Lexipedia

Decisione

15.2019.112

Comminatoria di fallimento. Contestazione del contratto sul quale è fondato il credito posto in esecuzione. Inammissibilità del ricorso

20 gennaio 2020Italiano4 min

(UE) di Lugano, appurato che l’opposizione interposta dal­l’escussa era stata rigettata in via provvisoria con sentenza 3 ottobre 2019 del

Source ti.ch

Incarto n.

15.2019.112

Lugano

20 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 17 dicembre 2019 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 10 dicembre 2019 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa il 29 aprile 2019 dalla società PI 1 contro la RI 1 per

l’in­casso di fr. 4'345.70 oltre agli interessi del 5% dal 27 gennaio 2019

oltre agli accessori, il 10 dicembre 2019 l’Ufficio d’esecu­zione

(UE) di Lugano, appurato che l’opposizione interposta dal­l’escussa era stata rigettata in via provvisoria con sentenza 3 ottobre 2019 del

Giudice di pace del Circolo di Vezia, le ha notificato la comminatoria di

fallimento.

B. Con

ricorso 17 dicembre 2019, la RI 1 postula l’annul­lamento della comminatoria di

fallimento.

C. Nelle

sue osservazioni del 20 dicembre 2019 l’UE chiede alla Camera di dichiarare il

ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un

ricorso unicamente per ragioni formali (Otto­mann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio

d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposi­zione o l’inoltro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece

preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito

posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità

giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della

procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, la RI 1 fa valere che l’escutente non ha terminato il lavoro

Considerandi

affidatole, così che non ha potuto partecipare alla fiera di __________ il 24 gennaio

2019.

Ritiene di conseguenza che non è sorto alcun contratto valido tra le

parti.

Quanto

censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia l’esistenza

del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non spetta

né all’UE né all’au­torità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure,

per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), e

meglio l’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), menzionata

nel dispositivo n. 4 della sentenza di rigetto dell’oppo­sizione del 3 ottobre

2019.

Non avendo la RI 1 inoltrato

una simile azione entro il termine di legge di 20 giorni (v. l’at­­testazione 10 dicembre 2019 della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia

acclusa alla domanda di continuazione dell’esecuzione), l’UE ha correttamente

notificato la comminatoria di fallimento impugnata.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.