15.2019.104
Verbale di pignoramento di fondi gravati da pegni immobiliare. Limitazione del pignoramento a quanto necessario a coprire il credito posto in esecuzione
20 gennaio 2020Italiano6 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 gennaio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di
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Incarto n.
15.2019.104
Lugano
20 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 3 dicembre 2019 di
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 22 novembre 2019 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
(patrocinata dallo Studio __________, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 gennaio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Lugano, la PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso
di fr. 1'419'271.35 oltre agli accessori.
B. Il
22 novembre 2019, l’UE ha emesso il verbale di pignoramento, da cui si evince
ch’esso ha pignorato sei quote di comproprietà, tre su unità di comproprietà
per piani (PPP) della particella n. 133 RFD di __________,
e le altre su fondi di __________, __________ e __________. Gli oggetti
pignorati sono stati stimati in complessivi fr. 3'618'782.90, a fronte di
un aggravio ipotecario nominale di fr. 5'309'500.– in totale.
C. Con
ricorso del 3 dicembre 2019, RI 1 postula il rinvio dell’incarto all’UE
affinché provveda a liberare parte dei beni sottoposti a pignoramento,
limitandolo a fr. 2'500'000.– al massimo.
D. Nelle
sue osservazioni del 5 dicembre 2019 l’UE chiede alla Camera di dichiarare il
ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori.
E. Così
come richiesto con ordinanza presidenziale del 9 dicembre 2019, il 15 gennaio
2020 la ricorrente ha prodotto la documentazione bancaria relativa agli oneri ipotecari gravanti i fondi
pignorati.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 22 novembre 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente si duole che il pignoramento è stato eseguito su beni per un valore
di stima di fr. 3'618'782.90, che corrisponde a più del doppio del credito
posto in esecuzione, pari a fr. 1'725'209.25. Tenuto conto delle spese e
degli interessi connessi al pignoramento, in virtù dell’art. 97 cpv. 2 LEF RI 1
chiede di limitarlo di modo che l’importo totale pignorato non superi fr. 2'500'000.–.
Da
parte sua l’UE rileva che dalla stima di fr. 3'618'782.90 complessivi
vanno dedotte le ipoteche gravanti i fondi pignorati, che ammontano a fr. 2'654'750.– per quanto
riguarda le quote di ½ della debitrice, sicché il saldo
netto, di fr. 964'032.90 non supera la somma posta in esecuzione.
3. Giusta
l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare
dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti. Gli
interessi vanno in particolare computati sino al normale decorso dell’esecuzione
(Foëx, in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 97 LEF), vale
a dire in principio fino al giorno dell’ultima realizzazione (art. 144 cpv. 4
LEF; cfr. Ochsner, Exécution
du séquestre, in: JdT 2006 II pag. 77). A tal uopo, l’ufficio di esecuzione
Considerandi
dovrà stimare la durata presumibile della
procedura (Zopfi, in: SchKG,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 17 ad art. 97 LEF). Esso riduce il pignoramento che eccede manifestamente il limite dell’art.
97.
cpv. 2 LEF, scegliendo se del caso tra i diversi beni indicati nel verbale
di pignoramento secondo l’ordine determinato dall’art. 95 LEF (sentenza della
CEF 15.2012.13 del 9 febbraio 2012, massimata in RtiD 2012 II 906 n. 66c).
3.1
Dato
che i crediti garantiti da pegno devono essere soddisfatti in precedenza con la
somma ricavata dalla realizzazione di pegni (art. 219 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art.
146.
cpv. 2), l’UE ha considerato a ragione che gli oneri ipotecari devono
essere dedotti dal valore di stima dei fondi pignorati per determinare l’estensione
del pignoramento ai sensi dell’art. 97 cpv. 2 LEF. Allo stadio del pignoramento
l’UE poteva validamente fondarsi sugli importi nominali dei crediti ipotecari
indicati a registro fondiario, ridotti di metà per tenere conto che le altre
quote di comproprietà di ½ gravanti gli stessi fondi (esecuzione n. __________
contro __________) sono state pignorate simultaneamente a favore della PI 1.
3.2
Ritenuto
che determinante per la risoluzione della questione litigiosa è l’importo
effettivo (e non nominale) dei debiti ipotecari, la Camera ha dato l’occasione
alla ricorrente di produrre la documentazione bancaria relativa. Dalla stessa
si evince che l’onere ipotecario complessivo effettivo ammonta a fr. 3'238'500.–.
Ne segue che, anche volendo tenere conto solo della metà dell’aggravio ipotecario – ancorché i pegni gravano per
il loro intero importo sulle quote pignorate e non è dato
di sapere se il ricavato delle quote appartenenti all’altro comproprietario
basterà a coprire gli impegni di lui –, il saldo netto, di fr. 1'999'532.90,
non supera manifestamente la somma posta in esecuzione, di fr. 1'725'209.25,
tenuto conto degli interessi e delle spese fino al giorno
della realizzazione. Ad ogni modo, quel saldo è inferiore a quello limite
indicato dalla stessa ricorrente nelle sue conclusioni (fr. 2'500'000.–). Di
conseguenza, il ricorso va respinto.
4.
Stante
l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare il ricorso all’escutente
per osservazioni.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.