15.2019.15
Inventario di ritenzione. Impignorabilità degli strumenti professionali. Macchina per il lavaggio chimico d’indumenti
18 luglio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.15
Lugano
18 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 27 febbraio 2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,
o meglio contro il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti
vincolati da un diritto di ritenzione (n. __________) allestito il 20 febbraio
2019 nei confronti del ricorrente su richiesta della
PI 1, __________ __________
(rappresentata dalla RA 1, __________)
ritenuto
in
fatto: A. Il 19 febbraio 2019 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio di
esecuzione (UE) di Locarno la formazione di un inventario degli oggetti
vincolati a diritto di ritenzione che si trovavano presso il negozio in via __________
__________ a __________, locato a RI 1, per un credito di complessivi fr. 7'260.–,
relativo alle pigioni scadute dal 1° dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.
Fatti
B. Il
20 febbraio 2019 l’Ufficio ha inventariato presso i vani locati a RI 1 una
macchina per il lavaggio chimico indumenti marca Realstar, attribuendole un
valore di stima di fr. 10'000.–.
C. Con
ricorso del 27 febbraio 2019, RI 1 si è aggravato contro l’inventario appena menzionato, postulandone l’annullamento.
D. Con
osservazioni del 20 marzo 2019 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur
ritenendo di aver agito correttamente. PI 1 non ha invece presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 20 febbraio 2019 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente evidenzia di essere specializzato nel lavaggio chimico e ad acqua di
capi d’abbigliamento, abiti da sposa, tappeti, pelle e in impermeabilizzazioni.
A suo giudizio, la macchina inventariata, da lui usata da anni, è impignorabile,
essendo un arnese insostituibile per la sua attività, in quanto è l’elemento
principale che gli permette di garantire i servizi proposti alla clientela e di
generare reddito. Inoltre, visto l’uso specialistico della macchina in locali
adibiti a questo scopo, il normale deprezzamento per vetustà, i costi di trasporto
e via dicendo, egli ritiene che il ricavo di una vendita non coprirebbe neppure
le spese.
3. Il
locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili
che vi si trovano e servono al loro uso e godimento: il diritto si estende in
termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso
(art. 268 cpv. 1 CO). Anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di
locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione per la
provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 283 cpv. 1 LEF). L’ufficio
fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al
locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del
pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti
che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore (art. 268 cpv.
3 CO; Schnyder/Wiede in: Basler
Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 283 LEF).
3.1 Giusta
l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono esclusi dal pignoramento gli arnesi, gli
apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e
alla sua famiglia per l’esercizio della professione. Tre sono i presupposti
perché tali oggetti siano riconosciuti impignorabili (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 88
segg. ad art. 92 LEF): primo
l’escusso o un membro della sua famiglia devono, al momento dell’esecuzione del
pignoramento (DTF 119 III 13 consid. 2/a), esercitare
effettivamente una professione (e non gestire un’impresa: DTF 106 III 110 consid. 2) non in sé illecita (DTF 106
III 109 consid. 1), seppur a titolo accessorio
o a tempo parziale (sentenza della CEF 15.2013.53 del 4 giugno 2013,
RtiD 2014 I 823 n. 49c); secundo gli
oggetti in questione devono essere necessari a un uso razionale e competitivo
della professione (DTF 117 III 23 consid. 2); e tertio
la stessa dev’essere redditizia (DTF 117 appena citata), ovvero proficua,
concorrenziale e non durevolmente deficitaria (DTF 86 III 51 consid. 2), in modo da consentire
(o contribuire a consentire) al debitore di provvedere al suo mantenimento, a
quello della sua famiglia e al pagamento degli oneri professionali (sentenze
della CEF 15.2018. 14 del 25 aprile 2018, massimata in RtiD
2018 II 840 n. 48c, e 15.2010.84 del 6 settembre 2010, RtiD 2011 I 745
n. 49 c., consid. 3.2).
In
linea di massima l’impignorabilità è ammessa solo per beni
Considerandi
materiali mobili e inconsumabili come strumenti, macchine, mobili e veicoli
(sentenza della CEF 15.2018.26 del 29 maggio 2018 consid. 3.1).
3.2
Sulla
pignorabilità degli oggetti inventariati decide l’organo d’esecuzione e, su
ricorso, l’autorità di vigilanza (DTF
82.
III 77 consid. 2; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 20
ad § 34).
4.
Nel
caso di specie, l’UE ha inventariato la macchina per il lavaggio chimico d’indumenti
presente nei locali ceduti in locazione a RI 1 e adibiti a lavanderia. Il
ricorrente sostiene si tratti dell’elemento principale e
insostituibile per la sua attività,
in quanto gli permette di garantire i servizi proposti alla clientela e di generare reddito.
4.1
Né
l’escutente né l’UE hanno contestato tale affermazione, che pare anche
attendibile, non potendo oggi un’attività di pulizia di
biancheria, indumenti e tappeti, ove punti a essere professionale,
razionale e competitiva, prescindere dall’uso di macchine per
il lavaggio chimico. Che poi l’attività del ricorrente sia redditizia risulta
dal fatto – non contestato – che il suo laboratorio esiste da una ventina di
anni a __________.
4.2
Non
si evince invece dagli atti, e in particolare dall’inventario, se RI 1 esercita
l’attività personalmente o se la gestisce facendo capo a impiegati.
a) Orbene, per “professione” nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF s’intende
un’attività lucrativa in cui il lavoro personale e le conoscenze o capacità
professionali teoriche o pratiche dell’escusso prevalgono, come fattori di
guadagno, sul capitale investito nell’impresa sotto forma di macchinari,
materiale o manodopera (DTF 106 III 110 consid. 2; sentenza del Tribunale
federale 5A_ 728/2011 del 27
gennaio 2012 consid. 4.1; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 16 ad art. 93 LEF; Ochsner, op. cit., n. 90 segg. ad art. 92).
b) Nel
caso specifico l’UE non ha esaminato la questione. L’incarto gli va quindi
retrocesso affinché appuri se RI 1 esercita l’attività personalmente e in quale
percentuale, e se egli fa capo a impiegati e in quale misura. Determinerà poi
se per il conseguimento del reddito aziendale il lavoro personale e le
conoscenze professionali dell’escusso sono preponderanti rispetto al capitale
investito e all’eventuale lavoro di terzi. In tale ipotesi, l’UE menzionerà
nell’inventario, nella colonna delle osservazioni, l’impignorabilità della macchina
per il lavaggio chimico d’indumenti e verificherà, secondo i principi esposti
sopra, se devono essere inventariati altri beni facenti parte dell’arredo dei
locali dati in locazione, in qual caso li inserirà nell’inventario. Mentre se
il capitale e il lavoro impiegatizio è preponderante, l’UE specificherà
sommariamente, nelle osservazioni dell’inventario, i motivi per cui ha ritenuto
la macchina pignorabile. In tutte le ipotesi il verbale d’inventario completato
andrà notificato alle parti.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’incarto è
retrocesso all’Ufficio d’esecuzione di Locarno perché proceda come indicato al
considerando 4.2/b della presente decisione.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.