15.2019.10
Esigenze formali e tempestività dell’atto di ricorso. Crediti da iscrivere nell’elenco degli oneri. Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori non ancora iscritta nel registro fondiario
4 luglio 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.10
Lugano
4 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 1° febbraio 2019 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro l’elenco degli oneri riferito alla particella n. __________ RFD
di __________ depositato l’8 gennaio 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa
contro la
PI
1, __________
dalla
PI 2, __________
(patrocinata dall’ PA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 21 ottobre 2016 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 2 procede contro la PI 1 per l’incasso
di un credito garantito da quattro cartelle ipotecarie al portatore gravanti
dal 1° al 4° grado per complessivi fr. 3'641'000.– la particella n. __________
RFD di __________.
Fatti
B. Con
avviso d’incanto pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale del __________ l’UE
di Mendrisio ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari al 13
dicembre 2018, il deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dall’8 gennaio
2019 e l’incanto del fondo al 6 febbraio 2019.
C. Il
4 dicembre 2018 RI 1 ha insinuato un credito di complessivi fr. 204'405.40
e il 12 dicembre 2018 un’ulteriore pretesa di fr. 57'000.–.
D. L’8
gennaio 2019 l’UE di Mendrisio ha depositato l’elenco oneri, in cui non ha
iscritto le pretese notificate da RI 1.
E. Con scritto del 14 gennaio 2019 RI 1 ha comunicato
all’UE di contestare l’elenco oneri, chiedendo di modificarlo e d’iscrivervi
le pretese da lui insinuate, come pure il contratto di manutenzione della
proprietà ancora in vigore.
F. Il
18 gennaio 2019 l’UE ha reso noto al ricorrente di non intendere inserire il suo
credito nell’elenco degli oneri in quanto esso non è al beneficio di un’ipoteca
legale iscritta nel registro fondiario e di non considerare il suo scritto del
14 gennaio 2019 come un formale ricorso.
G. Con
ricorso del 1° febbraio 2019 RI 1 chiede che nell’elenco oneri vengano
iscritti sia i crediti da lui insinuati sia il contratto di manutenzione in
essere con la proprietaria del fondo. Con decreto del 5 febbraio
2019 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo contenuta nel reclamo.
H. Con
osservazioni del 20 febbraio 2019 la PI 2 conclude per la reiezione del
ricorso, come pure l’UE di Mendrisio nelle sue del 7 marzo 2019.
Considerato
in diritto: 1. Il
ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento contestato (art. 17
cpv. 2 LEF). A mente della PI 2 il ricorso di RI 1 è tardivo siccome l’elenco
oneri è stato depositato a partire dall’8 gennaio 2019 e il ricorrente ne è
venuto a conoscenza il 10 gennaio 2019. Tale opinione non può essere condivisa
integralmente.
1.1 Infatti il 14 gennaio 2019, ossia nel termine di 10 giorni dal deposito
dell’elenco degli oneri, RI 1 ha dichiarato all’UE
di contestarlo, chiedendogli d’iscrivervi le pretese da lui insinuate come pure
il contratto di manutenzione della proprietà (doc. E accluso al ricorso). Vero
è che l’UE gli ha poi risposto di non ritenere il suo scritto un valido
ricorso. Non spettava però all’Ufficio, bensì a questa Camera, nella sua veste
di autorità cantonale di vigilanza, pronunciarsi sulla ricevibilità del
ricorso, per tacere del fatto che la decisione dell’UE sarebbe comunque nulla,
poiché non è motivata, siccome si limita a riportare il testo degli art. 17
LEF, 7 e 8 LPR senza specificare quali esigenze legali insanabili sarebbero
state disattese nello scritto del 14 gennaio 2019.
1.2 Difatti
quello scritto adempie ai requisiti formali di legge (scritto in italiano debitamente
firmato), è indirizzato all’ufficio d’esecuzione che ha emesso l’elenco oneri
contestato, indica le domande e contiene una motivazione sommaria (art. 7 cpv.
Considerandi
1-3 LPR). Ed esso non poteva considerarsi irricevibile solo perché non erano
stati prodotti le copie del ricorso prescritte dalla legge (art. 7 cpv. 1 LPR),
il provvedimento impugnato e la busta d’intimazione o altro mezzo per provare
la data di notifica (art. 7 cpv. 4 lett. a-b), perché prima si
sarebbe dovuto fissare a RI 1 un termine perentorio, non superiore a quello di
ricorso, per rimediare alle carenze menzionate, con la comminatoria che
altrimenti l’atto non sarebbe stato preso in considerazione e il ricorso sarebbe
stato dichiarato (dalla Camera) irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR). L’istruttoria
del ricorso essendo ormai terminata, non è necessario avviare una tale
procedura sanatoria. Il (primo) ricorso è perciò da considerare
tempestivo, mentre l’allegato del 1° febbraio 2019 è tardivo, quindi
inammissibile.
2.
Nello
scritto del 14 gennaio 2019 il ricorrente si duole che l’UE
non ha iscritto nell’elenco degli oneri i
crediti da lui notificati, mentre l’art. 36 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione
forzata di fondi (RFF, RS 281.42)
non gli consentiva di modificarli o di contestarli. Fa valere tre crediti, uno
di fr. 147'855.40 con interessi del 5% dal 16 gennaio 2016 (per lavori edili,
manutenzione fino al 31 dicembre 2016, spese esecutive e giudiziarie e
ripetibili, v. doc. B annesso al ricorso), che dice riconosciuto dal debitore,
un secondo di fr. 56'550.– con interessi del 5% dal 4 dicembre 2018 (per
diversi lavori eseguiti nel 2018), che gli conferirebbe il diritto di far
iscrivere un’ipoteca legale degli artigiani, e un terzo di fr. 57'000.–
pari all’annualità del 2019 prevista dal contratto di manutenzione della
proprietà (v. anche doc. C allegato al ricorso).
3.
Giusta l’art. 36 cpv. 2 RFF, l’ufficio d’esecuzione
non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del
registro fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli,
né contestarli e nemmeno esigere la produzione di prove. L’iscrizione di una
pretesa tempestivamente notificata può tuttavia essere rifiutata qualora
risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti
che si asserisce garantiti da ipoteca legale quando risulti manifesta l’assenza
di una base legale che li ponga al beneficio
della pretesa ipoteca (art. 36 cpv. 1 RFF; DTF 117 III 38 c. 3). Dubbi
sull’esistenza o sul quantum del credito non
autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (sentenza della CEF 15.2012.55
dell’11 giugno 2012, consid. 2.1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, 2000, n. 45 i.f. ad art. 140 LEF). L’esame dell’ufficio deve infatti
limitarsi alla questione di sapere se la pretesa insinuata, ammesso che esista
nei termini indicati nell’insinuazione debba essere considerata, per sua
natura, come un onere reale gravante il fondo da realizzare (Kuhn in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 2
ad art. 36 RFF).
3.1
Nessuno
dei crediti insinuati dal ricorrente risulta iscritto a registro fondiario
sulla particella n. __________ RFD di __________ e il ricorrente non indica
alcuna base legale per cui le sue pretese sarebbero
al beneficio di un’ipoteca legale esistente senza iscrizione nel registro
fondiario. È quindi manifesta l’assenza di un onere reale, ciò che
autorizzava l’UE a non iscriverle nell’elenco degli oneri (art. 36 cpv. 1 RFF).
3.2
Che
il ricorrente possa forse far iscrivere a registro fondiario un’ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori giusta l’art. 837 cpv. 1 n. 3 CC non muta la
situazione. Si tratta infatti d’ipoteca legale indiretta (Feuz in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 e 39 ad art. 140 LEF), la cui iscrizione nel registro fondiario (entro i termini
previsti dall’art. 839 cpv. 1 e 2 CC) assume carattere costitutivo per la sua stessa esistenza (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4a
ed. 2012, n. 2844 e 2860). Ora nella fattispecie, come già rilevato, a registro
fondiario non risultava al momento del deposito dell’elenco oneri – e non
risulta tutt’ora – alcuna ipoteca legale iscritta a favore di RI 1, motivo per cui
le pretese del ricorrente non possono essere inserite nell’elenco degli oneri. Il
ricorso va quindi respinto.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
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.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.