15.2018.98
Pignoramento della tredicesima e di eventuali gratifiche. Riversamento nei mesi successivi di quanto necessario a garantire il minimo esistenziale del debitore
19 dicembre 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.98
Lugano
19 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 19 novembre 2018 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro il pignoramento eseguito il 15 novembre 2018 nelle esecuzioni
n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente
rispettivamente da
Confederazione Svizzera, Berna
Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nelle procedure esecutive summenzionate il 15 novembre 2018 l’Ufficio
di esecuzione (UE) di Bellinzona ha stabilito il minimo esistenziale di RI 1 in fr. 5'472.60
(minimo di base fr. 1'200.–, affitto fr. 1'000.–,
premio dell’assicurazione malattia fr. 414.60, supplemento per pasti fuori
domicilio fr. 211.–, spese
di trasferte professionali fr. 147.–, alimenti per figli fr. 2'200.– e costi legati all’esercizio del diritto di visita ai figli e spese
scolastiche fr. 300.–) e a fronte di un suo reddito netto medio computato in
fr. 5'450.– mensili, ha notificato alla datrice di lavoro dell’escusso
(la __________), il pignoramento della tredicesima mensilità e delle
gratifiche;
che
con ricorso del 19 novembre 2018 RI 1 ha impugnato tale decisione, chiedendo,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullarla, in quanto i
contributi alimentari per i figli sono stati calcolati a suo dire tenendo conto
della tredicesima;
che
il 28 novembre 2018 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo parziale, nel senso di sospendere la ripartizione della tredicesima
limitatamente a fr. 271.20;
che
nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2018 l’UE ha postulato la reiezione del
ricorso;
che
il 14 dicembre 2018 il ricorrente ha comunicato di rinunciare alla
presentazione di una replica spontanea e ha ribadito la sua tesi, secondo cui
la tredicesima è necessaria a colmare l’ammanco risultante dal fatto che la
quota di tredicesima calcolata negli alimenti viene da lui anticipata durante
tutto l’anno;
che
in base all’accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio omologato dal
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza del 1° giugno 2015, RI
1 si è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 900.– mensili
per ognuno dei suoi due figli, oltre agli assegni famigliari, allora cadauno
di fr. 200.–;
che,
sebbene la sentenza sia silente al riguardo, è probabile che il contributo di fr. 1'800.–
(2 x fr. 900.–) sia stato calcolato prendendo in considerazione la
tredicesima, la differenza tra il reddito del padre preso in conto (di
fr. 5'100.–, pari a fr. 5'525.– netti con la
quota di tredicesima e senza gli assegni) e il suo fabbisogno (determinato in fr. 3'586.15)
ammontando a fr. 1'938.85;
che
in un’esecuzione per debiti al genitore tenuto a versare contributi di
mantenimento è lasciato, come a tutti gli altri debitori, il minimo
esistenziale a tenore dell’art. 93 LEF (pari in concreto, senza gli alimenti, a
fr. 3'272.60) e non il fabbisogno minimo nel senso del diritto civile (pari, come
visto, a fr. 3'586.15);
che
nella fattispecie l’UE ha tenuto conto del contributo alimentare a carico di RI 1, computandolo
interamente nel suo minimo esistenziale per ogni mese;
che,
in altre parole, all’escusso è stato lasciato quanto necessario per pagare
integralmente quanto dovuto ai figli in dodici mensilità, pur conservando (o
quasi come si vedrà) le risorse indispensabili al proprio mantenimento giusta l’art.
93 LEF;
che
l’intera tredicesima come eventuali gratifiche eccedono quindi quanto necessario al pagamento del
contributo di mantenimento dei figli (garantito dal fatto
che sono lasciati a disposizione dell’escusso mensilmente fr. 2'200.– a
tale scopo) e al suo mantenimento indispensabile;
che,
come già anticipato nella decisione di effetto sospensivo, dal computo
dell’UE risulta però che il minimo vitale dell’escusso, stabilito in fr. 5'472.60,
supera il suo reddito netto medio, calcolato in fr. 5'450.– sulla scorta
delle buste paga da gennaio a marzo 2018;
che
stante la variabilità dello stipendio dell’escusso, l’UE avrebbe dovuto
pignorarlo per un anno (art. 93 cpv. 2 LEF), comprese la tredicesima mensilità
e le eventuali gratifiche per il 2018, tenendo gli importi in deposito in modo
da riversare all’escusso, mese per mese, gli eventuali ammanchi (v. sentenza
della CEF 15.2008.7 del 31 marzo 2008, massimata in RtiD 2008 II 728 n. 66c, consid.
1.1);
che
ostandovi il divieto della reformatio in
peius (art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), la Camera non può
estendere il pignoramento alle quote di salario che eventualmente eccederanno
il minimo esistenziale dell’escusso, ma deve limitarsi a confermare il
pignoramento della tredicesima mensilità e delle eventuali gratifiche per il
2018;
che
all’UE va inoltre ordinato di trattenere fr. 500.–, onde riversare all’escusso,
dietro presentazione dei relativi conteggi di salario, gli eventuali ammanchi
che si verificheranno durante l’intero periodo di pignoramento (da novembre del
2018 a ottobre del 2019), indicativamente
di fr. 271.20 (fr. 22.60 mensili);
che,
in questi limiti, il ricorso va parzialmente accolto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il pignoramento della tredicesima mensilità e di eventuali
gratifiche per il 2018 è confermato, ma è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione
di Bellinzona di tenere fr. 500.– in deposito. Dietro presentazione, a
cura di RI 1, delle relative distinte di salario, l’Ufficio
preleverà dall’importo depositato, a richiesta dell’escusso mese per
mese o alla fine del periodo di pignoramento (da novembre 2018 a
ottobre 2019), l’eventuale differenza tra il suo salario netto e il suo minimo
esistenziale, e gliela riverserà.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.