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Decisione

15.2019.16

Attestati di carenza beni dopo pignoramento. Prescrizione. Ritorno a miglior fortuna. Abuso di diritto

25 aprile 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2018 esecuzioni chiuse nel 2016 con il rilascio di ACB (tenuto conto che nei

confronti di RI 1 sono tuttora pendenti ben 26 ACB per oltre fr. 70'000.–

complessivi) e sul correlato spreco di risorse;

che

le autorità esecutive possono però intervenire solo ove sia dato un manifesto abuso di diritto (sentenza

della CEF 15.2017. 101/103 del 24 luglio 2018 consid. 4),

non ravvisabile nella fattispecie;

che

nella misura in cui è ricevibile il ricorso va pertanto respinto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

Considerandi

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.