15.2019.16
Attestati di carenza beni dopo pignoramento. Prescrizione. Ritorno a miglior fortuna. Abuso di diritto
25 aprile 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.16
Lugano
25 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 25 febbraio 2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro gli otto attestati di carenza beni dopo pignoramento emessi il
12 febbraio 2019 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del
ricorrente da
Cantone Ticino, Bellinzona (i primi sette)
Confederazione Svizzera, Berna (l’ultimo)
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 12 febbraio 2019, l’Ufficio (UE) d’esecuzione di Lugano ha
emesso nei confronti di RI 1 otto attestati di carenza di beni (ACB) nelle
esecuzioni appena menzionate;
che
con tempestivo ricorso del 25 febbraio 2019, egli chiede di annullare i “(nuovi)” ACB e di riconsegnare
ai procedenti quelli “vecchi”;
che
il ricorrente fa valere di essere stato convinto che, “con l’entrata in vigore del nuovo termine di
prescrizione”, non sarebbe più stato possibile “riprendere gli attestati di carenza di beni”;
ch’egli
pare alludere all’art. 149a cpv. 1 LEF, entrato in vigore il 1° gennaio
1997, secondo cui i crediti accertati mediante un ACB si prescrivono in vent’anni
dal rilascio dell’ACB (non sono quindi più imprescrittibili), mentre per quelli
emessi prima del 1° gennaio 1997 la prescrizione si compie il 31 dicembre 2016
in virtù dell’art. 2 cpv. 5 delle disposizioni finali della modifica della LEF del 16 dicembre 1994 (sentenza della CEF
14.2017.91 del 12 settembre 2017 consid. 6, massimata in
RtiD 2018 I 785 n. 55c);
che l’eccezione di prescrizione dev’essere sollevata con opposizione al
precetto esecutivo ed esaminata, se del caso, dal giudice chiamato a rigettare
l’opposizione, ed è quindi irricevibile (tardiva) in sede di rilascio dell’ACB;
che, ad ogni modo, in concreto gli ACB n. __________, __________, __________ e __________ indicano come titolo di credito
ACB emessi nel 2001, e quindi non ancora prescritti (lo sarebbero stati solo nel
2021), mentre gli ACB n. __________, __________, __________ e __________ sono
stati emessi in sostituzione (“ripresa”) di ACB rilasciati il 4 agosto 2016 (a
loro volta fondati su ACB del 20 novembre 1995), sicché non entra in
considerazione l’ipotesi di una loro prescrizione;
che
del resto, non è inutile ricordarlo, la prescrizione stabilita dall’art. 149a cpv. 1 LEF può essere
interrotta con l’avvio di una procedura esecutiva (art.
135 cpv. 2 CO), facente decorrere, conformemente a quanto previsto dall’art. 137 cpv. 1 CO, un nuovo termine
di prescrizione (FF 1991 III 74; sentenze della CEF
14. 2018.65 del 9 ottobre 2018 consid. 8.2 e 14.2017.91 del 12 settembre 2017,
consid. 6.1), oppure mediante riconoscimento del debito,
in ispecie mediante il pagamento d’interessi o di acconti (sentenza della CEF 14.2018.1 del 25 maggio 2018
consid. 5.2/a);
che
il ricorrente allega inoltre di non essere ritornato a miglior fortuna;
che
anche quest’eccezione dev’essere sollevata con un’opposizione esplicita al
precetto esecutivo (art. 75 cpv. 2 LEF) ed è quindi irricevibile (tardiva) in
questa sede (v. sentenze della CEF 14.2018.170 del 9 novembre 2018, 14.2017.133
del 1° dicembre 2017 consid. 5 e 14.2011.151 del 29 settembre 2011);
che,
sia come sia, il ricorrente misconosce che soltanto gli ACB rilasciati in una
procedura di fallimento conferiscono al debitore la facoltà di opporsi a un
nuova esecuzione per non ritorno a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF), non
gli ACB dopo pignoramento (come quelli in esame);
che
secondo il ricorrente i fatti dimostrerebbero che l’intenzione dei procedenti
non è d’incassare denaro, bensì di abusare dei servizi dell’UE;
ch’egli
non indica però quale altro scopo essi perseguirebbero;
che
– è vero – si potrebbe nutrire qualche dubbio sull’utilità di riattivare nel
Fatti
2018 esecuzioni chiuse nel 2016 con il rilascio di ACB (tenuto conto che nei
confronti di RI 1 sono tuttora pendenti ben 26 ACB per oltre fr. 70'000.–
complessivi) e sul correlato spreco di risorse;
che
le autorità esecutive possono però intervenire solo ove sia dato un manifesto abuso di diritto (sentenza
della CEF 15.2017. 101/103 del 24 luglio 2018 consid. 4),
non ravvisabile nella fattispecie;
che
nella misura in cui è ricevibile il ricorso va pertanto respinto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
Considerandi
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.