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Decisione

15.2019.101

Ricorso contro la graduatoria inoltrato dal fallito. Legittimazione a ricorrere. crediti che formano oggetto di liti già pendenti

10 marzo 2020Italiano7 min

22 agosto 2018 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato

Source ti.ch

Incarto n.

15.2019.101

Lugano

10 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 21 novembre 2019 della

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei

fallimenti di Locarno, o meglio contro

la graduatoria fallimentare depositata il 7 giugno 2019 nel fallimento della

ricorrente e segnatamente sull’am­missione, in data imprecisata, dell’insinuazione

di

PI 1, __________

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

22 agosto 2018 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato

il fallimento della RI 1 e il 23 novembre 2018 ha autorizzato la liquidazione

del fallimento secondo la procedura sommaria.

B. Il __________ 2019 l’Ufficio dei fallimenti (UF) ha

depositato la graduatoria fino al 27 giugno 2019.

C. Il 31 luglio 2019 PI 1 ha

insinuato una pretesa, composta di tre crediti, di complessivi fr. 222'033.90

(registrata sotto il n. 20), che l’Ufficio dei fallimenti ha ammesso nella

graduatoria nella terza classe con il numero d’ordine 2.

D. Con

ricorso del 21 novembre 2019, la RI 1 ha chiesto la cancellazione del credito di

PI 1 dalla graduatoria.

E. Allegando

la mancanza d’interesse del ricorso visto che non è previsto alcun dividendo

per i creditori di terza classe, l’UF ha rinunciato all’istruttoria preliminare

e alla presentazione di osservazioni e si è rimesso al giudizio della Camera.

Considerato

in diritto: 1. È legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che

giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure al­l’a­dozione

di una determinata misura ingiustamente negata nel­l’am­bito di un’esecuzione o

di un fallimento (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid.

5 e i rinvii).

È

considerato particolarmente e personalmente toccato dalla decisione impugnata

chi è leso in modo diretto e concreto, in una misura e con un’intensità maggiore

rispetto ad altrui, ove si trovi in un rapporto stretto e speciale con l’oggetto

della contestazione. Per interesse degno di protezione s’intende l’interesse

giuridico o di fatto all’annullamento o alla modifica del provvedimento

contestato: questo interesse consiste nell’utilità pratica che il ricorrente

trarrebbe dalla modifica o dall’annullamento, preservandolo da un pregiudizio

diretto di natura economica, ideale, materiale o altro (sentenza della CEF

15.2018.83 del 2 maggio 2019 consid. 1.1, con riferimento alla DTF 139 III 508

consid. 3.3; v. pure DTF 139 III 587 consid. 2.1, 138 III 630

consid. 4, 138 III 221 consid. 2.3, 129 III 595 consid. 3).

1.1 Secondo

la giurisprudenza (DTF 108 III 2 consid. 2 e i rinvii) anche

il debitore fallito è abilitato a impugnare provvedimenti dell’ammi­nistrazione

del fallimento e della delegazione dei creditori con un ricorso all’autorità di

vigilanza (art. 17 LEF), ma anche lui soltanto se è leso direttamente nella

propria sfera d’interessi personali (Cometta/Möckli

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 41 ad art. 17 LEF), segnatamente in materia di realizzazione degli attivi della massa

fallimentare e di adozione di misure conservative sugli stessi, così come in tema di disgiunzione dei

beni impignorabili (art. 224 LEF), di assegnazione di un equo soccorso (art.

229 cpv. 2 LEF) o di autorizzazione del fallito e della sua famiglia a rimanere

nella loro abitazione (art. 229 cpv. 3 LEF) (Franco Lorandi,

Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 178 segg. ad

art. 17 LEF). In linea di massima il fallito non

è legittimato invece a impugnare le decisioni relative all’appura­mento del

Considerandi

passivo (graduatoria, stato di ripartizione), tranne se è ipotizzabile un’eccedenza

al termine della liquidazione (cfr. DTF 129 III 563 consid. 1.2; Lorandi, op cit., n. 183 ad art. 17).

1.2

Nel caso in

esame la ricorrente si duole che l’UF non le ha chiesto di

determinarsi sui crediti insinuati da PI 1. A mente sua tale omissione le

conferirebbe il diritto di chiedere la modifica della graduatoria.

1.2.1

Ora,

come appena ricordato, il fallito non è legittimato in linea di massima a impugnare decisioni relative all’appuramento

del passivo, tanto meno se, come nel caso in esame, non è

previsto alcun dividendo a favore del creditore la cui insinuazione è

contestata. Sotto questo profilo, la ricorrente non ha quindi alcun interesse

giuridicamente protetto a ricorrere contro l’ammissione dei crediti insinuati

da PI 1, e del resto non ne allega alcuno.

1.2.2

La

censura relativa alla violazione dell’obbligo di consultare il fallito su ogni

insinuazione (art. 244 LEF) è invece ricevibile, siccome la legge stessa

conferisce un diritto al fallito al riguardo, ma risulta ormai senza oggetto,

dal momento che la ricorrente ha già comunicato all’Ufficio dei fallimenti di

non riconoscere i crediti.

1.2.3

A

ben vedere, il ricorso si rivela senza oggetto anche per un altro motivo. PI 1

ha infatti insinuato la propria pretesa dopo il deposito della graduatoria e l’UF

l’ha ammessa senza procedere alla pubblicazione della modifica, come invece

imposto dall’art. 251 cpv. 4 LEF. La decisione in questione è pertanto

inopponibile ai creditori, in altre parole non esplica ancora effetti. Il

ricorso è così prematuro, ovvero inammissibile.

2.

A

futura memoria e a scanso di equivoci, l’UF dovrà procedere a pubblicare la

propria decisione in merito all’insinuazione di PI 1. Per evitare inutili controversie, tuttavia, esso dovreb­be

considerare che al momento dell’apertura del fallimento la pretesa fatta valere

da PI 1 era oggetto di una causa da lui promossa contro la ricorrente dinanzi

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, come già segnalato dai soci

e gerenti della stessa in occasione dell’interrogatorio del 30 agosto 2018 e

poi nuovamente fatto presente dal Pretore l’11 settembre 2018 nella decisione

con cui ha sospeso la causa sulla scorta del­l’art. 207 LEF. Il credito in

questione andava quindi registrato nella graduatoria soltanto pro memoria, senza

farne oggetto di speciale decisione da parte dell’amministrazione (art. 63 cpv.

1.

RUF). In tal caso è inutile la consultazione del fallito nel senso dell’art.

244.

LEF.

In

effetti, il destino del credito contestato verrà poi determinato dalla decisione

dei creditori di continuare il

processo o di rinunciarvi (Milani/Wohlgemuth

in: Kommentar zur KOV, 2016,

n. 27

ad art. 63 RUF), presa in via circolare o mediante pubblicazione oppure

eccezionalmente nell’ambito di un’assemblea dei creditori (combinati

art. 48 e 63 cpv. 4 RUF e 231

cpv. 3 n. 1 LEF; DTF 137 III 377 consid. 3 con rinvii). Per

evitare spese inutili, l’UF potrà comunicare o pubblicare l’iscrizione pro memoria della

pretesa di PI 1 nella graduatoria unitamente alla sua proposta in merito alla

continuazione del processo. Solo se né la massa né

i creditori lo continueranno oppure se essi risulteranno soccombenti il credito

andrà iscritto definitivamente nella graduatoria per l’importo e il grado che

risultano dall’insinuazione o dalla sentenza (art. 63 cpv. 2 e 64 cpv. 2 RUF),

senza che sia necessario un nuovo deposito della graduatoria (Jaques in: Commentaire

romand de la LP, 2005, n. 4 ad art. 249 e n. 70 ad art. 250

LEF).

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. L’Ufficio

dei fallimenti di Locarno è invitato a trattare l’insinuazione di PI 1 in base

alle indicazioni contenute nel soprastante considerando 2.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.