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Decisione

15.2019.15

Inventario di ritenzione. Impignorabilità degli strumenti professionali. Macchina per il lavaggio chimico d’indumenti

18 luglio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

20 febbraio 2019 l’Ufficio ha inventariato presso i vani locati a RI 1 una

macchina per il lavaggio chimico indumenti marca Realstar, attribuendole un

valore di stima di fr. 10'000.–.

C. Con

ricorso del 27 febbraio 2019, RI 1 si è aggravato contro l’inventario appena menzionato, postulandone l’an­nullamento.

D. Con

osservazioni del 20 marzo 2019 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur

ritenendo di aver agito correttamente. PI 1 non ha invece presentato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 20 febbraio 2019 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente evidenzia di essere specializzato nel lavaggio chimico e ad acqua di

capi d’abbigliamento, abiti da sposa, tappeti, pelle e in impermeabilizzazioni.

A suo giudizio, la macchina inventariata, da lui usata da anni, è impignorabile,

essendo un arnese insostituibile per la sua attività, in quanto è l’elemento

principale che gli permette di garantire i servizi proposti alla clientela e di

generare reddito. Inoltre, visto l’uso specialistico della macchina in locali

adibiti a questo scopo, il normale deprezzamento per vetustà, i costi di trasporto

e via dicendo, egli ritiene che il ricavo di una vendita non coprirebbe neppure

le spese.

3. Il

locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili

che vi si trovano e servono al loro uso e godimento: il diritto si estende in

termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso

(art. 268 cpv. 1 CO). Anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di

locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione per la

provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 283 cpv. 1 LEF). L’uffi­cio

fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al

locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del

pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti

che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore (art. 268 cpv.

3 CO; Schnyder/Wiede in: Basler

Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 283 LEF).

3.1 Giusta

l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono esclusi dal pignoramento gli arnesi, gli

apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e

alla sua famiglia per l’esercizio della professione. Tre sono i presupposti

perché tali oggetti siano riconosciuti impignorabili (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 88

segg. ad art. 92 LEF): primo

l’escusso o un membro della sua famiglia devono, al momento dell’esecuzione del

pignoramento (DTF 119 III 13 consid. 2/a), esercitare

effettivamente una professione (e non gestire un’impresa: DTF 106 III 110 consid. 2) non in sé illecita (DTF 106

III 109 consid. 1), seppur a titolo accessorio

o a tempo parziale (sentenza della CEF 15.2013.53 del 4 giugno 2013,

RtiD 2014 I 823 n. 49c); secundo gli

oggetti in questione devono essere necessari a un uso razionale e competitivo

della professione (DTF 117 III 23 consid. 2); e tertio

la stessa dev’essere redditizia (DTF 117 appena citata), ovvero proficua,

concorrenziale e non durevolmente deficitaria (DTF 86 III 51 consid. 2), in modo da consentire

(o contribuire a consentire) al debitore di provvedere al suo mantenimento, a

quello della sua famiglia e al pagamento degli oneri professionali (sentenze

della CEF 15.2018. 14 del 25 aprile 2018, massimata in RtiD

2018 II 840 n. 48c, e 15.2010.84 del 6 settembre 2010, RtiD 2011 I 745

n. 49 c., consid. 3.2).

In

linea di massima l’impignorabilità è ammessa solo per beni

Considerandi

materiali mobili e inconsumabili come strumenti, macchine, mobili e veicoli

(sentenza della CEF 15.2018.26 del 29 maggio 2018 consid. 3.1).

3.2

Sulla

pignorabilità degli oggetti inventariati decide l’organo d’ese­cuzione e, su

ricorso, l’autorità di vigilanza (DTF

82.

III 77 consid. 2; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 20

ad § 34).

4.

Nel

caso di specie, l’UE ha inventariato la macchina per il lavaggio chimico d’indumenti

presente nei locali ceduti in locazione a RI 1 e adibiti a lavanderia. Il

ricorrente sostiene si tratti dell’elemento principale e

insostituibile per la sua attività,

in quanto gli permette di garantire i servizi proposti alla clien­tela e di generare reddito.

4.1

l’escutente né l’UE hanno contestato tale affermazione, che pare anche

attendibile, non potendo oggi un’attività di pulizia di

biancheria, indumenti e tappeti, ove punti a essere professionale,

razionale e competitiva, prescindere dall’uso di macchine per

il lavaggio chimico. Che poi l’attività del ricorrente sia redditizia risulta

dal fatto – non contestato – che il suo laboratorio esiste da una ventina di

anni a __________.

4.2

Non

si evince invece dagli atti, e in particolare dall’inventario, se RI 1 esercita

l’attività personalmente o se la gestisce facendo capo a impiegati.

a) Orbene, per “professione” nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF s’intende

un’attività lucrativa in cui il lavoro personale e le conoscenze o capacità

professionali teoriche o pratiche dell’escusso prevalgono, come fattori di

guadagno, sul capitale investito nel­l’impresa sotto forma di macchinari,

materiale o manodopera (DTF 106 III 110 consid. 2; sentenza del Tribunale

federale 5A_ 728/2011 del 27

gennaio 2012 consid. 4.1; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 16 ad art. 93 LEF; Ochsner, op. cit., n. 90 segg. ad art. 92).

b) Nel

caso specifico l’UE non ha esaminato la questione. L’incarto gli va quindi

retrocesso affinché appuri se RI 1 esercita l’attività personalmente e in quale

percentuale, e se egli fa capo a impiegati e in quale misura. Determinerà poi

se per il conseguimento del reddito aziendale il lavoro personale e le

conoscenze professionali dell’escusso sono preponderanti rispetto al capitale

investito e all’eventuale lavoro di terzi. In tale ipotesi, l’UE menzionerà

nell’inventario, nella colonna delle osservazioni, l’impignorabilità della macchina

per il lavaggio chimico d’indu­menti e verificherà, secondo i principi esposti

sopra, se devono essere inventariati altri beni facenti parte dell’arredo dei

locali dati in locazione, in qual caso li inserirà nell’inventario. Mentre se

il capitale e il lavoro impiegatizio è preponderante, l’UE specificherà

sommariamente, nelle osservazioni dell’inventario, i motivi per cui ha ritenuto

la macchina pignorabile. In tutte le ipotesi il verbale d’inventario completato

andrà notificato alle parti.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’incarto è

retrocesso all’Ufficio d’esecuzione di Locarno perché proceda come indicato al

considerando 4.2/b della presente decisione.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.