15.2019.100
Minimo di esistenza. Spese di trasferta mediante il veicolo privato per motivi medici. Spese di mantenimento della figlia del debitore. Costi per il riscaldamento mediante stufa a pellet
2 aprile 2020Italiano14 min
giornaliere di malattia (ai sensi della LAMal) che PI 1 percepisce dalla __________,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.100
Lugano
2 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 ottobre 2019 della società
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona
riferito all’esecuzione del sequestro
n. __________ decretato il 26 settembre 2019 dal Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona su istanza della ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Su istanza della RI 1, con decreto del 26 settembre 2019 il Pretore aggiunto
del Distretto di Bellinzona ha ordinato il sequestro delle indennità
giornaliere di malattia (ai sensi della LAMal) che PI 1 percepisce dalla __________,
in __________, sino a concorrenza di fr. 83'398.70 oltre ad accessori.
B. In fase di esecuzione del sequestro, il 15 ottobre 2019
l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha allestito il seguente calcolo del
minimo esistenziale di PI 1:
Redditi
Debitore
fr.
3'434.80
Totale
fr.
3'434.80
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'020.00
Affitto
fr.
603.75
Costi di trasferta
fr.
100.00
Spese di trasferta, spostamento fisioterapia 3 volte
a settimana e visite mediche
Riscaldamento
fr.
522.70
Pellet + gas
Alimenti figlia
Spese per figlia
fr.
fr.
658.85
90.00
Mensa figlia 97€ + oculista speciale trimestrale
(150€) = CHF 61.00 al mese 0 totale CHF 180 ./. 2
Leasing auto
fr.
473.00
Totale
fr.
3'468.30
C. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del
predetto computo, sempre il 15 ottobre
2019 l’UE ha emesso il relativo verbale, dichiarando il sequestro infruttuoso.
D. Con ricorso del 25 ottobre 2019, la RI 1 si
aggrava contro siffatto calcolo, chiedendo che venga riformato nel senso di
riconoscere al debitore sequestrato un minimo esistenziale di fr. 2'898.17.
E. Con
osservazioni del 12 novembre 2019, PI 1 si oppone al gravame e chiede che nel
computo siano aggiunte altre spese.
F. Mediante
osservazioni del 29 novembre 2019, sulla base della nuova documentazione chiesta
al debitore dopo il ricorso, l’Ufficio reputa corretto il seguente nuovo calcolo:
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'080.00
Mantenimento figlia
Alimenti figlia
Spese straordinarie figlia
fr.
fr.
fr.
160.00
660.00
93.00
Canone di locazione
fr.
605.00
Riscaldamento
fr.
276.00
Aiuto domiciliare
Leasing auto
Trasferte
fr.
fr.
fr.
545.00
474.00
307.00
Totale
fr.
4'200.00
Visto
l’esito del computo, a fronte di un reddito di fr. 3'434.–, l’UE si è riconfermato
dunque nella decisione di dichiarare infruttuoso il sequestro.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 17 ottobre 2019, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato (o sequestrato) in
quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al
sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza
pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto
dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali
e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese
indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi
in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art.
93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009
(pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009).
Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12
consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011,
consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3
LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. La
ricorrente contesta anzitutto i fr. 100.– ammessi a titolo di spese di
trasferta per visite mediche e fisioterapiche. Al riguardo sostiene che agli
atti non risulta alcun giustificativo che comprovi tale effettiva spesa, né vi
è alcuna informazione in merito alla distanza che il debitore dovrebbe
percorrere tra il suo domicilio e lo studio medico. Sulla base della nuova
documentazione assunta dal debitore, l’UE ritiene invece nelle osservazioni che
le spese di trasferta ammontino addirittura a fr. 307.– (anziché fr. 100.–).
3.1 È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare perché gli è necessario per conseguire il
suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22
consid. 2) o per motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del
21 settembre 2004, consid. 5). Nella misura in cui non sono dettagliatamente
comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel
minimo esistenziale del debitore vanno calcolate conformemente alla
Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione
delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo
esistenziale (consultabile all’indirizzo www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/circolari/).
3.2 Nel
caso in rassegna, l’escusso ha prodotto dopo l’inoltro del ricorso in
particolare un certificato medico del 20 novembre 2019, secondo cui egli
necessita di cure fisioterapiche tre volte alla settimana. Agli atti risultano
altresì due fatture a carico del debitore, emesse rispettivamente il 10 e il 22
ottobre 2019 dall’PI 2 e dal PI 3, entrambi con sede a C__________. Tali
documenti sono sufficienti a comprovare che l’escusso necessita di spostarsi a
C__________ tre volte alla settimana per motivi medici, ciò che la ricorrente
in sé non contesta. Ciò posto, considerato che secondo i dati figuranti nelle
osservazioni dell’UE per sottoporsi alle sedute il debitore deve percorrere un
tragitto di andata e ritorno da casa a C__________ di 58 km tre volte alla
settimana, ossia 696 km al mese, in applicazione della Circolare n. 39/2015
(nella versione 2019 rimasta immutata nel 2020)
le spese di trasferta corrispondono effettivamente a fr. 307.– alla
tariffa ponderata di 0.441 fr./km, come correttamente calcolato dall’Ufficio in
sede di osservazioni. Sotto questo profilo, il ricorso risulta pertanto
Considerandi
infondato.
4.
L’insorgente
è pure del parere che le spese straordinarie a favore della figlia di PI 1 possano
essere computate sino al massimo al costo mensile della mensa scolastica,
ovverosia € 47.– (pari a fr. 51.74). A sua detta manca invero agli atti qualsiasi
altro giustificativo che comprovi il pagamento delle spese trimestrali per l’oculista
speciale, sicché non è possibile tenerne conto nel minimo d’esistenza. Da
parte sua, il resistente afferma in particolare che in base alle ricevute
consegnate all’UE, egli acquista dieci buoni pasto al costo di € 47.– ogni 15
giorni, ragione per cui il costo complessivo è di € 97.– al mese.
Sulla
scorta della documentazione prodotta dal debitore a seguito del ricorso, l’Ufficio
reputa nelle osservazioni che le spese straordinarie per la figlia ammontino a
complessivi fr. 93.–, importo inclusivo delle spese quindicinali per la
mensa scolastica (€ 47.–), delle spese trimestrali per le visite dall’oculista
(€ 110.–) e del costo degli occhiali ripartito su dodici mesi (€ 450.–), il
tutto suddiviso a metà per ciascun genitore, come stabilito dal decreto dell’11
aprile 2018 della Sezione prima civile del Tribunale di C__________.
4.1
Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo
vitale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (DTF
121.
III 20 consid. 3/a; 120 III 16 consid. 2/c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle
dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei
giustificativi dei pagamenti (sentenza CEF 15.2018.79 del
16.
gennaio 2019, consid. 4).
4.2
Per
quanto attiene alla mensa scolastica, PI 1 ha prodotto diverse ricevute di
pagamento, che provano effettivamente l’acquisto di buoni pasto ogni 15
giorni al costo di € 47.– l’uno. Agli atti figurano pure la fattura e la
ricevuta dell’8 novembre 2019 concernenti l’acquisto degli occhiali da vista
della figlia per € 450.–. Riguardo infine alle visite oculistiche
specialistiche, l’escusso ha prodotto due fatture di € 110.– l’una, ma nessuna
ricevuta che ne dimostri l’effettivo pagamento, sicché l’Ufficio non avrebbe
dovuto tenerne conto nel minimo esistenziale (sopra, consid. 4.1). A fronte di
tali circostanze, considerato che secondo il noto decreto del Tribunale di C__________,
pure presente agli atti, ciascun genitore deve contribuire al pagamento delle
spese straordinarie a favore della minore nella misura del 50%, le relative
spese nel minimo d’esistenza vanno rettificate in fr. 72.–, pari a €
65.75
al cambio € 1.–/fr. 1.10 del 15 ottobre 2019 secondo il sito www.fxtop.com, importo
che comprende la spesa mensile per i buoni mensa e l’acquisto degli occhiali. Da
questo punto di vista, il gravame si rivela parzialmente fondato, ma, come si
dirà più avanti, ciò non porta a modificare il calcolo nel suo risultato
(sotto, consid. 6).
5.
La
RI 1 si duole infine della spesa di fr. 522.70 per il riscaldamento a “pellet e gas”. Osserva
che non è dato di sapere, innanzitutto, se l’abitazione del debitore è
riscaldata sia a pellet che a gas. In mancanza di riscontri oggettivi circa il
consumo di gas, la ricorrente è pertanto dell’opinione che vada considerato soltanto
il costo del riscaldamento a pellet, per tacere del fatto che, secondo essa, l’importo
di base mensile di fr. 1'020.– comprende già le spese per il consumo di
gas. Rileva altresì che PI 1 ha presentato all’UE una ricevuta di € 385.–, che
tuttavia non corrisponde alla somma mensile necessaria all’acquisto dei sacchi
di pellet, bensì, secondo informazioni che ha reperito presso l’azienda dove si
è rifornito PI 1 (la PI 4, con sede a __________), a un “bancale” da 70 sacchi
dal costo di € 5.50 ciascuno (€ 385.– in totale). In assenza d’informazioni
relative alle dimensioni dell’immobile da riscaldare e al tipo di stufa a pellet
utilizzata, la ricorrente ritiene che per un’abitazione di medie dimensioni il
consumo medio è di circa un sacco al giorno. Basandosi sul fatto che il
riscaldamento condominiale in Italia, in zona climatica E, dove è situata la
Provincia di C__________, può essere acceso dal 15 ottobre al 15 aprile, essa sostiene
che si deve tenere conto di circa 180 giorni di utilizzo della stufa a pellet,
con un consumo di circa 180 sacchi per complessivi € 990.–, ovvero € 82.50 al
mese, pari a fr. 90.83.
Dal
canto suo, il resistente afferma di utilizzare sia il pellet sia il gas,
siccome la sua abitazione è di 90 mq su due piani e la stufa a pellet, che
raggiunge una potenza di 6.8kW/h, non è sufficiente a riscaldarla interamente, dal
momento che, secondo la relativa scheda tecnica, essa può riscaldare al massimo
una superficie di circa 70 mq. Egli osserva pure che il fabbisogno termico
della sua casa, in base al calcolo “superficie x altezza x coefficiente termico”,
equivale a 10260 kcal, vale a dire 11.9 kW. In considerazione di ciò, sostiene
di necessitare anche del gas, che usa per cucinare e lavare. Chiede quindi che
venga aggiunto il relativo costo di fr. 100.40 al mese. Riguardo al
consumo mensile di pellet, PI 1 evidenzia poi che la ricorrente non ha considerato
la grandezza dell’abitazione, la dispersione di calore dovuta alla mancanza d’isolamento
termico, la fascia climatica (ritenuto ch’egli abita a 800 m di altitudine e
non a C__________), il fatto che il riscaldamento è autonomo e non condominiale
né il reale periodo di utilizzo, che va da settembre a maggio circa. Tenuto
conto di tali fattori, PI 1 rimarca che la stufa ha bisogno di lavorare più a
lungo e con la massima potenza, ragione per cui consuma circa due sacchi al
giorno. A suo dire, il costo mensile è dunque di € 251.16 (2 sacchi x 274
giorni x € 5.50 / 12 mesi), ossia fr. 276.–.
Sempre
in base ai documenti ricevuti in seguito al ricorso, l’UE riconosce che il
costo legato al riscaldamento equivale a fr. 276.– mensili anziché ai fr. 522.70
ammessi in precedenza.
5.1
Secondo
il punto I della Tabella, nell’importo base mensile rientrano segnatamente le
spese di elettricità e/o gas per la luce e per la cucina. Entra inoltre in
linea di conto come supplemento il costo mensile medio – spese annue ripartite
su dodici mesi – per il riscaldamento dell’abitazione e le spese accessorie (punto
II/2 della Tabella).
5.2
Nella
fattispecie, in considerazione della grandezza (70 mq) e del fabbisogno termico
dell’abitazione del debitore, da lui comprovati mediante documenti non
contestati dalla ricorrente, e del fatto ch’essa si trova nella zona climatica
F (v. scheda climatica acclusa alle sue osservazioni) e non E (contrariamente a
quanto allegato dalla ricorrente) in cui il riscaldamento è consentito tutto l’anno
senza restrizioni (v. doc. L accluso al ricorso), appare adeguato considerare
un consumo di due sacchi di pellet al giorno per il periodo da settembre a maggio, ciò che determina un costo
finale di € 251.16 al mese, pari a fr. 276.–
arrotondati (al cambio di € 1.–/ fr. 1.10 del sito www.fxtop.com). La
questione potrebbe invero essere lasciata aperta, come pure quella relativa
alle spese del consumo di gas, perché pur volendo ammettere unicamente il
supplemento per le spese di riscaldamento indicato dalla ricorrente (fr. 91.–
mensili), la decisione impugnata andrebbe confermata nel suo esito (sotto,
consid. 6).
6.
Oltre
alle modifiche già esposte ai considerandi 3.2 e 4.2, il calcolo va rettificato
d’ufficio anche per le poste che riguardano l’importo base e il supplemento per
il mantenimento della figlia (nata il 17 ottobre 2010), onde evitare che il sequestro
privi il debitore e la sua famiglia dei mezzi indispensabili al vitto e all’alloggio
(cfr. DTF 97 III 11 consid. 2). L’importo base è in effetti di fr. 1'080.–,
ovvero fr. 1'350.– per il debitore monoparentale con obblighi di
mantenimento, ridotto del 20% siccome PI 1 vive nella fascia di confine tra Svizzera e Italia (Tabella, punto I) invece
dei fr. 1'020.– computati originariamente. Occorre inoltre
aggiungere d’ufficio pure il supplemento per il mantenimento della figlia in
proporzione della sua permanenza dal padre, di quattro giorni su sette secondo
il noto decreto del Tribunale di C__________, che ratifica l’accordo dei
genitori relativo al collocamento prevalente della minore presso il padre il
lunedì, il martedì, il mercoledì e, una settimana su due, il weekend (v.
decreto, pag. 2, ad b). Ammonta a fr. 183.– arrotondati, pari ai 4⁄7 di fr. 400.– per il
mantenimento di figli fino a 10 anni, ridotto del 20% (v. Tabella, punto I).
Per tali ragioni, il calcolo impugnato andrebbe riformato come segue (le
modifiche sono indicate in corsivo):
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'080.00
v. consid. 6
Suppl. figlia minorenne
fr.
183.00
v. consid. 6
Alimenti figlia
fr.
658.85
Spese straordinarie figlia
Affitto
Riscaldamento
Leasing auto
Spese di trasferta
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
72.00
603.75
91.00
473.00
307.00
v. consid. 4.2
v. consid. 5.2
v. consid. 3.2
Totale
fr.
3'468.60
Orbene, tenuto conto di un reddito di fr. 3'434.–, il sequestro si
rivelerebbe anche in tale ipotesi infruttuoso, sicché il destino del ricorso si
avvera segnato. Per lo stesso motivo, nemmeno è necessario soffermarsi sulle domande
di PI 1 tese a computare altre spese nel minimo esistenziale.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– , .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.