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Decisione

15.2019.13

Domanda di non dar notizia di un’esecuzione a terzi. Assegnazione di un termine all’escutente per dimostrare di aver avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione

20 febbraio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi interposti da RI 1 al Tribunale federale nulla paiono avere in comune con la decisione

impugnata ora in esa­me, e ciò vale anche per le pretese “intimidazioni e ramificazioni della famiglia __________” e “minacce di

ritorsione ricevuta dalla funzionaria dell’Ufficio di esecuzione di Lugano”, peraltro adombrate senza specificazione e senza il benché minimo

riscontro oggettivo e concreto;

che

per quanto attiene all’applicazione nel tempo del nuovo art. 8a cpv. 3

lett. d LEF, non è di rilievo l’art. 31 cpv. 2 della legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento (LALEF, RL 280.100) citato

dal ricorrente, giacché esso disciplina i termini della stessa LALEF – una

legge cantonale – e non quelli della LEF;

che

non contenendo la nuova normativa disposizioni transitorie, si applicano i

principi generali di cui all’art. 2 titolo finale CC (DTF 126 III 435 consid.

2/b), che prescrivono l’applicazione immediata delle norme procedurali, di modo

che l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF si applica anche

alle esecuzioni promosse prima del 1° gen­naio 2019, purché i termini

prescritti dalla norma siano osservati – come risulta dal punto 19 dell’Istruzione

n. 5 dell’Alta vigilanza in materia

di esecuzione e fallimento del 18 ottobre 2018 (www.bj. admin.ch/

dam/data/bj/wirtschaft/schkg/weisungen/weisung-5-i.pdf);

che

di conseguenza anche per esse la data di decorrenza del termine di tre mesi è

quella della notifica del precetto esecutivo (Rodrigo Rodriguez/Patrik

Gubler, Die Abwehr von Betreibungs­registereinträgen ab dem 1. Januar

2019, RJB 2019 pag. 23);

che

nella fattispecie al momento della presentazione della domanda dell’__________ PI

1, il 30 gennaio 2019, erano passati più di tre mesi dalla notificazione del

precetto esecutivo, che risale al 5 ottobre 2018;

che

l’operato dell’UE non dà adito quindi a critica, neppure sotto questo profilo;

che

l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF

non limita il proprio campo d’appli­­cazione alle esecuzioni vertenti su più di

fr. 100.–;

che

è d’altronde irricevibile, siccome non sufficientemente motivata (art. 7 cpv. 3

lett. b LPR), la censura con cui RI 1 si duole delle diverse modalità e

tempistiche con cui l’UE di Lugano notificherebbe i precetti esecutivi, senza

spiegare quale attinenza avrebbe la questione con il provvedimento impugnato,

per tacere del fatto ch’egli non produce né designa precisamente gli atti incriminati;

che

i tempi di notifica dei precetti esecutivi dipendono del resto non solo dalla

diligenza dell’ufficio d’esecuzione, ma anche dalla propensione e dalla

sollecitudine dei destinatari a ritirarli, così come dalla prontezza della posta

(art. 72 cpv. 1 LEF) e/o del fun­zionario comunale o di polizia chiamato a

procedere a una notifica sussidiaria (art. 64 cpv. 2 LEF);

che

per quanto concerne le considerazioni astruse del ricorrente sulla

responsabilità del Cantone, va ricordato che il ricorso all’au­­torità di

vigilanza (art. 17 LEF) deve servire al conseguimento di un fine pratico di

procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice

constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata

in vista di una successiva

azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.);

che

la questione della responsabilità del Cantone non rientra nella competenza dell’autorità

di vigilanza, bensì in quella esclusiva dei tribunali civili ordinari del

cantone di domicilio del convenuto (Gilliéron,

op. cit., n. 59 ad art. 5; art. 22 cpv. 1 della legge cantonale sulla

responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, RL 166.100);

che

– è vero – non compete né all’UE né all’autorità di vigilanza esprimersi sulla

fondatezza della pretesa vantata dal ricorrente né sulla sua eventuale

prescrizione o perenzione, ma nel caso in esame l’UE nulla di simile ha fatto,

limitandosi, conformemente all’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, a invitare RI

1 a comunicare e documentare le iniziative processuali da lui intraprese, con

la comminatoria, in caso di mancata risposta, non dell’estinzione della sua

pretesa o dell’esecuzione, bensì solo della cessata co­municazione dell’esecuzione

a terzi;

che

nessuno – men che meno l’UE – impedisce peraltro al ricorrente di agire

giudizialmente contro l’escusso entro il termine di un anno dell’art. 88 cpv. 2

LEF: il termine impartito dall’UE, infatti, non è finalizzato all’avvio di una

causa di rigetto dell’opposizio­­ne o di accertamento del preteso credito del

ricorrente, ma soltanto alla comunicazione di quanto da lui fatto finora;

che

il provvedimento impugnato risulta così corretto e conforme all’Istruzione n. 5

citata sopra;

che

nella (limitata) misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

che

stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di conferimento dell’effetto

sospensivo al ricorso diventa senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), sicché le richieste del ricorrente al riguardo non possono ch’essere

disattese;

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.