15.2019.109
Revisione di una decisione dell’autorità di vigilanza. Censure già fatte valere nella precedente procedura. Assenza di motivi di revisione
19 febbraio 2020Italiano4 min
decisione passata in giudicato sulla scorta di fatti già accertati dall’autorità
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.109
Lugano
19 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza 12 dicembre 2019 di
RI 1
volta alla revisione della sentenza emessa da questa
Camera il 5 ottobre 2018 in merito al calcolo del minimo esistenziale dell’istante
(inc. 15.2018.30);
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
nelle esecuzioni promosse contro RI 1 dalla Confederazione
Svizzera (n. __________ e __________), dallo Stato del Canton
Ticino (n. __________, __________, __________ e __________), dal PI 3 (n. __________, __________
e __________), dalla Cassa cantonale di compensazione AVS (n. __________8) e
della PI 4 (n. __________7), il 1° marzo 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto d’ufficio al pignoramento
presso la PI 6 dell’intera rendita di fr. 1'926.30 mensili spettante all’escusso,
ricordato che la sua rendita AVS era invece impignorabile a norma di legge;
che
con sentenza del 5 ottobre 2018 (inc. 15.2018.30) la Camera ha respinto il ricorso che RI 1 aveva inoltrato il 10 aprile 2018 contro la decisione dell’UE e con sentenza del 13 novembre 2018
Fatti
il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto contro
la decisione cantonale (inc. 5A_892/2018);
che
dopo oltre un anno con l’istanza in esame RI 1 postula la revisione della
sentenza appena menzionata e il suo “aggiornamento al nuovo status”, nel senso
dello sblocco della rendita della PI 6, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, facendone valere l’impignorabilità giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 9 e
9a LEF nella misura in cui si tratterebbe di un indennizzo per danno alla
salute;
che
nel frattempo la trattenuta di rendita è terminata nel marzo del 2019 e il 12
aprile 2019 (per l’esecuzione n. __________8
il 19 aprile 2019) l’UE ha rilasciato un attestato di carenza di beni in
ognuna delle esecuzioni menzionate sopra;
che
l’istanza, nella misura in cui tende allo sblocco di una rendita già svincolata
dal pignoramento, risulta senza oggetto;
che
del resto RI 1 non invoca nessuno dei motivi di revisione previsti dall’art. 26
della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
ch’egli
si limita a ribadire l’impignorabilità della rendita PI 6 con argomenti che la
Camera ha già respinto nella sentenza di cui è chiesta la revisione (consid. 3)
così come in una precedente decisione del 21 marzo 2017 (inc. 15.2016.120,
consid. 5);
che
l’istituto della revisione non permette di rimettere in discussione una
decisione passata in giudicato sulla scorta di fatti già accertati dall’autorità
di vigilanza e che pertanto non giustificano una revisione giusta l’art. 26,
Considerandi
lett. a o b, LPR;
che
cambiamenti della situazione finanziaria dell’escusso successivi alla decisione
dell’autorità di vigilanza non possono essere fatti valere con l’istituto della
revisione della decisione ma con una richiesta di revisione del pignoramento da
sottoporre direttamente all’ufficio d’esecuzione in virtù dell’art. 93 cpv. 3
LEF;
che
nel caso specifico non risulta però alcun pignoramento nei confronti dell’istante
pendente presso l’UE di Lugano, sicché si può prescindere dal trasmettergli l’istanza
di revisione;
che
forse la rendita PI 6 è poi stata sequestrata presso la sua sede di Zurigo dall’ufficio
d’esecuzione competente nel luogo del sequestro, ma né l’UE né la Camera ne
hanno avuto notizia e in ogni caso eventuali
contestazioni andrebbero rivolte all’ufficio di esecuzione o all’autorità
di vigilanza zurighesi;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione ad RI 1, .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.