15.2019.13
Domanda di non dar notizia di un’esecuzione a terzi. Assegnazione di un termine all’escutente per dimostrare di aver avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione
20 febbraio 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.13
Lugano
20 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro l’assegnazione di un termine al 28 febbraio 2019 in relazione
con la domanda di non dar notizia a terzi dell’esecuzione n. __________
promossa il 4 ottobre 2018 dal ricorrente nei confronti di
__________ PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta
del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 ottobre
2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso
di fr. 100.– oltre agli interessi del 5% dal 14 settembre 2018 indicando
quale titolo di credito: “Extra
spese amministrative vertenza ’__________’ + spese esecuzione”;
che
l’escusso vi ha interposto opposizione il giorno successivo e il 30 gennaio
2019 ha presentato all’UE una domanda di non dar notizia a terzi dell’esecuzione
in questione;
che
il 6 febbraio 2019 l’UE ha informato RI 1 della domanda appena citata e l’ha
invitato a comunicare entro il 28 febbraio 2019 se aveva avviato una procedura
di eliminazione dell’opposizione
(“rigetto dell’opposizione” [art. 80 segg. LEF] o azione
giudiziaria di accertamento [art. 79 LEF]) o se il debitore aveva pagato integralmente
il suo credito, corredando l’eventuale comunicazione delle relative prove, con l’avvertenza per cui in caso
di mancata comunicazione l’esecuzione non sarebbe più
stata portata a conoscenza di terzi (a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d
LEF);
che
contro tale assegnazione di termine (erroneamente indicata con la data del 6
agosto 2018), RI 1 ha interposto il ricorso in esame, del 12 febbraio 2019,
lamentandone vizi formali e la mancata indicazione della via e del termine di
ricorso;
che
contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti è dato
ricorso all’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
(art. 17 cpv. 1 e 2 LEF), ciò che del resto non è sfuggito a RI 1, che cita
correttamente la norma topica;
che
ad ogni modo non esiste per gli uffici di esecuzione un obbligo corrispondente
a quello delle autorità di vigilanza d’indicare sulle loro decisioni i rimedi giuridici
(DTF 142 III 647 consid. 3.2);
che
secondo il nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, entrato in vigore, il 1°
gennaio 2019 (RU 2018 4583; FF 2015 2641 4779), “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa
procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in
tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre
che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il
creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di
eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)”, fermo restando
che “se tale prova è fornita
in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente
dar notizia di quest’ultima a terzi”;
che in merito alla richiesta del ricorrente
di verificare se la domanda dell’escusso volta a non dar
notizia dell’esecuzione in virtù della norma appena citata sia conforme all’art.
59 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172. 021) in pendenza dei ricorsi inoltrati al
Tribunale federale da RI 1 e dalla moglie in altre
procedure (inc.5A_81/2019 e 5A_82/2019), basta ricordare che la
norma citata si applica solo alle autorità amministrative federali (art. 1 cpv.
1 PA) – mentre l’UE è un’autorità cantonale – e che per i funzionari degli
uffici d’esecuzione entra in considerazione un dovere d’astensione solo nelle
ipotesi menzionate all’art. 10 cpv. 1 LEF;
che
Fatti
i ricorsi interposti da RI 1 al Tribunale federale nulla paiono avere in comune con la decisione
impugnata ora in esame, e ciò vale anche per le pretese “intimidazioni e ramificazioni della famiglia __________” e “minacce di
ritorsione ricevuta dalla funzionaria dell’Ufficio di esecuzione di Lugano”, peraltro adombrate senza specificazione e senza il benché minimo
riscontro oggettivo e concreto;
che
per quanto attiene all’applicazione nel tempo del nuovo art. 8a cpv. 3
lett. d LEF, non è di rilievo l’art. 31 cpv. 2 della legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento (LALEF, RL 280.100) citato
dal ricorrente, giacché esso disciplina i termini della stessa LALEF – una
legge cantonale – e non quelli della LEF;
che
non contenendo la nuova normativa disposizioni transitorie, si applicano i
principi generali di cui all’art. 2 titolo finale CC (DTF 126 III 435 consid.
2/b), che prescrivono l’applicazione immediata delle norme procedurali, di modo
che l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF si applica anche
alle esecuzioni promosse prima del 1° gennaio 2019, purché i termini
prescritti dalla norma siano osservati – come risulta dal punto 19 dell’Istruzione
n. 5 dell’Alta vigilanza in materia
di esecuzione e fallimento del 18 ottobre 2018 (www.bj. admin.ch/
dam/data/bj/wirtschaft/schkg/weisungen/weisung-5-i.pdf);
che
di conseguenza anche per esse la data di decorrenza del termine di tre mesi è
quella della notifica del precetto esecutivo (Rodrigo Rodriguez/Patrik
Gubler, Die Abwehr von Betreibungsregistereinträgen ab dem 1. Januar
2019, RJB 2019 pag. 23);
che
nella fattispecie al momento della presentazione della domanda dell’__________ PI
1, il 30 gennaio 2019, erano passati più di tre mesi dalla notificazione del
precetto esecutivo, che risale al 5 ottobre 2018;
che
l’operato dell’UE non dà adito quindi a critica, neppure sotto questo profilo;
che
l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF
non limita il proprio campo d’applicazione alle esecuzioni vertenti su più di
fr. 100.–;
che
è d’altronde irricevibile, siccome non sufficientemente motivata (art. 7 cpv. 3
lett. b LPR), la censura con cui RI 1 si duole delle diverse modalità e
tempistiche con cui l’UE di Lugano notificherebbe i precetti esecutivi, senza
spiegare quale attinenza avrebbe la questione con il provvedimento impugnato,
per tacere del fatto ch’egli non produce né designa precisamente gli atti incriminati;
che
i tempi di notifica dei precetti esecutivi dipendono del resto non solo dalla
diligenza dell’ufficio d’esecuzione, ma anche dalla propensione e dalla
sollecitudine dei destinatari a ritirarli, così come dalla prontezza della posta
(art. 72 cpv. 1 LEF) e/o del funzionario comunale o di polizia chiamato a
procedere a una notifica sussidiaria (art. 64 cpv. 2 LEF);
che
per quanto concerne le considerazioni astruse del ricorrente sulla
responsabilità del Cantone, va ricordato che il ricorso all’autorità di
vigilanza (art. 17 LEF) deve servire al conseguimento di un fine pratico di
procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice
constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata
in vista di una successiva
azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.);
che
la questione della responsabilità del Cantone non rientra nella competenza dell’autorità
di vigilanza, bensì in quella esclusiva dei tribunali civili ordinari del
cantone di domicilio del convenuto (Gilliéron,
op. cit., n. 59 ad art. 5; art. 22 cpv. 1 della legge cantonale sulla
responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, RL 166.100);
che
– è vero – non compete né all’UE né all’autorità di vigilanza esprimersi sulla
fondatezza della pretesa vantata dal ricorrente né sulla sua eventuale
prescrizione o perenzione, ma nel caso in esame l’UE nulla di simile ha fatto,
limitandosi, conformemente all’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, a invitare RI
1 a comunicare e documentare le iniziative processuali da lui intraprese, con
la comminatoria, in caso di mancata risposta, non dell’estinzione della sua
pretesa o dell’esecuzione, bensì solo della cessata comunicazione dell’esecuzione
a terzi;
che
nessuno – men che meno l’UE – impedisce peraltro al ricorrente di agire
giudizialmente contro l’escusso entro il termine di un anno dell’art. 88 cpv. 2
LEF: il termine impartito dall’UE, infatti, non è finalizzato all’avvio di una
causa di rigetto dell’opposizione o di accertamento del preteso credito del
ricorrente, ma soltanto alla comunicazione di quanto da lui fatto finora;
che
il provvedimento impugnato risulta così corretto e conforme all’Istruzione n. 5
citata sopra;
che
nella (limitata) misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che
stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di conferimento dell’effetto
sospensivo al ricorso diventa senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), sicché le richieste del ricorrente al riguardo non possono ch’essere
disattese;
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.