15.2019.11
Differimento d’asta immobiliare in una procedura di realizzazione di pegno. Piede d’asta. Ipoteche legali
13 febbraio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.11
Lugano
13 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso interposto il 4 febbraio 2019 da
RI 1, __________
RI 2, __________
RI 3, __________
(patrocinati dall’__________ PA 1 e dalla
MLaw __________
, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro la decisione del 21 gennaio 2019 con cui è stata respinta la
domanda dei ricorrenti volta al differimento dell’asta immobiliare prevista per
il 14 febbraio 2019 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei
confronti dei due primi ricorrenti dalla
PI 1, __________
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che l’PI 1 procede contro i fratelli RI 1 RI 2 per l’incasso di fr. 921'959.60
oltre agli interessi del 5.75% dal 1° luglio 2000 sulla scorta dei precetti
esecutivi n. __________ e __________ emessi l’11 luglio 2000 dall’Ufficio di
esecuzione (UE) di Bellinzona in realizzazione del pegno immobiliare gravante
la particella n. __________ RFD di __________, poi costituita in proprietà per
piani (PPP), composta di dieci unità (n. __________ a __________), cinque in
comproprietà di RI 1 (19/20) e della RI 3 (già __________)
(1/20) – n. __________-__________ e __________-__________) – e le altre
cinque di proprietà di RI 2;
che
a quasi 19 anni dall’inoltro dell’esecuzione, il 18 gennaio 2019 l’UE di
Bellinzona ha depositato l’elenco oneri e le condizioni d’asta per i suddetti
dieci fondi;
che
il 18 gennaio 2019 gli escussi e la RI 3 hanno inoltrato all’UE formale
contestazione dei crediti iscritti nell’elenco oneri, di cui hanno chiesto la
correzione, postulando inoltre il rinvio dell’incanto previsto per il 14
febbraio 2019;
che
il 21 gennaio 2019 l’UE ha impartito loro un termine di 20 giorni per
promuovere l’azione di contestazione dell’elenco oneri e ha confermato l’asta
prevista per il 14 febbraio;
che
con il ricorso in esame, del 4 febbraio 2019, gli escussi e la RI 3 chiedono di
annullare la decisione dell’UE relativa alla domanda di rinvio dell’asta e di
differirla;
che
Fatti
i ricorrenti fondano la propria richiesta sull’art. 141 LEF, reputando errati i
crediti iscritti nell’elenco oneri;
che
giusta l’art. 141 LEF (applicabile nell’esecuzione in realizzazione di
pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF), se un diritto iscritto nell’elenco
degli oneri è contestato, l’incanto dev’essere differito sino a decisione sulla
lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione
o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi;
che
lasta va pertanto differita nell’ipotesi di liti suscettibili d’incidere sul
prezzo minimo di aggiudicazione (art. 126 LEF), a meno che il contenzioso sia
limitato a una differenza minima in rapporto al valore di stima (DTF 107 III 127);
che
secondo la giurisprudenza di questa Camera non è il caso della contestazione di
un credito fiscale garantito da ipoteca legale che rappresenta lo 0,29% del
valore di stima peritale del fondo da realizzare (sentenza della CEF 15.2010.69
del 30 luglio 2010, massimata in RtiD 2011 I 748 n. 51c);
che
a questo riguardo le censure relative al credito della procedente non sono
quindi pertinenti, siccome nel prezzo minimo (piede d’asta) nel senso dell’art.
156 cpv. 1 (in relazione con l’art. 126 LEF) entrano in considerazione solo i
crediti poziori a quelli del creditore procedente (art. 53 cpv. 1 e 102 RFF);
che
nel caso concreto sono quindi di rilievo unicamente le pretese di diritto
pubblico garantite da ipoteca legale a norma dell’art. 836 CC (n. 1 e 2 dell’elenco
oneri);
che
sono irrilevanti, di conseguenza, anche le censure riferite ai crediti
garantiti da ipoteche legali degli artigiani e imprenditori (n. 4 e 5), siccome
di grado posteriore a quello del pegno della procedente;
che
ad ogni modo nulla osta a che i creditori in questione (la RI 3 e la __________),
entrambe patrocinate dall’avv. PA 1, riducano la propria pretesa – come
risulta dallo scritto 18 gennaio 2019 del patrocinatore –, ciò di cui l’UE
terrà conto in sede di riparto;
che
Considerandi
per quanto attiene invece alle pretese garantite da ipoteca legale a norma dell’art.
836.
CC, i ricorrenti non quantificano l’ammontare contestato, ciò che non
permette di valutare l’entità dell’influsso della contestazione sul piede d’asta
né quindi se si giustificherebbe un differimento dell’asta secondo la giurisprudenza
citata in precedenza;
che
insufficientemente motivata la censura è inammissibile;
che
del resto, a supporre, come affermano i ricorrenti, l’importo dei crediti
iscritti nell’elenco inferiore a quello reale, non è da ravvisare quale
pregiudizio ne deriverebbe per i ricorrenti, per i creditori e per gli
aggiudicatari;
che,
in effetti, le ipoteche legali che garantiscono crediti esigibili alla scadenza
del termine d’insinuazione, se non sono state iscritte nell’elenco oneri, non sono
più opponibili all’aggiudicatario dopo l’asta, quel termine, vincolante anche
per le pretese garantite da ipoteca legale valida senza iscrizione a registro
fondiario, essendo perentorio (DTF 101 III 38 consid. 2-3);
che
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione (anticipata per e-mail) a:
– __________
PA 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione (anticipata per e-mail) all’Ufficio di esecuzione,
Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.