Lexipedia

Decisione

15.2019.109

Revisione di una decisione dell’autorità di vigilanza. Censure già fatte valere nella precedente procedura. Assenza di motivi di revisione

19 febbraio 2020Italiano4 min

decisione passata in giudicato sulla scorta di fatti già accertati dall’autorità

Source ti.ch

Incarto n.

15.2019.109

Lugano

19 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza 12 dicembre 2019 di

RI 1

volta alla revisione della sentenza emessa da questa

Camera il 5 ottobre 2018 in merito al calcolo del minimo esistenziale dell’istante

(inc. 15.2018.30);

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che

nelle esecuzioni promosse contro RI 1 dalla Confederazione

Svizzera (n. __________ e __________), dallo Stato del Can­ton

Ticino (n. __________, __________, __________ e __________), dal PI 3 (n. __________, __________

e __________), dalla Cassa cantonale di compensazione AVS (n. __________8) e

della PI 4 (n. __________7), il 1° marzo 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto d’ufficio al pignoramento

presso la PI 6 dell’intera rendita di fr. 1'926.30 mensili spettante all’escusso,

ricordato che la sua rendita AVS era invece impignorabile a norma di legge;

che

con sentenza del 5 ottobre 2018 (inc. 15.2018.30) la Camera ha respinto il ricorso che RI 1 aveva inoltrato il 10 apri­le 2018 contro la decisione dell’UE e con sentenza del 13 novembre 2018

Fatti

il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto contro

la decisione cantonale (inc. 5A_892/2018);

che

dopo oltre un anno con l’istanza in esame RI 1 postula la revisione della

sentenza appena menzionata e il suo “aggiornamento al nuovo status”, nel senso

dello sblocco della rendita della PI 6, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, facendone valere l’impignorabilità giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 9 e

9a LEF nella misura in cui si tratterebbe di un indennizzo per danno alla

salute;

che

nel frattempo la trattenuta di rendita è terminata nel marzo del 2019 e il 12

aprile 2019 (per l’esecuzione n. __________8

il 19 aprile 2019) l’UE ha rilasciato un attestato di carenza di beni in

ognuna delle esecuzioni menzionate sopra;

che

l’istanza, nella misura in cui tende allo sblocco di una rendita già svincolata

dal pignoramento, risulta senza oggetto;

che

del resto RI 1 non invoca nessuno dei motivi di revisione previsti dall’art. 26

della legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

ch’egli

si limita a ribadire l’impignorabilità della rendita PI 6 con argomenti che la

Camera ha già respinto nella sentenza di cui è chiesta la revisione (consid. 3)

così come in una precedente decisione del 21 marzo 2017 (inc. 15.2016.120,

consid. 5);

che

l’istituto della revisione non permette di rimettere in discussione una

decisione passata in giudicato sulla scorta di fatti già accertati dall’autorità

di vigilanza e che pertanto non giustificano una revisione giusta l’art. 26,

Considerandi

lett. a o b, LPR;

che

cambiamenti della situazione finanziaria dell’escusso successivi alla decisione

dell’autorità di vigilanza non possono essere fatti valere con l’istituto della

revisione della decisione ma con una richiesta di revisione del pignoramento da

sottoporre direttamente all’ufficio d’esecuzione in virtù dell’art. 93 cpv. 3

LEF;

che

nel caso specifico non risulta però alcun pignoramento nei confronti dell’istante

pendente presso l’UE di Lugano, sicché si può prescindere dal trasmettergli l’istanza

di revisione;

che

forse la rendita PI 6 è poi stata sequestrata presso la sua sede di Zurigo dall’ufficio

d’esecuzione competente nel luogo del sequestro, ma né l’UE né la Camera ne

hanno avuto notizia e in ogni caso eventuali

contestazioni andrebbero rivolte all’ufficio di esecuzione o all’autorità

di vigilanza zurighesi;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione ad RI 1, .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.