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Decisione

15.2019.10

Esigenze formali e tempestività dell’atto di ricorso. Crediti da iscrivere nell’elenco degli oneri. Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori non ancora iscritta nel registro fondiario

4 luglio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

avviso d’incanto pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale del __________ l’UE

di Mendrisio ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari al 13

dicembre 2018, il deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dall’8 gennaio

2019 e l’incanto del fondo al 6 febbraio 2019.

C. Il

4 dicembre 2018 RI 1 ha insinuato un credito di complessivi fr. 204'405.40

e il 12 dicembre 2018 un’ulteriore pretesa di fr. 57'000.–.

D. L’8

gennaio 2019 l’UE di Mendrisio ha depositato l’elenco oneri, in cui non ha

iscritto le pretese notificate da RI 1.

E. Con scritto del 14 gennaio 2019 RI 1 ha comunicato

al­l’UE di contestare l’elenco oneri, chiedendo di modificarlo e d’iscri­vervi

le pretese da lui insinuate, come pure il contratto di manutenzione della

proprietà ancora in vigore.

F. Il

18 gennaio 2019 l’UE ha reso noto al ricorrente di non intendere inserire il suo

credito nell’elenco degli oneri in quanto esso non è al beneficio di un’ipoteca

legale iscritta nel registro fondiario e di non considerare il suo scritto del

14 gennaio 2019 come un formale ricorso.

G. Con

ricorso del 1° febbraio 2019 RI 1 chiede che nel­l’elenco oneri vengano

iscritti sia i crediti da lui insinuati sia il contratto di manutenzione in

essere con la proprietaria del fondo. Con decreto del 5 febbraio

2019 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo contenuta nel reclamo.

H. Con

osservazioni del 20 febbraio 2019 la PI 2 conclude per la reiezione del

ricorso, come pure l’UE di Mendrisio nelle sue del 7 marzo 2019.

Considerato

in diritto: 1. Il

ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da

quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento contestato (art. 17

cpv. 2 LEF). A mente della PI 2 il ricorso di RI 1 è tardivo siccome l’elenco

oneri è stato depositato a partire dall’8 gennaio 2019 e il ricorrente ne è

venuto a conoscenza il 10 gennaio 2019. Tale opinione non può essere condivisa

integralmente.

1.1 Infatti il 14 gennaio 2019, ossia nel termine di 10 giorni dal deposito

dell’elenco degli oneri, RI 1 ha dichiarato all’UE

di contestarlo, chiedendogli d’iscrivervi le pretese da lui insinuate come pure

il contratto di manutenzione della proprietà (doc. E accluso al ricorso). Vero

è che l’UE gli ha poi risposto di non ritenere il suo scritto un valido

ricorso. Non spettava però all’Uffi­cio, bensì a questa Camera, nella sua veste

di autorità cantonale di vigilanza, pronunciarsi sulla ricevibilità del

ricorso, per tacere del fatto che la decisione dell’UE sarebbe comunque nulla,

poiché non è motivata, siccome si limita a riportare il testo degli art. 17

LEF, 7 e 8 LPR senza specificare quali esigenze legali insanabili sarebbero

state disattese nello scritto del 14 gennaio 2019.

1.2 Difatti

quello scritto adempie ai requisiti formali di legge (scritto in italiano debitamente

firmato), è indirizzato all’ufficio d’esecuzione che ha emesso l’elenco oneri

contestato, indica le domande e contiene una motivazione sommaria (art. 7 cpv.

Considerandi

1-3 LPR). Ed esso non poteva considerarsi irricevibile solo perché non erano

stati prodotti le copie del ricorso prescritte dalla legge (art. 7 cpv. 1 LPR),

il provvedimento impugnato e la busta d’intimazione o altro mezzo per provare

la data di notifica (art. 7 cpv. 4 lett. a-b), perché prima si

sarebbe dovuto fissare a RI 1 un termine perentorio, non superiore a quello di

ricorso, per rimediare alle carenze menzionate, con la comminatoria che

altrimenti l’at­to non sarebbe stato preso in considerazione e il ricorso sarebbe

stato dichiarato (dalla Camera) irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR). L’istruttoria

del ricorso essendo ormai terminata, non è necessario avviare una tale

procedura sanatoria. Il (primo) ricorso è perciò da considerare

tempestivo, mentre l’allegato del 1° febbraio 2019 è tardivo, quindi

inammissibile.

2.

Nello

scritto del 14 gennaio 2019 il ricorrente si duole che l’UE

non ha iscritto nell’elenco degli oneri i

crediti da lui notificati, mentre l’art. 36 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione

forzata di fondi (RFF, RS 281.42)

non gli consentiva di modificarli o di contestarli. Fa valere tre crediti, uno

di fr. 147'855.40 con interessi del 5% dal 16 gennaio 2016 (per lavori edili,

manutenzione fino al 31 dicembre 2016, spese esecutive e giudiziarie e

ripetibili, v. doc. B annesso al ricorso), che dice riconosciuto dal debitore,

un secondo di fr. 56'550.– con interessi del 5% dal 4 dicembre 2018 (per

diversi lavori eseguiti nel 2018), che gli conferirebbe il diritto di far

iscrivere un’ipoteca legale degli artigiani, e un terzo di fr. 57'000.–

pari all’annualità del 2019 prevista dal contratto di manutenzione della

proprietà (v. anche doc. C allegato al ricorso).

3.

Giusta l’art. 36 cpv. 2 RFF, l’ufficio d’esecuzione

non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del

registro fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli,

né contestarli e nemmeno esigere la produzione di prove. L’iscrizio­ne di una

pretesa tempestivamente notificata può tuttavia essere rifiutata qualora

risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti

che si asserisce garantiti da ipoteca legale quando risulti manifesta l’assenza

di una base legale che li ponga al beneficio

della pretesa ipoteca (art. 36 cpv. 1 RFF; DTF 117 III 38 c. 3). Dubbi

sull’esistenza o sul quantum del credito non

autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nel­l’elenco oneri (sentenza della CEF 15.2012.55

dell’11 giugno 2012, consid. 2.1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, 2000, n. 45 i.f. ad art. 140 LEF). L’esame dell’ufficio deve infatti

limitarsi alla questione di sapere se la pretesa insinuata, ammesso che esista

nei termini indicati nell’insinuazione debba essere considerata, per sua

natura, come un onere reale gravante il fondo da realizzare (Kuhn in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 2

ad art. 36 RFF).

3.1

Nessuno

dei crediti insinuati dal ricorrente risulta iscritto a registro fondiario

sulla particella n. __________ RFD di __________ e il ricorrente non indica

alcuna base legale per cui le sue pretese sarebbero

al beneficio di un’ipoteca legale esistente senza iscrizione nel registro

fondiario. È quindi manifesta l’assenza di un onere reale, ciò che

autorizzava l’UE a non iscriverle nell’elenco degli oneri (art. 36 cpv. 1 RFF).

3.2

Che

il ricorrente possa forse far iscrivere a registro fondiario un’ipoteca legale

degli artigiani e imprenditori giusta l’art. 837 cpv. 1 n. 3 CC non muta la

situazione. Si tratta infatti d’ipoteca legale indiretta (Feuz in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 e 39 ad art. 140 LEF), la cui iscrizione nel registro fondiario (entro i termini

previsti dall’art. 839 cpv. 1 e 2 CC) assume carattere costitutivo per la sua stessa esistenza (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4a

ed. 2012, n. 2844 e 2860). Ora nella fattispecie, come già rilevato, a registro

fondiario non risultava al momento del deposito dell’elenco oneri – e non

risulta tutt’ora – alcuna ipoteca legale iscritta a favore di RI 1, motivo per cui

le pretese del ricorrente non possono essere inserite nell’elenco degli oneri. Il

ricorso va quindi respinto.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

,

– ,

, ;

– ,

;

– ,

;

– ,

;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.