15.2019.18
Ricorso contro il calcolo del minimo esistenziale. Indicazione dei rimedi giuridici
2 luglio 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.18
Lugano
2 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 16 gennaio 2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il calcolo del minimo esistenziale contenuto nel verbale di
pignoramento emesso il 4 gennaio 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa
nei confronti della ricorrente da
PI 1,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19
dicembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’avv. PI 1 procede
contro RI 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni emesso per fr. 24'486.40
il 15 aprile 2014, a sua volta fondato su un riconoscimento di debito del 2008,
oltre agli interessi del 5% dal 9 aprile 2014;
che
con sentenza dell’8 maggio 2018 (inc. SO.2018.216), il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dall’escussa all’esecuzione appena citata;
che
il 4 gennaio 2019, l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento della rendita
della cassa pensione dell’escussa, la __________, a concorrenza di fr. 897.45
mensili, “tredicesima e
gratifiche comprese”;
che
con ricorso del 16 gennaio 2019 RI 1 ha chiesto di limitare il pignoramento, “se non c’è miglior possibilità”, al massimo a fr. 18'775.75,
ma in ogni caso a non più di fr. 24'486.– oltre alle spese di fr. 450.–,
“senza ulteriori interessi”, e in via apparentemente subordinata di ridurre “sensibilmente” la
somma pignorabile sulla base delle spese esposte nel ricorso;
che
la procedente si è opposta al ricorso con osservazioni del 6 febbraio 2019 e
nelle sue del 12 febbraio 2019 l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso;
che
nel frattempo, o meglio l’11 febbraio 2019, scaduto il termine di
partecipazione di 30 giorni l’UE ha notificato il verbale di pignoramento alle
parti (art. 114 LEF);
che
la ricorrente si duole anzitutto della mancata indicazione sulla decisione
impugnata dell’autorità presso la quale poteva essere inoltrato ricorso;
che,
invero, non esiste per gli uffici di esecuzione un obbligo d’indicare sulle
loro decisioni i rimedi giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2), sicché la
censura risulta infondata;
che
ad ogni modo la carente menzione non ha comportato alcun pregiudizio per la
ricorrente, la quale ha correttamente indirizzato il ricorso alla scrivente Camera, “quale autorità di vigilanza”, come risulta dalla legge (art. 10 cpv.
1 Legge cantonale di
applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280. 100] e 3 Legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,
RL 280.200]);
che,
precisato ciò, l’UE è invitato a completare il proprio modello di decisione
integrandovi l’indicazione del rimedio giuridico;
che
la ricorrente, dopo aver ripercorso gli antefatti della procedura esecutiva in
esame, contesta la somma di fr. 24'486.40 indicata sul verbale di
pignoramento del 28 aprile 2014, frutto a suo dire di un errato modo di
calcolare gli interessi (la somma dovuta sarebbe invece, secondo lei, di fr. 23'937.90),
sottolinea come il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, abbia rigettato
l’opposizione limitatamente a fr. 24'486.40 e alle spese processuali di fr. 450.–
senza l’aggiunta d’interessi, avversa di conseguenza l’importo di fr. 30'794.55
menzionato sull’avviso di pignoramento del 5 ottobre 2018 e chiede in
conclusione un “riesame del caso”, nel senso di limitare il
pignoramento al massimo a fr. 18'775.75, ma in ogni caso a non più
di fr. 24'486.– oltre a fr. 450.– per le spese processuali, “senza ulteriori interessi”;
che
nella misura in cui la ricorrente critica il verbale di pignoramento e
attestato di carenza di beni del 28 aprile 2014 (doc. 5 accluso al ricorso) o l’avviso di pignoramento del 5 ottobre 2018 (doc. 9), il ricorso è
manifestamente tardivo, e quindi inammissibile, siccome inoltrato, il 16
gennaio 2019, più di dieci giorni dopo la loro notifica (art. 17 cpv. 2 LEF);
che
per quanto attiene al calcolo del minimo esistenziale, la ricorrente postula l’aggiunta
delle spese accessorie del contratto di locazione di fr. 1'041.75;
che
l’UE in realtà ha tenuto conto delle spese accessorie, come risulta dal verbale
(commento alla voce “affitto”: “quota
parte / spese
accessorie comprese”) e
dal conteggio “riscaldamento
e spese accessorie” accluso, ma come spiegato dall’UE nelle osservazioni al ricorso è
stata computata nel minimo esistenziale solo una quota del canone complessivo, di fr. 1'496.80 mensili (ossia
fr. 1'410.– + [fr. 1'041.75/12]), in proporzione
del proprio reddito (in tutto di fr. 3'215.– mensili) rispetto a quello di
suo figlio __________, che vive con lei e percepisce una rendita invalidità con
prestazione complementare di fr. 2'248.– mensili;
che
il calcolo dell’UE è finanche favorevole alla ricorrente, poiché trattandosi di
persone non tenute a un reciproco obbligo di mantenimento le spese di locazione
andrebbero di principio ripartite in quote uguali ove esse utilizzino l’alloggio
nella stessa misura (DTF 132 III 486 consid. 5) e ognuno è in grado di pagare
la propria metà (sentenza della CEF 15.2016.120 del 21 marzo 2017
consid. 11.1 e Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo, allegata alla Circolare CEF n.
35/ 2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto
2009, ad IV/2, 2° capoverso);
che
la ricorrente chiede inoltre di considerare la franchigia della cassa malattia
di fr. 300.– e le partecipazioni di fr. 619.40;
che l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni)
può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento
il debitore dovrà assumersi dei costi
medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di
una malattia cronica (DTF 129 III
244 seg.; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1), fermo
restando che possono però essere prese in considerazione solo le spese
indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF
121 III 22, consid. 3/a);
che
nella fattispecie si evince dagli estratti del conto della ricorrente presso la
__________ figuranti agli atti che la stessa paga all’__________ premi della
cassa malattia obbligatoria di fr. 217.55 mensili dal gennaio del 2019,
come indicato nel verbale di pignoramento (prima pagava fr. 175.85);
che
la ricorrente ha dimostrato di essersi vista nel 2018 porre a carico partecipazioni
per complessivi fr. 619.40 (doc. 13), che comprendono la franchigia di fr. 300.–
(la somma delle [prime] partecipazioni integrali equivale infatti a fr. 300.–);
che
tuttavia RI 1 non ha reso verosimili motivi per ritenere che dovrà
effettivamente sopportare partecipazioni dello stesso ordine di grandezza nel
2019;
che
non ha infatti documentato i suoi problemi di salute;
che
tenuto conto, però, di quanto successo nel 2018 occorre che l’UE trattenga sulla
quota pignorata già incassata fr. 620.– così da poter versare all’escussa la franchigia e le
partecipazioni ch’ella dovesse documentare di essere
state poste a proprio carico;
che
la ricorrente fa ancora valere spese dentistiche di fr. 500.– annui a
causa di una “patologia” di cui soffre e produce al riguardo uno scritto del medico dentista dr.
__________, che certifica la necessità di eseguire l’igiene dentale almeno due
volte all’anno, e due fatture di fr. 211.– e fr. 359.95 relative ai
trattamenti eseguiti nel 2018 (doc. 14);
che
contrariamente a quanto pare risultare dalle osservazioni dell’UE, la
ricorrente non chiede il rimborso delle spese del 2018 ma di tenere conto nel
suo minimo esistenziale delle spese del 2019;
che
a fronte dell’indicazione medica agli atti, anche in questo caso l’UE
accantonerà fr. 500.– prelevandoli dalla quota pignorata già incassata per
poter far fronte alle spese dentistiche del 2019 ove l’escussa gli presenterà
le relative fatture;
che
per quanto attiene alla richiesta della ricorrente di aggiungere circa fr. 800.–
per occhiali nuovi, la ricetta del dr. med. __________ acclusa al ricorso (doc.
15) non accerta la necessità di nuovi occhiali per motivo di ordine medico,
sicché la richiesta va respinta;
che
di conseguenza il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che va ordinato
all’UE di trattenere fr. 1'120.– sulla quota pignorata di fr. 2'692.35
già incassata onde eventualmente far fronte al pagamento della franchigia,
delle partecipazioni della cassa malattia e delle spese dentarie entro la
scadenza del pignoramento (4 gennaio 2020) e riversare all’escutente l’eventuale
saldo non utilizzato dopo tale data;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto,
nel senso che all’Ufficio d’esecuzione di Lugano è
ordinato di trattenere fr. 1'120.– sulla quota pignorata di fr. 2'692.35
già incassata e d’impiegarla nel senso dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Considerandi
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.