’11 aprile 2015, il 17 febbraio 2016, il 3 ottobre e il 20 novembre
2017, nonché il 15 febbraio e il 23 maggio 2018.
Fatti
B. Appurato
che l’UE non aveva determinato correttamente il valore di stima della particella
n. __________ RFD di __________, bene che in sede di pignoramento aveva
indicato appartenere alla comunione ereditaria, con decisione del 7 settembre
2018 (inc. 15.2018.69) la Camera ha retrocesso gli atti all’organo esecutivo affinché
stabilisse il valore reale di stima del fondo con l’ausilio di un perito giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF e ne desse
comunicazione agli interessati, impartendo loro un termine per presentare eventuali
osservazioni o nuove proposte sul modo di realizzazione dell’interessenza.
C. Dando
seguito alla predetta decisione, il 17 settembre 2018 l’Ufficio ha incaricato l’ing. __________
di allestire la perizia estimativa
del fondo in questione. Ricevuto il referto peritale, con scritto dell’11
ottobre 2018 l’UE ne ha comunicato a tutti gli interessati l’esito, secondo cui
il valore venale del fondo è stimato in fr. 400'000.– a fronte di un debito
ipotecario di fr. 421'800.–. L’organo esecutivo ha altresì assegnato loro un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete di realizzazione della
quota ereditaria. Nel termine impartito gli interessati non si sono pronunciati.
D. Il
6 novembre 2018 l’Ufficio ha quindi trasmesso il referto peritale alla Camera, al
fine di determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso.
Considerato
in
diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della
comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai
coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC,
convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
Considerandi
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi
determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.
132.
cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva
liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC),
ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3
ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola,
solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente
in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle
trattative di conciliazione.
2.
Nel caso di specie, il valore venale del noto immobile, stimato dal perito in fr. 400'000.–, risulta inferiore all’effettivo
carico ipotecario che lo grava, di fr. 421'800.– (v. scritto del 25 giugno
2018.
della creditrice pignoratizia PI 9). In assenza di contestazione da parte
degli interessati si può ritenere che il valore della quota pignorata, di poco
conto se non addirittura nullo, sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art.
10.
cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Non v’è infatti
il rischio di vendita a vil
prezzo, siccome con ogni probabilità il ricavato dell’aggiudicazione della
quota sarà inferiore all’importo totale dei crediti a beneficio di pignoramento
(fr. 30'511.10 al 10 agosto 2018).
Del
resto, la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e
della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare
inadeguata nel caso di specie, visti i tempi e soprattutto i costi di una
simile procedura. A fronte del valore
dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da
saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) –
appaiono invero difficilmente sostenibili. L’istanza è quindi da accogliere nel
senso di ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota in
questione.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di
conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza
di ¼ spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria del padre fu __________.
2. Non si prelevano spese né si assegnano
indennità.
3. Intimazione all’Ufficio di esecuzione di
Locarno e per il suo tramite a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.