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Decisione

15.2019.100

Minimo di esistenza. Spese di trasferta mediante il veicolo privato per motivi medici. Spese di mantenimento della figlia del debitore. Costi per il riscaldamento mediante stufa a pellet

2 aprile 2020Italiano14 min

giornaliere di malattia (ai sensi della LAMal) che PI 1 percepisce dalla __________,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2019.100

Lugano

2 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 ottobre 2019 della società

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona

riferito all’esecuzione del sequestro

n. __________ decretato il 26 settembre 2019 dal Pretore aggiunto del

Distretto di Bellinzona su istanza della ricorrente nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in

fatto:

Fatti

A. Su istanza della RI 1, con decreto del 26 settembre 2019 il Pretore aggiunto

del Distretto di Bellinzona ha ordinato il sequestro delle indennità

giornaliere di malattia (ai sensi della LAMal) che PI 1 percepisce dalla __________,

in __________, sino a concorrenza di fr. 83'398.70 oltre ad accessori.

B. In fase di esecuzione del sequestro, il 15 ottobre 2019

l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha allestito il seguente calcolo del

minimo esistenziale di PI 1:

Redditi

Debitore

fr.

3'434.80

Totale

fr.

3'434.80

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'020.00

Affitto

fr.

603.75

Costi di trasferta

fr.

100.00

Spese di trasferta, spostamento fisioterapia 3 volte

a settimana e visite mediche

Riscaldamento

fr.

522.70

Pellet + gas

Alimenti figlia

Spese per figlia

fr.

fr.

658.85

90.00

Mensa figlia 97€ + oculista speciale trimestrale

(150€) = CHF 61.00 al mese 0 totale CHF 180 ./. 2

Leasing auto

fr.

473.00

Totale

fr.

3'468.30

C. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del

predetto computo, sempre il 15 ottobre

2019 l’UE ha emesso il relativo verbale, dichiarando il sequestro infruttuoso.

D. Con ricorso del 25 ottobre 2019, la RI 1 si

aggrava contro siffatto calcolo, chiedendo che venga riformato nel senso di

riconoscere al debitore sequestrato un minimo esistenziale di fr. 2'898.17.

E. Con

osservazioni del 12 novembre 2019, PI 1 si oppone al gravame e chiede che nel

computo siano aggiunte altre spese.

F. Mediante

osservazioni del 29 novembre 2019, sulla base della nuova documentazione chiesta

al debitore dopo il ricorso, l’Ufficio reputa corretto il seguente nuovo calcolo:

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'080.00

Mantenimento figlia

Alimenti figlia

Spese straordinarie figlia

fr.

fr.

fr.

160.00

660.00

93.00

Canone di locazione

fr.

605.00

Riscaldamento

fr.

276.00

Aiuto domiciliare

Leasing auto

Trasferte

fr.

fr.

fr.

545.00

474.00

307.00

Totale

fr.

4'200.00

Visto

l’esito del computo, a fronte di un reddito di fr. 3'434.–, l’UE si è riconfermato

dunque nella decisione di dichiarare infruttuoso il sequestro.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10

giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 17 ottobre 2019, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato (o sequestrato) in

quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al

sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza

pignorabile, le autorità di esecuzio­ne devono determinare il reddito globale netto

dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali

e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese

indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi

in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art.

93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009

(pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009).

Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione

del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12

consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011,

consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà

essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3

LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

3. La

ricorrente contesta anzitutto i fr. 100.– ammessi a titolo di spese di

trasferta per visite mediche e fisioterapiche. Al riguardo sostiene che agli

atti non risulta alcun giustificativo che comprovi tale effettiva spesa, né vi

è alcuna informazione in merito alla distanza che il debitore dovrebbe

percorrere tra il suo domicilio e lo studio medico. Sulla base della nuova

documentazione assunta dal debitore, l’UE ritiene invece nelle osservazioni che

le spese di trasferta ammontino addirittura a fr. 307.– (anziché fr. 100.–).

3.1 È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare perché gli è necessario per conseguire il

suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22

consid. 2) o per motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del

21 settembre 2004, consid. 5). Nella misura in cui non sono dettagliatamente

comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel

minimo esistenziale del debitore vanno calcolate conformemente alla

Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione

delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo

esistenziale (consultabile all’indirizzo www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/circolari/).

3.2 Nel

caso in rassegna, l’escusso ha prodotto dopo l’inoltro del ricorso in

particolare un certificato medico del 20 novembre 2019, secondo cui egli

necessita di cure fisioterapiche tre volte alla settimana. Agli atti risultano

altresì due fatture a carico del debitore, emesse rispettivamente il 10 e il 22

ottobre 2019 dall’PI 2 e dal PI 3, entrambi con sede a C__________. Tali

documenti sono sufficienti a comprovare che l’escusso necessita di spostarsi a

C__________ tre volte alla settimana per motivi medici, ciò che la ricorrente

in sé non contesta. Ciò posto, considerato che secondo i dati figuranti nelle

osservazioni dell’UE per sottoporsi alle sedute il debitore deve percorrere un

tragitto di andata e ritorno da casa a C__________ di 58 km tre volte alla

settimana, ossia 696 km al mese, in applicazione della Circolare n. 39/2015

(nella versione 2019 rimasta immutata nel 2020)

le spese di trasferta corrispondono effettivamente a fr. 307.– alla

tariffa ponderata di 0.441 fr./km, come correttamente calcolato dall’Ufficio in

sede di osservazioni. Sotto questo profilo, il ricorso risulta pertanto

Considerandi

infondato.

4.

L’insorgente

è pure del parere che le spese straordinarie a favore della figlia di PI 1 possano

essere computate sino al massimo al costo mensile della mensa scolastica,

ovverosia € 47.– (pari a fr. 51.74). A sua detta manca invero agli atti qualsiasi

altro giustificativo che comprovi il pagamento delle spese trimestrali per l’oculista

speciale, sicché non è possibile tenerne conto nel mini­mo d’esistenza. Da

parte sua, il resistente afferma in particolare che in base alle ricevute

consegnate all’UE, egli acquista dieci buoni pasto al costo di € 47.– ogni 15

giorni, ragione per cui il costo complessivo è di € 97.– al mese.

Sulla

scorta della documentazione prodotta dal debitore a seguito del ricorso, l’Ufficio

reputa nelle osservazioni che le spese straordinarie per la figlia ammontino a

complessivi fr. 93.–, importo inclusivo delle spese quindicinali per la

mensa scolastica (€ 47.–), delle spese trimestrali per le visite dall’oculista

(€ 110.–) e del costo degli occhiali ripartito su dodici mesi (€ 450.–), il

tutto suddiviso a metà per ciascun genitore, come stabilito dal decreto dell’11

aprile 2018 della Sezione prima civile del Tribunale di C__________.

4.1

Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo

vitale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (DTF

121.

III 20 consid. 3/a; 120 III 16 consid. 2/c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle

dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da que­st’ultimo la produzione dei

giustificativi dei pagamenti (sentenza CEF 15.2018.79 del

16.

gennaio 2019, consid. 4).

4.2

Per

quanto attiene alla mensa scolastica, PI 1 ha prodotto diverse ricevute di

pagamento, che provano effettivamente l’ac­­quisto di buoni pasto ogni 15

giorni al costo di € 47.– l’uno. Agli atti figurano pure la fattura e la

ricevuta dell’8 novembre 2019 concernenti l’acquisto degli occhiali da vista

della figlia per € 450.–. Riguardo infine alle visite oculistiche

specialistiche, l’escusso ha prodotto due fatture di € 110.– l’una, ma nessuna

ricevuta che ne dimostri l’effettivo pagamento, sicché l’Ufficio non avrebbe

dovuto tenerne conto nel minimo esistenziale (sopra, consid. 4.1). A fron­te di

tali circostanze, considerato che secondo il noto decreto del Tribunale di C__________,

pure presente agli atti, ciascun genitore deve contribuire al pagamento delle

spese straordinarie a favore della minore nella misura del 50%, le relative

spese nel minimo d’esi­stenza vanno rettificate in fr. 72.–, pari a €

65.75

al cambio € 1.–/fr. 1.10 del 15 ottobre 2019 secondo il sito www.fxtop.com, importo

che comprende la spesa mensile per i buoni mensa e l’ac­quisto degli occhiali. Da

questo punto di vista, il gravame si rivela parzialmente fondato, ma, come si

dirà più avanti, ciò non porta a modificare il calcolo nel suo risultato

(sotto, consid. 6).

5.

La

RI 1 si duole infine della spesa di fr. 522.70 per il riscaldamento a “pellet e gas”. Osserva

che non è dato di sapere, innanzitutto, se l’abitazione del debitore è

riscaldata sia a pellet che a gas. In mancanza di riscontri oggettivi circa il

consumo di gas, la ricorrente è pertanto dell’opinione che vada considerato soltanto

il costo del riscaldamento a pellet, per tacere del fatto che, secondo essa, l’importo

di base mensile di fr. 1'020.– comprende già le spese per il consumo di

gas. Rileva altresì che PI 1 ha presentato all’UE una ricevuta di € 385.–, che

tuttavia non corrisponde alla somma mensile necessaria all’acquisto dei sacchi

di pellet, bensì, secondo informazioni che ha reperito presso l’azienda dove si

è rifornito PI 1 (la PI 4, con sede a __________), a un “bancale” da 70 sacchi

dal costo di € 5.50 ciascuno (€ 385.– in totale). In assenza d’infor­mazioni

relative alle dimensioni dell’immobile da riscaldare e al tipo di stufa a pellet

utilizzata, la ricorrente ritiene che per un’abi­tazione di medie dimensioni il

consumo medio è di circa un sacco al giorno. Basandosi sul fatto che il

riscaldamento condominiale in Italia, in zona climatica E, dove è situata la

Provincia di C__________, può essere acceso dal 15 ottobre al 15 aprile, essa sostiene

che si deve tenere conto di circa 180 giorni di utilizzo della stufa a pellet,

con un consumo di circa 180 sacchi per complessivi € 990.–, ovvero € 82.50 al

mese, pari a fr. 90.83.

Dal

canto suo, il resistente afferma di utilizzare sia il pellet sia il gas,

siccome la sua abitazione è di 90 mq su due piani e la stufa a pellet, che

raggiunge una potenza di 6.8kW/h, non è sufficiente a riscaldarla interamente, dal

momento che, secondo la relativa scheda tecnica, essa può riscaldare al massimo

una superficie di circa 70 mq. Egli osserva pure che il fabbisogno termico

della sua casa, in base al calcolo “superficie x altezza x coefficiente termico”,

equivale a 10260 kcal, vale a dire 11.9 kW. In considerazione di ciò, sostiene

di necessitare anche del gas, che usa per cucinare e lavare. Chiede quindi che

venga aggiunto il relativo costo di fr. 100.40 al mese. Riguardo al

consumo mensile di pellet, PI 1 evidenzia poi che la ricorrente non ha considerato

la grandezza dell’abitazione, la dispersione di calore dovuta alla mancan­za d’isolamento

termico, la fascia climatica (ritenuto ch’egli abita a 800 m di altitudine e

non a C__________), il fatto che il riscaldamento è autonomo e non condominiale

né il reale periodo di utilizzo, che va da settembre a maggio circa. Tenuto

conto di tali fattori, PI 1 rimarca che la stufa ha bisogno di lavorare più a

lungo e con la massima potenza, ragione per cui consuma circa due sacchi al

giorno. A suo dire, il costo mensile è dunque di € 251.16 (2 sacchi x 274

giorni x € 5.50 / 12 mesi), ossia fr. 276.–.

Sempre

in base ai documenti ricevuti in seguito al ricorso, l’UE riconosce che il

costo legato al riscaldamento equivale a fr. 276.– mensili anziché ai fr. 522.70

ammessi in precedenza.

5.1

Secondo

il punto I della Tabella, nell’importo base mensile rientrano segnatamente le

spese di elettricità e/o gas per la luce e per la cucina. Entra inoltre in

linea di conto come supplemento il costo mensile medio – spese annue ripartite

su dodici mesi – per il riscaldamento dell’abitazione e le spese accessorie (punto

II/2 della Tabella).

5.2

Nella

fattispecie, in considerazione della grandezza (70 mq) e del fabbisogno termico

dell’abitazione del debitore, da lui comprovati mediante documenti non

contestati dalla ricorrente, e del fatto ch’essa si trova nella zona climatica

F (v. scheda climatica acclusa alle sue osservazioni) e non E (contrariamente a

quanto allegato dalla ricorrente) in cui il riscaldamento è consentito tutto l’anno

senza restrizioni (v. doc. L accluso al ricorso), appare adeguato considerare

un consumo di due sacchi di pellet al giorno per il periodo da settembre a maggio, ciò che determina un costo

finale di € 251.16 al mese, pari a fr. 276.–

arrotondati (al cambio di € 1.–/ fr. 1.10 del sito www.fxtop.com). La

questione potrebbe invero essere lasciata aperta, come pure quella relativa

alle spese del consumo di gas, perché pur volendo ammettere unicamente il

supplemento per le spese di riscaldamento indicato dalla ricorrente (fr. 91.–

mensili), la decisione impugnata andrebbe confermata nel suo esito (sotto,

consid. 6).

6.

Oltre

alle modifiche già esposte ai considerandi 3.2 e 4.2, il calcolo va rettificato

d’ufficio anche per le poste che riguardano l’importo base e il supplemento per

il mantenimento della figlia (nata il 17 ottobre 2010), onde evitare che il sequestro

privi il debitore e la sua famiglia dei mezzi indispensabili al vitto e all’alloggio

(cfr. DTF 97 III 11 consid. 2). L’importo base è in effetti di fr. 1'080.–,

ovvero fr. 1'350.– per il debitore monoparentale con obblighi di

mantenimento, ridotto del 20% siccome PI 1 vive nella fascia di confine tra Svizzera e Italia (Tabella, punto I) invece

dei fr. 1'020.– computati originariamente. Occorre inoltre

aggiungere d’ufficio pure il supplemento per il mantenimento della figlia in

proporzione della sua permanenza dal padre, di quattro giorni su sette secon­do

il noto decreto del Tribunale di C__________, che ratifica l’accordo dei

genitori relativo al collocamento prevalente della minore presso il padre il

lunedì, il martedì, il mercoledì e, una settimana su due, il weekend (v.

decreto, pag. 2, ad b). Ammonta a fr. 183.– arrotondati, pari ai 4⁄7 di fr. 400.– per il

mantenimento di figli fino a 10 anni, ridotto del 20% (v. Tabella, punto I).

Per tali ragioni, il calcolo impugnato andrebbe riformato come segue (le

modifiche sono indicate in corsivo):

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'080.00

v. consid. 6

Suppl. figlia minorenne

fr.

183.00

v. consid. 6

Alimenti figlia

fr.

658.85

Spese straordinarie figlia

Affitto

Riscaldamento

Leasing auto

Spese di trasferta

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

72.00

603.75

91.00

473.00

307.00

v. consid. 4.2

v. consid. 5.2

v. consid. 3.2

Totale

fr.

3'468.60

Orbene, tenuto conto di un reddito di fr. 3'434.–, il sequestro si

rivelerebbe anche in tale ipotesi infruttuoso, sicché il destino del ricorso si

avvera segnato. Per lo stesso motivo, nemmeno è necessario soffermarsi sulle domande

di PI 1 tese a computare altre spese nel minimo esistenziale.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– , .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.