Lexipedia

Decisione

15.2018.99

Avviso di pignoramento. Importo del credito posto in esecuzione. Deduzione delle spese e ripetibili di rigetto posti a carico dell’istante. Acquiescenza parziale della controparte e dell’Ufficio d’ese

23 aprile 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.99

Lugano

23

aprile 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

sul ricorso 16 novembre 2018 di

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 novembre 2018 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

richiamato

il decreto 28 novembre 2018 con cui il presidente della Camera ha concesso al

ricorso effetto sospensivo parziale nel senso che l’avviso di pignoramento impugnato

è stato provvisoriamente confermato limitatamente a fr. 16'150.–, oltre

agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 e alle spese esecutive, sotto

deduzione di fr. 3'550.–;

preso

atto che nelle sue osservazioni 12 dicembre 2018 PI 1 ha rilevato di non avere

motivi per non riconoscere gli importi indicati dalla ricorrente, indicando però

in fr. 17'395.– la somma dovuta al 6 febbraio 2019 (a fronte dei fr. 17'260.–

menzionati nella conclusione principale del ricorso), mentre l’Ufficio d’esecuzione,

nelle sue del 18 dicembre 2018, si è rimesso al giudizio della Camera, pur

ammettendo che l’importo indicato sull’avviso di pignoramento dovesse essere

ridotto di fr. 3'550.– in compensazione con le spese processuali poste a

carico dell’escutente in sede di rigetto dell’oppo­­sizione, ma senza

riconsiderare formalmente il proprio provvedimento;

Considerandi

ritenuto

che, essendo passata la data prevista per il pignoramento (il 6 febbraio 2019) un

nuovo avviso di pignoramento dovrà essere emesso dall’UE, che – essendo il

principio ammesso dalle parti – dedurrà dalla somma posta in esecuzione, di fr. 16'150.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 fino alla nuova data di

esecuzione del pignoramento e alle spese esecutive, fr. 3'550.–, pari a:

fr. 250.– (5/6 della tassa di giustizia di prima sede posti a

carico di PI 1: di-

spositivo n. 1/1.4 della

sentenza 14.2017.204 di questa Camera)

+ fr. 1'800.– (ripetibili ridotte di prima sede a carico di PI 1:

disp. 1.4)

+ fr. 350.– (5/6 delle spese processuali di seconda istanza, di fr. 420.–:

disp. n. 2)

+ fr. 1'200.– (ripetibili ridotte di seconda sede a carico di PI 1: disp.

n. 2)

./. fr. 50.– (1/6 della tassa di giustizia di prima sede, di fr. 300.–,

posto a carico della ricor-

rente ma anticipato da PI 1)

ricordato

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.

]);

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto nel senso che l’Ufficio d’esecu­­zione di

Bellinzona emetterà un nuovo avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________,

sul quale menzionerà quale importo del credito fr. 16'150.–, oltre agli

interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 fino alla nuova data di esecuzione del

pignoramento, e alle spese esecutive, dedotti fr. 3'550.–.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– PA 2,

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci

giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.

c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante

le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.