15.2019.102
Notifica del precetto esecutivo in via edittale. Legittimazione al ricorso. Conseguenze della notifica irregolare in via edittale
22 aprile 2020Italiano16 min
interessi del 5% dal 9 agosto 2019. La creditrice ha indicato quale indirizzo dell’escussa “__________”.
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.102
Lugano
22
aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2019 di
RI
1 FR-
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la notificazione del precetto esecutivo emesso il 13 agosto
2019 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
13 agosto 2019 PI 1 ha presentato domanda di esecuzione a convalida di
sequestro nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 8'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 9 agosto 2019. La creditrice ha indicato quale indirizzo dell’escussa “__________”.
B. Dando
seguito alla predetta domanda, lo stesso giorno l’CO 1 ha emesso contro RI 1 il precetto esecutivo n. __________. Malgrado l’indicazione fornita dalla creditrice in riferimento all’indirizzo
dell’escussa, l’UE ha conside-rato la debitrice d’ignota dimora, come il
Pretore del Distretto di Lugano nel pregresso decreto di sequestro, e ha pubblicato l’atto
esecutivo sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) n. __________ del __________
agosto 2019 e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del __________
agosto 2019.
C. Avendo
il 26 settembre 2019 la creditrice presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione,
il 2 ottobre l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento. Il 17 ottobre 2019 l’UE
ha poi pignorato la somma di fr. 9'300.– ricavata dalla compravendita di
due quote di comproprietà dell’escussa, bonificatagli il 16 agosto 2019 dal notaio
che ha rogato l’atto di vendita, avv. PI 2, in esecuzione del decreto di
sequestro.
D. Il
19 novembre 2019 l’UE ha allestito lo stato di ripartizione e il 23 novembre ha
bonificato alla creditrice quanto a lei spettante nell’esecuzione n. __________.
E. Con
ricorso del 2 dicembre 2019, RI 1 chiede di constatare la nullità del precetto
esecutivo n. __________ e degli atti esecutivi successivi, e in subordine di
annullarli.
F. Con
osservazioni rispettivamente del 13 e 23 dicembre 2019 PI 1 e l’UE si sono
opposti al ricorso.
Considerato
in
diritto: 1. Un precetto esecutivo
che viene notificato in via edittale senza che siano dati i presupposti per
procedere in tal modo non può essere considerato nullo, ma dev’essere impugnato
entro il termine previsto dall’art. 17 cpv. 2 LEF, che inizia a decorrere dalla conoscenza della notifica
edittale (DTF 136 III 573 consid. 6.1).
1.1 Nel ricorso l’insorgente sostiene di essere
venuta a conoscenza dell’esistenza dell’esecuzione promossa da PI 1 nei suoi
confronti solo il 22 novembre 2019, quando, a seguito di un ordine di
rispedizione della corrispondenza dal precedente domicilio di P__________ al
suo nuovo indirizzo in Francia, ha ricevuto per posta A al suo domicilio francese
il verbale di pignoramento inviatole a P__________. Tale circostanza è
contestata dalla creditrice, secondo cui la ricorrente ha avuto conoscenza della
procedura esecutiva e del sequestro
al più tardi mediante una comunicazione (non documentata) che l’escussa avrebbe
ricevuto dall’avv. PI 2. Il notaio infatti, sempre a detta dell’osservante, nell’ambito
delle operazioni di riversamento del saldo della compra-vendita avrebbe
sicuramente trasmesso alla ricorrente e al marito il conteggio delle loro
spettanze con indicato il versamento fatto all’UE nell’ambito della procedura
esecutiva in corso.
1.2. Dagli
atti emerge che il 31 luglio 2019, in esecuzione del decreto di sequestro del
30 luglio, l’UE ha sequestrato presso il notaio PI 2 gli averi di RI 1
depositati sul suo conto clienti limitatamente all’importo indicato nel decreto
di sequestro. In base alla comunicazione dell’UE dello stesso giorno il notaio gli
ha bonificato fr. 9'300.– il 16 agosto 2019. Non risulta invece dalla
documentazione che il notaio abbia informato l’escussa dell’avvenuto bonifico
e non basta una “ragione di
logica”, come sostiene l’escutente, per ritenere dimostrato che la
ricorrente ha saputo dell’esistenze dell’esecuzione già a quel momento.
Non
è neppure necessario assumere la testimonianza del notaio. Da una parte perché
egli non pare essere stato a conoscenza del nuovo indirizzo di RI 1, dal
momento che non risulta aver risposto alla
richiesta dell’UE volto a ottenere un recapito dell’escussa in
Svizzera o all’estero (scritto 31 luglio 2019, doc. F accluso al ricorso), e
dall’altra poiché anche se il notaio dovesse confermare che la sua presunta
comunicazione è giunta effettivamente a RI 1, ciò proverebbe unicamente ch’essa
ha avuto conoscenza del sequestro, eseguito il 16 agosto 2019, ma non anche del
pignoramento, avvenuto solo il 17 ottobre 2019. Sarebbe quindi tutt’al più verosimile che la debitrice potesse aspettarsi
pure l’emissione a suo carico di un precetto esecutivo a convalida dello stesso
sequestro, ma di certo non anche che abbia effettivamente avuto conoscenza dell’esecuzione
in corso prima di quando da lei sostenuto, ossia prima del 22 novembre 2019,
quando ha ricevuto al suo domicilio in Francia il verbale di pignoramento ritrasmessole
in posta A.
1.3 Ne
segue che il ricorso, interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel
Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni da quando l’insorgente
asserisce di essere venuta a conoscenza della procedura esecutiva e della pubblicazione
sul FUC e sul FUSC del precetto esecutivo, è tempestivo (art. 17 LEF).
2. A
mente della creditrice il ricorso è irricevibile anche per un altro motivo,
ossia perché non sarebbe atto a perseguire uno scopo concreto nell’ambito della
procedura esecutiva, la quale si è conclusa il 23 novembre 2019 con il
versamento, a estinzione del suo credito, del ricavato del pignoramento sul
conto della sua patrocinatrice.
2.1 Il
ricorso dell’art. 17 LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è
quello di controllare la legalità e la proporzionalità dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi, solitamente
gli uffici di esecuzione o di fallimento (Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a
ed. 2010, n. 1 segg. ad art. 17 LEF; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3/c ad parte generale, pagg. 14 seg.). Legittimata
a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse
proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o
all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una
determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un
fallimento (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 140 segg. ad art. 17
LEF; Cometta, op. cit., n. 3.3.1 ad art. 7; Cometta/Möckli,
op. cit., n. 14 ad art. 18 e n. 40 ad art. 17).
2.2 Nel
caso concreto RI 1 ha un evidente interesse procedurale pratico e attuale all’annullamento
del pignoramento e del versamento dei fr. 9'300.– ad PI 1, dato che se l’opposizione
al sequestro che la ricorrente afferma di avere inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano dovesse essere
accolta o se l’escutente non dovesse riuscire a convalidare il
sequestro, la somma in questione dovrebbe essere restituita alla ricorrente. In
effetti, le pretese delle parti (siano esse il debitore o i creditori) fondate
sul diritto esecutivo sussistono anche nel caso in cui l’ufficio d’esecuzione
abbia disposto in modo irregolare del provento di un’esecuzione, e ciò seppure
non fosse più in grado di ricuperarlo (cfr. DTF 76 III 85, consid. 3;
sentenza della CEF 15.2005.58 del 25 ottobre 2005 consid. 3.2/a, massimata in
RtiD 2006 I 739 n. 68c). Anche sotto questo profilo il ricorso si rivela dunque
ricevibile.
3. La
ricorrente argomenta di aver lasciato il territorio svizzero trasferendosi in
Francia a far tempo dal 30 giugno 2019 e di aver comunicato tale cambiamento
all’Ufficio del controllo abitanti di __________. Fa
inoltre valere di aver declinato le proprie generalità, compreso il proprio
indirizzo completo in Francia, alla presenza della patrocinatrice di PI 1 in
occasione del dibattimento tenutosi il 17 luglio 2019 dinnanzi alla Corte delle
assise correzionali di Lugano nell’ambito di un procedimento penale promosso
nei suoi confronti a seguito di una denuncia penale presentata anche dalla
procedente. In siffatte circostanze la ricorrente ritiene che non poteva essere
considerata d’ignota dimora e chiede per-tanto di dichiarare nulla, e in
subordine di annullare l’intera procedura esecutiva, di cui è stata tenuta all’oscuro.
Da
parte sua la resistente evidenzia che le informazioni fornite dall’escussa all’Ufficio
del controllo abitanti all’epoca della notifica degli atti esecutivi erano
insufficienti, perché riportavano unicamente il nome della città di
destinazione, tralasciando ogni riferimento all’indirizzo preciso. A suo dire le
indicazioni contenute nella dichiarazione di partenza del 13 giugno 2019 non
trovano poi riscontro nelle successive dichiarazioni rilasciate a sua richiesta
dall’Ufficio del controllo abitanti il 16 agosto e l’11 dicembre 2019. Posto
che il domicilio di una persona è da considerarsi sconosciuto quando i dati
registrati da tale Ufficio si limitano alla menzione della sola città, senza
precisazione di un indirizzo, la resistente reputa corretta la notifica degli
atti esecutivi contestati mediante pubblicazione. A suo parere sia lei che l’Ufficio
hanno fatto le ricerche necessarie, avendo quest’ultimo anche chiesto al notaio
__________ di comunicargli un eventuale recapito di RI 1 a lui noto in Svizzera
o all’estero. Nella denegata ipotesi in cui la pubblicazione fosse giudicata
irregolare, la resistente invoca la mancata opposizione al precetto esecutivo e
pertanto la validità sia di quell’atto, sia dell’avviso di pignoramento.
4. Giusta
l’art. 64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi si notificano di persona al debitore
nella sua abitazione o nel luogo dove esercita la sua professione. Secondo l’art. 66 cpv. 4 LEF, la notificazione si fa mediante
pubblicazione in particolare quando il domicilio del debitore è sconosciuto (n.
1). La notificazione edittale è tuttavia la soluzione estrema. Non può
farvisi capo prima che il creditore e l’ufficio delle esecuzioni abbiano
effettuato tutte le ricerche adeguate alla situazione di fatto per reperire un
indirizzo ove possa essere eseguita la notificazione al debitore (DTF 136 III 573 consid. 5; 112 III 6 consid. 4; sentenza
della CEF 15.2014.39 del 4 giugno 2014, consid. 2.1).
Spetta anzitutto al creditore di fornire all’ufficio d’esecuzione
tutte le indicazioni necessarie a emettere e notificare il precetto esecutivo
(art. 67 LEF), in particolare il nome e il domicilio del debitore. In tal senso, con l’espressione “indirizzo esatto” del debitore menzionata nel modulo ufficiale della domanda di
esecuzione (mod. 1) va inteso l’indirizzo del luogo in cui egli ha il
proprio domicilio (art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF) o il luogo in cui dimora, se non ha
stabile domicilio (foro del luogo di dimora: art. 48 LEF).
4.1 Nel
caso di specie il 13 giugno 2019 RI 1 ha tempestivamente notificato all’Ufficio
del controllo abitanti di __________ la propria partenza
prevista per il 30 giugno 2019 per la Francia, indicando il suo nuovo indirizzo
in modo completo, differentemente da quanto preteso dalla procedente, con città
e via (“c/o Signor __________, __________, __________,
__________”, doc. C). Malgrado che nelle
dichiarazioni del 16 agosto e dell’11 dicembre 2019 (doc. 4 e 6) trasmesse dall’Ufficio
del controllo abitanti alla patrocinatrice della procedente non sia menzionato
l’indirizzo completo della nuova residenza dell’escussa, ma unicamente la città
nella quale essa si è trasferita, alla creditrice era poi perfettamente noto
che la debitrice si era trasferita all’indirizzo sopra menzionato, e ciò ben
prima dell’emissione del precetto esecutivo. Infatti la sua patrocinatrice ha
partecipato al dibattimento del 17 luglio 2019 dinnanzi alla Corte delle assise
correzionali di Lugano, in cui RI 1 ha comunicato il proprio indirizzo completo
in Francia (doc. K, pag. 2).
4.2 Visto
il carattere eccezionale della notifica in via edittale, a cui far capo solo
quale ultima ratio, l’UE avrebbe dovuto, prima di considerare l’escussa
d’ignota dimora e di procedere alla pubblicazione, non limitarsi a
interpellare il notaio __________ (doc. F), ma richiedere sia
all’Ufficio del controllo abitanti di __________ sia alla creditrice di comunicargli
l’indirizzo esatto dell’escussa, ossia gli estremi precisi e completi
della sua nuova residenza. Ora, spetta all’autorità esecutiva di comprovare che
i presupposti per la notificazione in via edittale sono riuniti, prova che in
concreto non si può dire fornita in assenza degli accertamenti appena ricordati.
4.3 Ma
ancora più negligente, se non abusivo, risulta il comportamento di PI 1 e della sua patrocinatrice, che malgrado fossero
a conoscenza del nuovo indirizzo dell’escussa al più tardi il 17 luglio 2019
hanno menzionato il vecchio domicilio di __________ nella domanda di esecuzione
del 13 agosto 2019 (doc. 1 accluso alle osservazioni al ricorso) e indicato l’escussa
come d’ignota dimora nella domanda di proseguire l’esecuzione del 26 settembre
2019 (doc. H). In tali
condizioni, non si può considerare che il domicilio dell’escussa fosse sconosciuto né che
l’escutente abbia adempiuto al proprio dovere d’informazione (sopra consid. 4),
motivo per cui la pubblicazione del precetto esecutivo sul FUC e FUSC non risulta conforme alla legge.
5. Anche sulla questione delle conseguenze di una notifica non conforme
alla legge i pareri delle parti sono contrastanti. La ricorrente sostiene che l’intera
procedura esecutiva, compreso il precetto esecutivo, è nulla poiché si è svolta
integralmente a sua insaputa (cita la DTF 136 III 574 consid. 6.3). La
resistente obietta dal canto suo che se malgrado il vizio inerente alla
notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto
esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti e di conseguenza il termine per
interporre opposizione comincia a decorrere da tale
conoscenza come risulta dalla giurisprudenza (DTF 128 III 101 consid. 2 e 104
III 13 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_548/ 2011 del 5 dicembre
2011, consid. 2.1).
5.1 La
notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con
la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di
dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF (DTF 136 III 573 consid. 6.1).
Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, l’esecuzione è
assolutamente nulla e la sua nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi
momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto
comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica
i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 2; 110 III 9 consid. 2). Di
conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o
interporre opposizione comincia a decorrere da tale
conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_548/2011 del 5 dicembre 2011, consid.
2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2; sentenza della CEF
15.2013.110 del 7 febbraio 2014, RtiD 2014 II 881 n. 47c, consid. 4.1). In tal caso,
in assenza di pregiudizio per l’escusso non si giustifica di annullare la
notifica irregolare né di ordinare una nuova notificazione, che non fornirebbe
all’escusso alcun ragguaglio supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi
confronti (DTF 112 III 81 consid. 2; sentenze della CEF 15.2019.5 del 17 luglio
2019, consid. 4.4/a, 15.2016.48 del 31 ottobre 2016, consid. 3.1, e 15.2014.39
del 4 giugno 2014, consid. 3.1).
5.2 Nel
caso in esame, secondo le proprie allegazioni la ricorrente è venuta a
conoscenza dell’esecuzione il 26 novembre 2019 (ricorso ad I/3 e doc. B),
ovvero prima della sua conclusione, visto che il termine di ricorso contro lo
stato di ripartizione depositato il 19 novembre 2019 (doc. N) non era ancora
scaduto. Non si giustifica pertanto di applicare la sanzione eccezionale della
nullità dell’intera procedura (DTF 136 III 574 consid. 6.3, che conferma la
sentenza della CEF 15.2009.105 del 23 novembre 2009), ma neppure di annullare il precetto esecutivo. RI 1 ne
ha infatti preso conoscenza il 26 novembre 2019, quando l’UE ha trasmesso alla sua patrocinatrice gli atti
esecutivi riferiti all’esecuzione n. __________ (sopra, consid. 1.2). Una
nuova e regolare notifica dell’atto in questione non le fornirebbe pertanto
alcuna informazione supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti, cosicché
non può essere dato seguito alla richiesta di dichiarare nullo o di annullare anche
il precetto esecutivo, ma solo gli atti successivi.
5.3 La
resistente chiede invero di confermare la validità anche dell’avviso di
pignoramento, sostenendo che la ricorrente non avrebbe interposto tempestiva
opposizione al precetto esecutivo. In realtà, nel chiedere, con
il ricorso in esame, la constatazione della nullità della procedura esecutiva,
e in subordine il suo annullamento, contestando altresì la fondatezza della
pretesa della creditrice (cfr. ricorso ad III/5), RI 1 ha di fatto
espresso la propria volontà di contestare la legittimità dell’esecuzione e d’interporvi op-posizione
(in questo senso: sentenza della CEF 15.2013.110 già
citata, consid. 4.2).
5.4 Di
conseguenza in parziale accoglimento del gravame, occorre ordinare all’Ufficio di registrare l’opposizione tempestivamente
formulata da RI 1 con il ricorso entro il termine di dieci
giorni dell’art. 74 cpv. 1 LEF
e, siccome l’opposizione sospende l’esecuzione
(art. 78 cpv. 1 LEF), di annullare tutti gli atti esecutivi successivi, in
particolare l’avviso di pignoramento del 2 ottobre 2019, il
pignoramento del 17 ottobre 2019 e lo stato di ripartizione del 19 novembre
2019. L’UE chiederà d’altronde alla procedente
di restituire la somma bonificatale il 23 novembre 2019 e la terrà in
deposito, ripristinandone il sequestro (n. __________).
6. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 Di conseguenza è
ordinato all’CO 1 d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta da RI
1 all’esecuzione n. __________ il 2 dicembre 2019.
1.2 Sono
annullati l’avviso di pignoramento emesso il 2 ottobre 2019, il
pignoramento del 17 ottobre 2019 e lo stato di ripartizione del 19 novembre
2019 nell’esecuzione n. __________.
1.3 È
ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di richiedere ad PI 1
la restituzione dell’importo bonificatole il 23 novembre 2019 e di
ripristinarne il sequestro (n. __________).
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.