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Decisione

15.2019.111

"Proposta" di cessione dei diritti della massa giusta l’art. 260 LEF

24 marzo 2020Italiano4 min

direttamente al suo cliente RI 1 in relazione alla liquidazione dell’interessenza

Source ti.ch

Incarto n.

15.2019.111

Lugano

24 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 29 novembre 2019 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,

o meglio contro la circolare emessa il 19 novembre 2019 con cui è stato

assegnato ai creditori insinuatisi nel fallimento del ricorrente un termine per chiedere la cessione giusta l’art. 260 LEF

delle sue pretese ereditarie;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nella procedura di liquidazione del fallimento aperto nei

confronti di RI 1 il 7 luglio 2016, il 5 giugno 2019 l’Ufficio dei fallimenti

(UF) di Lugano ha aggiornato l’inventario per inserirvi i diritti spettanti al

fallito nella comunione ereditaria del padre PI 1, deceduto il 4 aprile 2019,

che quegli forma con i fratelli PI 2 e PI 3;

che

non avendo RI 1 formulato alcuna proposta di scioglimento della comunione

ereditaria in via amichevole con i coeredi nei termini pattuiti, il 19 dicembre

Fatti

2019 l’UF ha proposto ai creditori la rinuncia della massa a far valere in

proprio i diritti ereditari del fallito, li ha avvertiti che la rinuncia

sarebbe stata data per acquisita se la maggioranza di loro non avesse espresso

un avviso contrario entro 10 giorni e li ha informati della facoltà di chiedere

per scritto la cessione della pretesa entro 20 giorni dalla comunicazione della

circolare;

che

con ricorso del 29 novembre 2019, l’avv. PA 1 si è lamentato del fatto che l’UF

non avesse mai portato a sua conoscenza gli atti e scritti indirizzati

direttamente al suo cliente RI 1 in relazione alla liquidazione dell’interessenza

di quest’ul­timo nella successione del padre;

che

nelle sue osservazioni del 19 dicembre 2019, l’UF ha rilevato al riguardo che

il fallito aveva chiesto a voce di ricevere personalmente gli atti in luogo del

suo patrocinatore, avv. PA 1, precisando poi la richiesta nel senso di farli

avere al proprio indirizzo in via __________ anziché a __________ (doc. 8);

che

il ricorrente non ha contestato tali allegazioni;

che

l’avv. PA 1 non è del resto rimasto all’oscuro delle discussioni tra l’UF e il

fallito, siccome le e-mail 9 e 10 ottobre 2019 (doc. 3-5) gli sono state

inviate per conoscenza;

che

non è invero necessario approfondire la questione in questa sede, né quindi

chiedere all’avv. PA 1 la produzione di una procura, dal momento che la circolare

impugnata non è un provvedimento bensì, come esplicitamente scritto dall’UF

(a pag. 2), una semplice “proposta” sprovvista di effetti vincolanti per la

massa, la quale è difatti libera di non confermarla (art. 260 LEF);

che

non è pertanto data la via del ricorso giusta l’art. 17 LEF, a meno che il

creditore faccia valere una violazione della procedura di comunicazione della

Considerandi

proposta ai creditori (sentenze della CEF 15.2012.116 del 5 novembre 2012, RtiD

2013.

929 n. 64c e 15.2006.126 del 13 marzo 2007, RtiD II-2007, 784, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 47 e 50 ad art. 242 LEF e i rinvii);

che

il ricorso è pertanto irricevibile;

che

il ricorso depositato da RI 1 contro il terzo deposito di una modifica della

graduatoria non impediva all’UF di passare alla fase della realizzazione degli

attivi, che inizia subito dopo il deposito della graduatoria (avvenuto nel caso

specifico già il 25 ottobre 2017) in virtù dell’art. 252 LEF, indipendentemente

da eventuali contestazioni (Gilliéron,

op. cit., n. 12 ad art. 252);

che

per il proseguo della procedura l’UF chiederà a RI 1 d’indicare per scritto se

gli atti devono essere notificati personalmente o per il tramite dell’avv. PA 1;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

–RI 1, __________,

__________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.