15.2018.99
Avviso di pignoramento. Importo del credito posto in esecuzione. Deduzione delle spese e ripetibili di rigetto posti a carico dell’istante. Acquiescenza parziale della controparte e dell’Ufficio d’ese
23 aprile 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
15.2018.99
Lugano
23
aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 16 novembre 2018 di
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 novembre 2018 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
richiamato
il decreto 28 novembre 2018 con cui il presidente della Camera ha concesso al
ricorso effetto sospensivo parziale nel senso che l’avviso di pignoramento impugnato
è stato provvisoriamente confermato limitatamente a fr. 16'150.–, oltre
agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 e alle spese esecutive, sotto
deduzione di fr. 3'550.–;
preso
atto che nelle sue osservazioni 12 dicembre 2018 PI 1 ha rilevato di non avere
motivi per non riconoscere gli importi indicati dalla ricorrente, indicando però
in fr. 17'395.– la somma dovuta al 6 febbraio 2019 (a fronte dei fr. 17'260.–
menzionati nella conclusione principale del ricorso), mentre l’Ufficio d’esecuzione,
nelle sue del 18 dicembre 2018, si è rimesso al giudizio della Camera, pur
ammettendo che l’importo indicato sull’avviso di pignoramento dovesse essere
ridotto di fr. 3'550.– in compensazione con le spese processuali poste a
carico dell’escutente in sede di rigetto dell’opposizione, ma senza
riconsiderare formalmente il proprio provvedimento;
Considerandi
ritenuto
che, essendo passata la data prevista per il pignoramento (il 6 febbraio 2019) un
nuovo avviso di pignoramento dovrà essere emesso dall’UE, che – essendo il
principio ammesso dalle parti – dedurrà dalla somma posta in esecuzione, di fr. 16'150.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 fino alla nuova data di
esecuzione del pignoramento e alle spese esecutive, fr. 3'550.–, pari a:
fr. 250.– (5/6 della tassa di giustizia di prima sede posti a
carico di PI 1: di-
spositivo n. 1/1.4 della
sentenza 14.2017.204 di questa Camera)
+ fr. 1'800.– (ripetibili ridotte di prima sede a carico di PI 1:
disp. 1.4)
+ fr. 350.– (5/6 delle spese processuali di seconda istanza, di fr. 420.–:
disp. n. 2)
+ fr. 1'200.– (ripetibili ridotte di seconda sede a carico di PI 1: disp.
n. 2)
./. fr. 50.– (1/6 della tassa di giustizia di prima sede, di fr. 300.–,
posto a carico della ricor-
rente ma anticipato da PI 1)
ricordato
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.
]);
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto nel senso che l’Ufficio d’esecuzione di
Bellinzona emetterà un nuovo avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________,
sul quale menzionerà quale importo del credito fr. 16'150.–, oltre agli
interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 fino alla nuova data di esecuzione del
pignoramento, e alle spese esecutive, dedotti fr. 3'550.–.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– PA 2,
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci
giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.
c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante
le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.