15.2019.111
"Proposta" di cessione dei diritti della massa giusta l’art. 260 LEF
24 marzo 2020Italiano4 min
direttamente al suo cliente RI 1 in relazione alla liquidazione dell’interessenza
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.111
Lugano
24 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 29 novembre 2019 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,
o meglio contro la circolare emessa il 19 novembre 2019 con cui è stato
assegnato ai creditori insinuatisi nel fallimento del ricorrente un termine per chiedere la cessione giusta l’art. 260 LEF
delle sue pretese ereditarie;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nella procedura di liquidazione del fallimento aperto nei
confronti di RI 1 il 7 luglio 2016, il 5 giugno 2019 l’Ufficio dei fallimenti
(UF) di Lugano ha aggiornato l’inventario per inserirvi i diritti spettanti al
fallito nella comunione ereditaria del padre PI 1, deceduto il 4 aprile 2019,
che quegli forma con i fratelli PI 2 e PI 3;
che
non avendo RI 1 formulato alcuna proposta di scioglimento della comunione
ereditaria in via amichevole con i coeredi nei termini pattuiti, il 19 dicembre
Fatti
2019 l’UF ha proposto ai creditori la rinuncia della massa a far valere in
proprio i diritti ereditari del fallito, li ha avvertiti che la rinuncia
sarebbe stata data per acquisita se la maggioranza di loro non avesse espresso
un avviso contrario entro 10 giorni e li ha informati della facoltà di chiedere
per scritto la cessione della pretesa entro 20 giorni dalla comunicazione della
circolare;
che
con ricorso del 29 novembre 2019, l’avv. PA 1 si è lamentato del fatto che l’UF
non avesse mai portato a sua conoscenza gli atti e scritti indirizzati
direttamente al suo cliente RI 1 in relazione alla liquidazione dell’interessenza
di quest’ultimo nella successione del padre;
che
nelle sue osservazioni del 19 dicembre 2019, l’UF ha rilevato al riguardo che
il fallito aveva chiesto a voce di ricevere personalmente gli atti in luogo del
suo patrocinatore, avv. PA 1, precisando poi la richiesta nel senso di farli
avere al proprio indirizzo in via __________ anziché a __________ (doc. 8);
che
il ricorrente non ha contestato tali allegazioni;
che
l’avv. PA 1 non è del resto rimasto all’oscuro delle discussioni tra l’UF e il
fallito, siccome le e-mail 9 e 10 ottobre 2019 (doc. 3-5) gli sono state
inviate per conoscenza;
che
non è invero necessario approfondire la questione in questa sede, né quindi
chiedere all’avv. PA 1 la produzione di una procura, dal momento che la circolare
impugnata non è un provvedimento bensì, come esplicitamente scritto dall’UF
(a pag. 2), una semplice “proposta” sprovvista di effetti vincolanti per la
massa, la quale è difatti libera di non confermarla (art. 260 LEF);
che
non è pertanto data la via del ricorso giusta l’art. 17 LEF, a meno che il
creditore faccia valere una violazione della procedura di comunicazione della
Considerandi
proposta ai creditori (sentenze della CEF 15.2012.116 del 5 novembre 2012, RtiD
2013.
929 n. 64c e 15.2006.126 del 13 marzo 2007, RtiD II-2007, 784, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 47 e 50 ad art. 242 LEF e i rinvii);
che
il ricorso è pertanto irricevibile;
che
il ricorso depositato da RI 1 contro il terzo deposito di una modifica della
graduatoria non impediva all’UF di passare alla fase della realizzazione degli
attivi, che inizia subito dopo il deposito della graduatoria (avvenuto nel caso
specifico già il 25 ottobre 2017) in virtù dell’art. 252 LEF, indipendentemente
da eventuali contestazioni (Gilliéron,
op. cit., n. 12 ad art. 252);
che
per il proseguo della procedura l’UF chiederà a RI 1 d’indicare per scritto se
gli atti devono essere notificati personalmente o per il tramite dell’avv. PA 1;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–RI 1, __________,
__________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.