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Decisione

15.2019.11

Differimento d’asta immobiliare in una procedura di realizzazione di pegno. Piede d’asta. Ipoteche legali

13 febbraio 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti fondano la propria richiesta sull’art. 141 LEF, reputando errati i

crediti iscritti nell’elenco oneri;

che

giusta l’art. 141 LEF (applicabile nell’esecuzione in realizzazione di

pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF), se un diritto iscritto nell’elenco

degli oneri è contestato, l’incanto dev’essere differito sino a decisione sulla

lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione

o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi;

che

lasta va pertanto differita nell’ipotesi di liti suscettibili d’inci­­dere sul

prezzo minimo di aggiudicazione (art. 126 LEF), a meno che il contenzioso sia

limitato a una differenza minima in rapporto al valore di stima (DTF 107 III 127);

che

secondo la giurisprudenza di questa Camera non è il caso della contestazione di

un credito fiscale garantito da ipoteca legale che rappresenta lo 0,29% del

valore di stima peritale del fondo da realizzare (sentenza della CEF 15.2010.69

del 30 luglio 2010, massimata in RtiD 2011 I 748 n. 51c);

che

a questo riguardo le censure relative al credito della procedente non sono

quindi pertinenti, siccome nel prezzo minimo (piede d’asta) nel senso dell’art.

156 cpv. 1 (in relazione con l’art. 126 LEF) entrano in considerazione solo i

crediti poziori a quelli del creditore procedente (art. 53 cpv. 1 e 102 RFF);

che

nel caso concreto sono quindi di rilievo unicamente le pretese di diritto

pubblico garantite da ipoteca legale a norma dell’art. 836 CC (n. 1 e 2 dell’elenco

oneri);

che

sono irrilevanti, di conseguenza, anche le censure riferite ai crediti

garantiti da ipoteche legali degli artigiani e imprenditori (n. 4 e 5), siccome

di grado posteriore a quello del pegno della procedente;

che

ad ogni modo nulla osta a che i creditori in questione (la RI 3 e la __________),

entrambe patrocinate dal­l’avv. PA 1, riducano la propria pretesa – come

risulta dallo scritto 18 gennaio 2019 del patrocinatore –, ciò di cui l’UE

terrà conto in sede di riparto;

che

Considerandi

per quanto attiene invece alle pretese garantite da ipoteca legale a norma dell’art.

836.

CC, i ricorrenti non quantificano l’am­­montare contestato, ciò che non

permette di valutare l’entità dell’influsso della contestazione sul piede d’asta

né quindi se si giustificherebbe un differimento dell’asta secondo la giurisprudenza

citata in precedenza;

che

insufficientemente motivata la censura è inammissibile;

che

del resto, a supporre, come affermano i ricorrenti, l’importo dei crediti

iscritti nell’elenco inferiore a quello reale, non è da ravvisare quale

pregiudizio ne deriverebbe per i ricorrenti, per i creditori e per gli

aggiudicatari;

che,

in effetti, le ipoteche legali che garantiscono crediti esigibili alla scadenza

del termine d’insinuazione, se non sono state iscritte nell’elenco oneri, non sono

più opponibili all’aggiudicata­­rio dopo l’asta, quel termine, vincolante anche

per le pretese garantite da ipoteca legale valida senza iscrizione a registro

fondiario, essendo perentorio (DTF 101 III 38 consid. 2-3);

che

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

che per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione (anticipata per e-mail) a:

– __________

PA 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione (anticipata per e-mail) all’Ufficio di esecuzione,

Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.