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Decisione

15.2018.98

Pignoramento della tredicesima e di eventuali gratifiche. Riversamento nei mesi successivi di quanto necessario a garantire il minimo esistenziale del debitore

19 dicembre 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.98

Lugano

19 dicembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 19 novembre 2018 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro il pignoramento eseguito il 15 novembre 2018 nelle esecuzioni

n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente

rispettivamente da

Confederazione Svizzera, Berna

Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nelle procedure esecutive summenzionate il 15 novembre 2018 l’Ufficio

di esecuzione (UE) di Bellinzona ha stabilito il minimo esistenziale di RI 1 in fr. 5'472.60

(minimo di ba­se fr. 1'200.–, affitto fr. 1'000.–,

premio dell’assicurazione malattia fr. 414.60, supplemento per pasti fuori

domicilio fr. 211.–, spese

di trasferte professionali fr. 147.–, alimenti per figli fr. 2'200.– e costi legati all’esercizio del diritto di visita ai figli e spese

scolastiche fr. 300.–) e a fronte di un suo reddito netto medio computato in

fr. 5'450.– mensili, ha notificato alla datrice di lavoro del­l’escusso

(la __________), il pignoramento della tredicesima mensilità e delle

gratifiche;

che

con ricorso del 19 novembre 2018 RI 1 ha impugnato tale decisione, chiedendo,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullarla, in quanto i

contributi alimentari per i figli sono stati calcolati a suo dire tenendo conto

della tredicesima;

che

il 28 novembre 2018 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto

sospensivo parziale, nel senso di sospendere la ripartizione della tredicesima

limitatamente a fr. 271.20;

che

nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2018 l’UE ha postulato la reiezione del

ricorso;

che

il 14 dicembre 2018 il ricorrente ha comunicato di rinunciare alla

presentazione di una replica spontanea e ha ribadito la sua tesi, secondo cui

la tredicesima è necessaria a colmare l’am­­manco risultante dal fatto che la

quota di tredicesima calcolata negli alimenti viene da lui anticipata durante

tutto l’anno;

che

in base all’accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio omologato dal

Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza del 1° giugno 2015, RI

1 si è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 900.– mensili

per ognuno dei suoi due figli, oltre agli assegni famigliari, allora ca­dauno

di fr. 200.–;

che,

sebbene la sentenza sia silente al riguardo, è probabile che il contributo di fr. 1'800.–

(2 x fr. 900.–) sia stato calcolato prendendo in considerazione la

tredicesima, la differenza tra il reddito del padre preso in conto (di

fr. 5'100.–, pari a fr. 5'525.– netti con la

quota di tredicesima e senza gli assegni) e il suo fabbisogno (determinato in fr. 3'586.15)

ammontando a fr. 1'938.85;

che

in un’esecuzione per debiti al genitore tenuto a versare contributi di

mantenimento è lasciato, come a tutti gli altri debitori, il minimo

esistenziale a tenore dell’art. 93 LEF (pari in concreto, senza gli alimenti, a

fr. 3'272.60) e non il fabbisogno minimo nel senso del diritto civile (pari, come

visto, a fr. 3'586.15);

che

nella fattispecie l’UE ha tenuto conto del contributo alimentare a carico di RI 1, computandolo

interamente nel suo minimo esistenziale per ogni mese;

che,

in altre parole, all’escusso è stato lasciato quanto necessario per pagare

integralmente quanto dovuto ai figli in dodici mensilità, pur conservando (o

quasi come si vedrà) le risorse indispensabili al proprio mantenimento giusta l’art.

93 LEF;

che

l’intera tredicesima come eventuali gratifiche eccedono quin­di quanto necessario al pagamento del

contributo di mantenimen­to dei figli (garantito dal fatto

che sono lasciati a disposizione del­l’escusso mensilmente fr. 2'200.– a

tale scopo) e al suo mantenimento indispensabile;

che,

come già anticipato nella decisione di effetto sospensivo, dal computo

dell’UE risulta però che il minimo vitale dell’escus­so, stabilito in fr. 5'472.60,

supera il suo reddito netto medio, calcolato in fr. 5'450.– sulla scorta

delle buste paga da gennaio a marzo 2018;

che

stante la variabilità dello stipendio dell’escusso, l’UE avrebbe dovuto

pignorarlo per un anno (art. 93 cpv. 2 LEF), comprese la tredicesima mensilità

e le eventuali gratifiche per il 2018, tenendo gli importi in deposito in modo

da riversare all’escusso, mese per mese, gli eventuali ammanchi (v. sentenza

della CEF 15.2008.7 del 31 marzo 2008, massimata in RtiD 2008 II 728 n. 66c, consid.

1.1);

che

ostandovi il divieto della reformatio in

peius (art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), la Camera non può

estendere il pignoramento alle quote di salario che eventualmente eccederanno

il minimo esistenziale dell’escusso, ma deve limitarsi a confermare il

pignoramento della tredicesima mensilità e delle eventuali gratifiche per il

2018;

che

all’UE va inoltre ordinato di trattenere fr. 500.–, onde riversare all’escusso,

dietro presentazione dei relativi conteggi di salario, gli eventuali ammanchi

che si verificheranno durante l’intero periodo di pignoramento (da novembre del

2018 a ottobre del 2019), indicativamente

di fr. 271.20 (fr. 22.60 mensili);

che,

in questi limiti, il ricorso va parzialmente accolto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di

conseguenza il pignoramento della tredicesima mensilità e di eventuali

gratifiche per il 2018 è confermato, ma è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione

di Bellinzona di tenere fr. 500.– in deposito. Dietro presentazione, a

cura di RI 1, delle relative distinte di salario, l’Ufficio

preleverà dall’importo depositato, a richiesta dell’escusso mese per

mese o alla fine del periodo di pignoramento (da novembre 2018 a

ottobre 2019), l’eventuale differenza tra il suo salario netto e il suo minimo

esistenziale, e gliela riverserà.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.