15.2019.112
Comminatoria di fallimento. Contestazione del contratto sul quale è fondato il credito posto in esecuzione. Inammissibilità del ricorso
20 gennaio 2020Italiano4 min
(UE) di Lugano, appurato che l’opposizione interposta dall’escussa era stata rigettata in via provvisoria con sentenza 3 ottobre 2019 del
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Incarto n.
15.2019.112
Lugano
20 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 17 dicembre 2019 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 10 dicembre 2019 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 29 aprile 2019 dalla società PI 1 contro la RI 1 per
l’incasso di fr. 4'345.70 oltre agli interessi del 5% dal 27 gennaio 2019
oltre agli accessori, il 10 dicembre 2019 l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano, appurato che l’opposizione interposta dall’escussa era stata rigettata in via provvisoria con sentenza 3 ottobre 2019 del
Giudice di pace del Circolo di Vezia, le ha notificato la comminatoria di
fallimento.
B. Con
ricorso 17 dicembre 2019, la RI 1 postula l’annullamento della comminatoria di
fallimento.
C. Nelle
sue osservazioni del 20 dicembre 2019 l’UE chiede alla Camera di dichiarare il
ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un
ricorso unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio
d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito
posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, la RI 1 fa valere che l’escutente non ha terminato il lavoro
Considerandi
affidatole, così che non ha potuto partecipare alla fiera di __________ il 24 gennaio
2019.
Ritiene di conseguenza che non è sorto alcun contratto valido tra le
parti.
Quanto
censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia l’esistenza
del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non spetta
né all’UE né all’autorità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure,
per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), e
meglio l’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), menzionata
nel dispositivo n. 4 della sentenza di rigetto dell’opposizione del 3 ottobre
2019.
Non avendo la RI 1 inoltrato
una simile azione entro il termine di legge di 20 giorni (v. l’attestazione 10 dicembre 2019 della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia
acclusa alla domanda di continuazione dell’esecuzione), l’UE ha correttamente
notificato la comminatoria di fallimento impugnata.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.